PDL 153-202-844-1104-1128-1395-A/R

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 12

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 153-202-844-1104-1128-1395-A/R


PROPOSTE DI LEGGE

153

d'iniziativa dei deputati
SERRACCHIANI, MANES, MARINO

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche

Presentata il 13 ottobre 2022

202

d'iniziativa dei deputati
COMAROLI, CATTOI, GIACCONE, GIAGONI

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche

Presentata il 13 ottobre 2022

844

d'iniziativa del deputato GATTA

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche

Presentata il 31 gennaio 2023

1104

d'iniziativa della deputata BARZOTTI

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche

Presentata il 18 aprile 2023

1128

d'iniziativa dei deputati
RIZZETTO, LUCASELLI

Delega al Governo per la modifica della normativa sul diritto alla conservazione del posto di lavoro per i lavoratori dipendenti e sull'indennità di malattia per i lavoratori autonomi affetti da patologie oncologiche o altre gravi malattie temporaneamente invalidanti

Presentata il 2 maggio 2023

e

1395

d'iniziativa della deputata TENERINI

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e altre disposizioni recanti misure a favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche

Presentata il 12 settembre 2023

(Relatore: GIACCONE )

NOTA: Il presente stampato riporta il testo unificato delle proposte di legge nn. 153, 202, 844, 1104, 1128 e 1395 approvato il 18 febbraio 2025 dalla XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea nella seduta del 7 febbraio 2024.
Per i pareri espressi e per il testo approvato nel corso dell'esame in sede referente anteriormente al rinvio deliberato dall'Assemblea si veda lo stampato n. 153 e abbinate-A.

Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 153-202-844-1104-1128-1395-A, recante disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, adottato come testo base dalla Commissione di merito;

rilevato che:

il Comitato si è già espresso, con un parere favorevole, reso nella seduta del 24 gennaio 2024, su un testo precedentemente licenziato dalla Commissione di merito e successivamente rinviato in Commissione;

il nuovo testo del provvedimento, modificato nel corso dell'esame in sede referente, si compone di quattro articoli;

l'articolo 1 riconosce e disciplina il diritto dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti da particolari gravi malattie, di richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi (comma 1); prevede che la certificazione medica di tali malattie avvenga attraverso le procedure del Sistema tessera sanitaria relative al certificato elettronico di malattia (comma 2); estende il periodo di sospensione dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa dal lavoratore autonomo, al ricorrere di tali malattie (comma 3); riconosce il diritto all'accesso prioritario alle modalità di lavoro agile ai lavoratori dipendenti che versino nelle situazioni di cui al comma 1 (comma 4);

l'articolo 2 riconosce ai medesimi lavoratori il diritto di fruire, previa prescrizione medica, di ulteriori dieci ore annue di permesso retribuito per visite, esami e cure mediche, recando altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dello stesso articolo;

l'articolo 3 istituisce un Fondo per il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche, demandando ad apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione dei criteri per il suddetto conferimento e recando la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dello stesso articolo;

l'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca la clausola di salvaguardia, ai sensi della quale le disposizioni del provvedimento sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del nuovo testo sono prevalentemente riconducibili alla materia «ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto intervengono sulla regolazione del rapporto di lavoro, sui diritti e sugli obblighi che insorgono tra il lavoratore e il datore di lavoro nell'ambito del rapporto giuridico costituitosi con la sottoscrizione del contratto di lavoro;

premessa la prevalente riconducibilità delle disposizioni del provvedimento alla materia di competenza esclusiva statale dell'«ordinamento civile», possono dirsi investite altresì le materie inerenti alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» e alla «previdenza sociale», anch'esse oggetto di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere m) e o), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 153-202-844-1104-1128-1395-A, recante disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, come risultante dall'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito;

condivisi la finalità del provvedimento di favorire e tutelare la conservazione del posto di lavoro nonché il riconoscimento di un periodo di congedo e di permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche;

preso atto che non vi sono disposizioni di specifico interesse in relazione ai profili di competenza della Commissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 153-202-844-1104-1128-1395-A, recante disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, quale risultante dall'esame delle proposte emendative in sede referente;

preso atto di quanto specificato all'articolo 2, comma 2, in materia di fruizione di ore di permesso aggiuntive da parte del lavoratore, secondo cui nel settore privato il datore di lavoro domanda il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale;

richiamato il proprio parere favorevole reso nella seduta del 24 gennaio 2024 sul testo unificato delle proposte di legge C. 153 Serracchiani e abb.,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 153-202-844-1104-1128-1395-A, recante disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche;

condivise le finalità e le misure introdotte dal provvedimento in esame a tutela dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, quali la conservazione del posto di lavoro durante il periodo di congedo e l'incremento, rispetto alla legislazione vigente, delle ore di permesso per visite, esami strumentali e cure mediche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO UNIFICATO
della Commissione

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

Art. 1.
(Conservazione del posto di lavoro)

1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefìci, economici o giuridici, e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo. Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il dipendente può comunque procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria a normativa vigente. Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli previsti dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.
2. La certificazione delle malattie di cui al comma 1 è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore, attraverso le procedure del Sistema tessera sanitaria relative al certificato elettronico di malattia di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.
3. Per le malattie di cui al comma 1 la sospensione dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente da parte di un lavoratore autonomo, di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, si applica per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare.
4. Decorso il periodo di congedo di cui al comma 1, il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile ai sensi del capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81.

Art. 2.
(Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche)

1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, previa prescrizione da parte del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, hanno diritto di fruire, in aggiunta ai benefìci previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, di ulteriori dieci ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti. Nel caso di paziente minore di età, le ore di permesso sono attribuite al genitore che lo accompagna.
2. Per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive di cui al comma 1:

a) nel settore privato, il datore di lavoro domanda il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale;

b) nel settore pubblico, le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 33 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 3.
(Istituzione di un Fondo per il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per l'istituzione e il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti che sono stati affetti da malattie oncologiche, in favore di studenti meritevoli laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i requisiti necessari per il conferimento dei premi di cui al comma 1, i parametri per l'individuazione degli studenti meritevoli e le modalità di istituzione ed erogazione dei premi stessi da parte delle università.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

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