XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1580
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ASCARI, PELLEGRINI, BARZOTTI, AIELLO, PENZA, AMATO, D'ORSO, DORI, APPENDINO, CHERCHI, CASO, TRAVERSI, RICCARDO RICCIARDI, CANTONE, IARIA, PAVANELLI, DI LAURO, SANTILLO, L'ABBATE, ILARIA FONTANA, MORFINO, BRUNO, FENU, FEDE, CAPPELLETTI, RAFFA, FRATOIANNI, ALFONSO COLUCCI, AURIEMMA, SERRACCHIANI, FERRARI, DELL'OLIO, LOVECCHIO, ORRICO, LOMUTI, CARAMIELLO, CAROTENUTO, ALIFANO
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dei suicidi tra i componenti delle Forze di polizia
Presentata il 29 novembre 2023
Onorevoli Colleghi! – Nel profondo rispetto per il valore della vita umana e riconoscendo il ruolo cruciale che i tutori dell'ordine svolgono nella salvaguardia della sicurezza e della giustizia, siamo testimoni di una crescente e preoccupante incidenza di suicidi tra questi servitori dello Stato. Questo fenomeno, che colpisce coloro che indossano la divisa con onore e dedizione, merita un'attenzione particolare e un'azione decisa. La piaga dei suicidi tra le forze dell'ordine è un fenomeno silenzioso ma pervasivo: tra di loro c'è un suicidio ogni cinque giorni, quasi il doppio rispetto al resto della popolazione. Dietro i numeri e le considerazioni generali, ci sono però le storie particolari degli uomini e delle donne in divisa che si sono tolti la vita.
Le più colpite sono l'Arma dei carabinieri e la Polizia di Stato. L'ultima tragedia si è consumata il 31 ottobre scorso a Casumaro, in provincia di Ferrara, dove un maresciallo dei carabinieri di 29 anni si è sparato un colpo di pistola alla tempia mentre era in caserma. La triste conta è tenuta da Cleto Iafrate, fondatore e gestore della pagina Facebook «Osservatorio suicidi in divisa (OSD)», che da otto anni, su fonti aperte, raccoglie e cataloga i numeri, le testimonianze e gli approfondimenti sul fenomeno.
Secondo i dati riportati dall'associazione Cerchioblu, organizzazione non governativa che si occupa delle condizioni psicologiche degli operatori delle Forze di polizia, tra il 2014 e il 2019 si sono registrati 258 casi di suicidi, così suddivisi: 74 nella Polizia di Stato, 74 nell'Arma dei carabinieri, 30 nella Guardia di finanza, 40 nella Polizia penitenziaria e 40 nella polizia locale. Anche in questo caso non si tratta di dati ufficiali, perché non esiste un censimento pubblico del fenomeno.
Secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) aggiornati al 2018, in Italia si registrano ogni anno circa 4.000 morti per suicidio. Il tasso di suicidi nella popolazione si attesta allo 0,60 per mille, ma tra gli agenti di polizia sale all'1 per mille, addirittura all'1,30 per mille tra gli agenti di Polizia penitenziaria.
In media tra le persone in divisa avviene un suicidio ogni cinque giorni; anche se il numero effettivo potrebbe essere più alto, perché circa il 30 per cento non viene pubblicato su fonti aperte, spesso per la volontà dei famigliari di tenere riservato il fatto.
Non solo: il numero di agenti di polizia morti per suicidio è più del triplo rispetto a quelli feriti a morte nell'esercizio delle loro funzioni. Ad esempio, nel 2022, gli agenti che avevano un'età compresa tra i 45 e i 64 anni nell'88 per cento dei casi hanno utilizzato l'arma di ordinanza per uccidersi. Una situazione tragica, che però non trova molto spazio sui mass media e nel dibattito pubblico. Analizzare le cause di un suicidio non è mai semplice, poiché le variabili da prendere in considerazione sono tante e ogni persona ha una storia e un vissuto diversi, che possono incidere sul singolo caso.
Come spiegano gli esperti, ci sono però alcuni elementi ricorrenti nei suicidi tra le persone in divisa, come il forte stress psicofisico a cui sono sottoposte per via del lavoro particolare che svolgono.
Gli agenti di polizia, ad esempio, assistono a circa duecento eventi critici nell'arco della loro attività. Questa costante esposizione a situazioni tragiche, cruente o pericolose può portarli a dover elaborare, con maggiore frequenza rispetto alle persone comuni, diversi traumi in un arco di tempo ristretto. Non a caso, il tasso di depressione per questa categoria è cinque volte superiore a quello della popolazione civile. Una condizione delicata che, per questo, andrebbe monitorata periodicamente.
A queste problematiche si deve sommare un forte senso del dovere e un sistema di regole ferree, fatte anche di punizioni e di gerarchie da rispettare, che appesantiscono una situazione già di per sé molto delicata e complessa. La Repubblica, fondata sui princìpi di solidarietà e di tutela della dignità umana, non può restare indifferente di fronte alla sofferenza dei suoi figli più valorosi. Il silenzio e la mancanza di dati ufficiali non fanno che aggravare il dolore, nascondendo la vera entità di una crisi che richiede trasparenza e comprensione.
È dunque dovere del Parlamento, espressione sovrana della volontà popolare, indagare con spirito di servizio e imparzialità le cause profonde, le condizioni e le eventuali mancanze istituzionali che conducono a tali tragici atti. Solo attraverso un'analisi accurata e un dialogo aperto e costruttivo è possibile gettare le basi per una prevenzione efficace e per il sostegno psicologico e morale necessario.
In virtù di ciò, si avanza la proposta di istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta, con l'intento di far luce sul fenomeno suicidario tra i tutori dell'ordine, per onorare il loro servizio e proteggere la vita di coloro che si dedicano alla protezione della società.
La presente proposta di legge si fonda sul contributo tecnico e di approfondimento dell'UNARMA Associazione sindacale carabinieri, del Siulp (Sindacato italiano unitario dei lavoratori della Polizia) e dell'Usmia carabinieri (Unione sindacale militari interforze associati), con i quali negli anni si è svolto un lungo confronto sui problemi e sui rischi psicosociali che affliggono gli operatori di polizia, dallo stress quotidiano al quale sono sottoposti all'inadeguatezza dei sistemi di sostegno psicologico.
La presente proposta di legge è pertanto il frutto di un prezioso lavoro di rete e si auspica che possa portare il comparto sicurezza e il Paese a ricevere le risposte che da tempo si attendono, in memoria di coloro che non ce l'hanno fatta e a sostegno di quanti continuano a chiedere migliori condizioni di lavoro.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione, durata e compiti
della Commissione)
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata di due anni, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dei suicidi tra i componenti delle Forze di polizia, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:
a) svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del fenomeno suicidario tra le Forze di polizia;
b) monitorare la concreta attuazione della normativa vigente a tutela dell'integrità psicofisica dei membri delle Forze di polizia, accertandone le possibili incongruità e carenze rispetto alle finalità e verificando altresì la possibilità di una sua revisione;
c) valutare l'opportunità dell'istituzione di un Osservatorio nazionale sui suicidi presso il Ministero della salute;
d) valutare l'introduzione dell'uso dell'autopsia psicologica nelle indagini sui suicidi;
e) valutare l'adozione di strumenti volti alla conduzione di analisi regolari sulle condizioni psicofisiche dei membri delle Forze di polizia da parte della struttura organizzativa, nonché di somministrazione agli stessi di questionari anonimi;
f) proporre interventi di carattere legislativo e amministrativo al fine di fornire supporto alle famiglie dei membri delle Forze di polizia deceduti a causa di suicidio;
g) proporre ulteriori misure volte a garantire l'aggiornamento periodico e costante nonché la completa trasparenza dei dati contenuti nei rapporti epidemiologici sul fenomeno suicidario;
h) analizzare e monitorare i dati relativi all'applicazione delle sanzioni disciplinari e dei trasferimenti non richiesti in rapporto al fenomeno suicidario;
i) valutare l'adozione di misure volte a garantire che l'attività di raccolta e pubblicazione dei dati relativi ai suicidi sia effettuata nel rispetto della volontà delle famiglie dei membri delle Forze di polizia deceduti.
2. La Commissione al termine dei propri lavori presenta una relazione finale nella quale illustra l'attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte in conformità a quanto stabilito dal comma 1. Possono essere presentate relazioni di minoranza.
Art. 2.
(Poteri e limiti della Commissione)
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
2. La Commissione ha libero accesso a tutti gli atti matricolari e ai fascicoli personali dei membri delle Forze di polizia.
3. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta.
4. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
5. Sulle richieste di cui al comma 3 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.
6. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
8. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
9. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
10. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
Art. 3.
(Composizione della Commissione)
1. La Commissione è composta da sedici senatori e da sedici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento e favorendo comunque l'equilibrata rappresentanza di senatrici e senatori, di deputate e deputati. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
2. La Commissione è rinnovata dopo il primo anno dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.
6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.
Art. 4.
(Obbligo del segreto)
1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 2.
2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi della legislazione vigente.
Art. 5.
(Organizzazione interna)
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa, prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può organizzare i propri lavori tramite uno o più gruppi di lavoro, disciplinati dal regolamento di cui al comma 1.
4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
5. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per ciascun anno e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al primo periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni parlamentari di inchiesta precedentemente istituite.