PDL 1558

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1558

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
QUARTINI, AMATO, CHERCHI, PAVANELLI

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della clownterapia o terapia del sorriso

Presentata il 20 novembre 2023

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge reca misure finalizzate al riconoscimento e alla promozione della clownterapia o terapia del sorriso. La clownterapia o terapia del sorriso consiste nell'applicazione di tecniche di clownerie in ambito sanitario e socio-sanitario allo scopo di migliorare lo stato d'animo dei pazienti e dei loro familiari e accompagnatori.
La clownterapia è attuata da persone appartenenti ad associazioni, cooperative, fondazioni eccetera che scelgono il ruolo di clown e il sorriso per entrare in relazione ed empatia con le persone ospedalizzate o in difficoltà e che sono appositamente formate per operare nel settore socio-sanitario attraverso tecniche derivate dall'improvvisazione teatrale, dall'arte del clown, dalla prestidigitazione e dal teatro. Il loro lavoro è rivolto alla comunità dei luoghi di cura e specialmente ai degenti, spesso bambini, ricoverati nelle strutture ospedaliere nonché nelle case di riposo, nelle case famiglia, nei centri diurni e nelle altre strutture similari per alleviarne lo stato d'ansia e la sofferenza e contemporaneamente per migliorare la funzionalità del sistema immunitario.
La gelotologia o scienza della risata, derivante dal greco «ghelos», riso, e «logos», scienza, è la disciplina che studia e applica la risata e le emozioni positive in funzione di prevenzione, terapia, riabilitazione e formazione. Questa scienza si è affermata nella seconda metà degli anni '80 ed è applicata in ambiti diversi: nel settore sanitario, a bambini e ad altre tipologie di pazienti; nel settore sociosanitario ad anziani, a soggetti diversamente abili, a detenuti, a persone con disagi psichiatrici e nelle scuole; nel campo della formazione, al personale sanitario, scolastico e ai dirigenti d'impresa.
La gelotologia, meglio conosciuta come clownterapia ossia come terapia che ha come protagonista il clown, nasce in alcuni ospedali di New York tra il 1986 e il 1987 quando gruppi di clown professionisti cominciano ad affiancare i pediatri negli ospedali della grande città americana con l'intento di portare un po' di gioia e serenità tra i piccoli pazienti, spesso affetti da gravi patologie.
I risultati di queste prime sperimentazioni si sono dimostrati subito molto chiari: i giovani degenti cominciavano ad apprezzare le frequenti visite dei medici, purché accompagnati dai clown dottori. Il fenomeno si estese rapidamente e nel giro di pochi anni molteplici realtà degli Stati Uniti furono coinvolte in progetti di clownterapia.
Le grandissime potenzialità della clownterapia, certamente affiancate alle terapie mediche, sono ormai riconosciute nella società a livello scientifico. Queste hanno reso pubblico il benessere che conquista il paziente, la sua famiglia e tutto il personale sanitario quando dalla porta del reparto compaiono i clown.
Nei primi anni '90 la clownterapia sbarca anche in Europa e i primi ospedali ad accoglierla sono quelli francesi e svizzeri, sostenuti dall'associazione francese «Le Rire Médecin» e dalla «Fondazione Theodora Onlus» con sede in Svizzera.
La vera rivoluzione, però, esplode alla fine degli anni '90, quando nei grandi schermi viene proiettato il film che ha come protagonista il medico Hunter Doherty «Patch» Adams, che nel 1981, fonda, con l'appoggio della moglie Linda e la collaborazione di alcuni amici, il Gesundheit Institute, un ospedale senza fini di lucro situato ad Arlington, in Virginia. I modelli teorico-operativi utilizzati dal medico statunitense si basano sulla figura del clown dottore. Nel giro di pochi anni moltissimi ospedali hanno aggiunto ai loro staff sanitari un team di dottori che, muniti di naso rosso di plastica, camice bianco «personalizzato», abiti sgargianti, giochi di magia e attrezzi da giocoleria, hanno invaso i reparti ospedalieri in ogni parte del mondo.
L'interesse per i clown dottori ha coinvolto alcune riviste scientifiche che si sono specializzate sul fenomeno clownterapia; le pubblicazioni sono ormai numerose: ultimamente è nato il periodico internazionale «Humour International Journal of Humour research», mentre presso l'Università dell'Ontario Occidentale, in Canada, il medico Rod Martin ha pubblicato una voluminosa raccolta di ricerche inerenti l'intervento dei clown dottori nelle attività sociali.
In Italia operano in quest'ambito alcune realtà associative, tra le quali si ricordano la Federazione nazionale clowndottori, fondata nel 2005, che riunisce tredici organizzazioni non a scopo di lucro che da anni svolgono la propria attività nelle strutture socio-sanitarie e ospedaliere presenti in tutto il territorio nazionale, e l'Associazione internazionale ridere per vivere, fondata nel 1995, con la finalità di applicare gli studi e le buone prassi della gelotologia, ossia la sopra richiamata disciplina al confine tra scienza e arte che studia e applica le potenzialità del ridere e delle buone emozioni in funzione di prevenzione primaria e secondaria, riabilitazione, terapia e formazione.
La regione Puglia, con la legge regionale 20 dicembre 2017, n. 60, proposta dal Movimento 5 Stelle territoriale, ha introdotto norme dirette a disciplinare l'ambito descritto definendo sia la clownterapia o terapia del sorriso sia la figura professionale chiamata a svolgere tale attività, ossia il clown di corsia, prevedendo che tale attività possa essere svolta in diversi contesti: negli ospedali, non solo pediatrici, nei centri per la disabilità e per la terza età, nei contesti sociali difficili, nelle carceri, nei quartieri ritenuti a rischio, nelle scuole, nelle missioni umanitarie e in occasione di eventi riconducibili a calamità, da parte di personale medico, non medico, professionale e di volontari appositamente formati. I criteri e le modalità di svolgimento dei corsi formativi organizzati da associazioni di volontariato avrebbero dovuto essere stabiliti con un regolamento.
La Corte costituzionale, tuttavia, con la sentenza n. 228 del 6 dicembre 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della citata legge regionale per contrasto con l'articolo 117, comma 3, della Costituzione, statuendo che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato.
Per contro, ha ritenuto rientrante nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. È questo il principio «da applicare come “limite di ordine generale”, invalicabile dalla legge regionale, in materia di professioni» ribadito dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 228 del 2018.
La presente proposta di legge, pertanto, ripropone sostanzialmente il contenuto della citata legge 20 dicembre 2017, n. 60, della regione Puglia.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità, oggetto e definizioni)

1. Lo Stato promuove la conoscenza, lo studio e l'utilizzo della clownterapia, quale trattamento a supporto e integrazione delle cure cliniche-terapeutiche, con particolare riferimento alle strutture sanitarie, nonché a supporto degli interventi nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
2. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «clownterapia» o «terapia del sorriso», l'attività svolta da personale medico, non medico o professionale e da volontari appositamente formati, che utilizzano il sorriso e il pensiero positivo a favore di persone in condizione di disagio fisico, psichico o sociale. L'attività può svolgersi nei contesti ospedalieri, non solo pediatrici, nei centri per la disabilità, nei centri per la terza età, nei contesti sociali difficili, nelle carceri, nei quartieri a rischio, nelle scuole, nelle missioni umanitarie e in occasione di eventi calamitosi;

b) «clown di corsia», l'operatore che applica i princìpi e le tecniche della clownterapia, utilizzando le specifiche competenze acquisite in varie discipline e analizzando i bisogni dell'utente per migliorarne le condizioni fisiche e mentali, all'interno delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Art. 2.
(Formazione dei clown di corsia)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono la formazione professionale del personale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, delle associazioni di volontariato e di promozione sociale e delle cooperative che operano nell'ambito della clownterapia.
2. La qualifica professionale di clown di corsia è riconosciuta all'esito di un corso di formazione che deve svolgersi nel rispetto di standard formativi specifici, individuati dal regolamento di cui all'articolo 3.
3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dagli enti iscritti nel registro unico nazionale istituito ai sensi dell'articolo 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o delle associazioni riconosciute, che operano nell'ambito della clownterapia da almeno cinque anni.

Art. 3.
(Disciplina attuativa della formazione)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana un regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione di cui all'articolo 2 avente ad oggetto:

a) le materie, prevedendo specifiche lezioni nei seguenti ambiti:

1) l'origine e la storia della clownterapia;

2) le tecniche utilizzate per la coesione del gruppo;

3) le tecniche necessarie all'improvvisazione teatrale;

4) le tecniche di mimo, giocoleria comica e micromagia;

5) i compiti e le tecniche del clown terapeuta;

6) la gestione emotiva e il sostegno psicologico agli utenti;

7) le norme igieniche e i comportamenti da adottare;

b) la durata dei corsi e il numero complessivo di ore ripartite tra lo studio e il tirocinio;

c) i requisiti per l'accesso ai corsi;

d) i requisiti professionali dei membri della commissione incaricata di effettuare la valutazione della prova finale;

e) le modalità per il riconoscimento dei crediti formativi e lavorativi per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge già svolgono l'attività di clownterapia presso strutture o enti.

Art. 4.
(Promozione della clownterapia)

1. Il Ministero della salute, in collaborazione con le regioni e le province autonome, provvede a emanare un bando annuale destinato agli enti e alle associazioni di cui all'articolo 2 per la promozione di progetti di clownterapia da attuare presso le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali del territorio nazionale.
2. Il Ministero della salute, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la partecipazione, l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti, nonché le procedure per il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di imparzialità, trasparenza e pubblicità.
3. La graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti è redatta tenendo conto del numero e del tipo di soggetti destinatari di ciascun progetto.

Art. 5.
(Registro regionale della clownterapia)

1. Ciascuna regione e provincia autonoma istituisce un registro regionale dei soggetti che, ai sensi della presente legge, svolgono attività di clownterapia.
2. Al registro possono iscriversi gli enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale istituito dall'articolo 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o le associazioni riconosciute che svolgono l'attività di clownterapia da almeno cinque anni e le cui finalità statutarie prevedono lo svolgimento di tale attività.
3. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 si rinnova ogni tre anni, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
4. Le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali che intendono attivare servizi di clownterapia si avvalgono dei soggetti iscritti nel registro di cui al comma 1.

Art. 6.
(Relazione alle Camere)

1. Il Ministro della salute, ogni anno, trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e sulle principali attività svolte nel territorio nazionale, indicando i soggetti che sono stati coinvolti nei progetti presso le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali e le risorse loro assegnate.

Art. 7.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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