XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1536
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BALDELLI, ALMICI, AMORESE, BENVENUTI GOSTOLI, CARAMANNA, FRIJIA, IAIA, LA SALANDRA, LONGI, LOPERFIDO, MAIORANO, MALAGUTI, MARCHETTO ALIPRANDI, FABRIZIO ROSSI, URZÌ
Introduzione dell'articolo 23-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli o a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo
Presentata il 9 novembre 2023
Onorevoli Colleghi! – L'articolo 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU) il 10 dicembre 1948, prevede che ciascuno ha il «diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, a godere delle arti e a partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici».
Altresì, all'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è riconosciuto il diritto delle persone con disabilità di partecipare, sulla base del principio di uguaglianza, alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi e allo sport.
Nonostante ciò, sono tutt'oggi numerose le denunce di persone diversamente abili, e delle loro associazioni di riferimento, dovute all'esclusione dalla partecipazione a pubblici spettacoli.
Solo a titolo esemplificativo, una ragazza con disabilità motoria ha denunciato l'esclusione da uno degli eventi musicali più attesi dell'anno prossimo, ossia il concerto della cantautrice statunitense Taylor Swift, che si svolgerà a Milano nel luglio 2024. Analogamente, un'altra giovane ragazza, affetta dall'atassia di Friedreich, dopo aver avuto numerose difficoltà nel reperire i contatti del referente per la vendita dei biglietti ai disabili, ha ricevuto una risposta negativa per il concerto della cantautrice italiana Annalisa previsto a Firenze nel mese di aprile 2024.
Nel 2023, dunque, è tuttora aperta la questione della partecipazione dei disabili ai concerti senza che sia stata adottata una soluzione legislativa che renda finalmente effettivi i diritti riconosciuti, già nel 1948 e poi nel 2006, alle persone diversamente abili.
Nonostante il tema sia stato più volte sollevato dalle associazioni di riferimento e nonostante qualche tentativo di disciplinare la materia negli anni passati, non vi è alcuna disposizione che preveda misure specifiche volte a garantire la reale partecipazione delle persone con disabilità ai pubblici spettacoli.
Tale carenza viene colmata solo sulla base della «sensibilità» del singolo organizzatore, titolare dell'iniziativa d'impresa nel campo dello spettacolo. Infatti, a sua discrezione, sono riservati, di volta in volta, i posti per le persone con disabilità.
Accade anche che – come denunciato dagli stessi disabili – solo a seguito delle rimanenze della vendita generale al pubblico vengano riconosciuti sconti o biglietti gratuiti per il disabile e per il suo accompagnatore.
Tutto ciò solo perché nessuna disposizione di fonte primaria, anche introducendo un opportuno regime sanzionatorio, impone ai gestori di spettacoli musicali, di intrattenimento o sportivi di riservare posti alle persone con disabilità e di garantire l'ingresso gratuito ai loro accompagnatori, la cui partecipazione è funzionale e al servizio della persona non autosufficiente.
L'unica disposizione che, nell'ordinamento giuridico italiano, tenta in qualche modo di assicurare il diritto di accesso delle persone diversamente abili nelle sale e nei luoghi di riunioni, spettacoli e ristorazione è il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, recante prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
Il citato decreto, all'articolo 5, fissa i criteri di progettazione per la visitabilità degli edifici e, nella parte dedicata per l'appunto ai locali adibiti a sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione, prevede che questi siano dotati di posti riservati a persone con ridotta capacità motoria, in numero pari ad almeno due posti per ogni quattrocento o frazione di quattrocento posti, con un minimo di due. Inoltre, nella stessa percentuale, prevede spazi liberi riservati per persone su sedia a ruote, da predisporre con determinati parametri edilizi.
La disposizione in questione, la cui ratio è da ricercare nella prescrizione di criteri edilizi per la realizzazione di spazi liberi da barriere architettoniche, risulta, de facto, uno strumento insufficiente a garantire il pieno diritto delle persone con disabilità alla partecipazione alla vita culturale e ricreativa della comunità, come prescritto dalla citata Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ovvero a rimuovere gli ostacoli, non solo materiali, che impediscono il pieno sviluppo della personalità umana di tutti i cittadini, come prevede l'articolo 3 della Costituzione.
Il citato decreto ministeriale, infatti, oltre a definire una riserva di posti alle persone con disabilità, nulla dispone in merito ai posti e ai biglietti degli accompagnatori che spesso rappresentano la condicio sine qua non affinché le persone non autosufficienti possano effettivamente partecipare a tali eventi.
Alla luce di tali brevi considerazioni, la presente proposta di legge si propone di aggiungere quel tassello che manca per rendere effettivo il diritto delle persone diversamente abili a godere, come tutti gli altri cittadini, della partecipazione a un concerto, a un evento sportivo o a qualsiasi altra attività ricreativa e culturale aperta al pubblico, anche se organizzata da privati.
La presente proposta di legge si compone di un articolo unico.
In particolare, l'articolo 1 inserisce il nuovo articolo aggiuntivo 23-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che prevede misure agevolative, tra cui precisi obblighi in capo alle società di organizzazione degli eventi, che rendano effettiva la possibilità per le persone disabili di intervenire agli eventi stessi (commi 1 e 2). È prevista, altresì, la gratuità del biglietto per l'accompagnatore della persona con disabilità pari o superiore al 67 per cento e delle persone non deambulanti su sedia a rotelle anche se con percentuale di invalidità inferiore al 67 per cento (comma 3). Si introduce inoltre l'obbligo in capo alle società di organizzazione degli eventi di pubblicare nei propri canali istituzionali di comunicazione tutte le informazioni necessarie per consentire alle persone con disabilità l'effettiva partecipazione all'evento, tra cui il numero dei posti riservati, la loro collocazione, il contatto telefonico dedicato e ogni altra informazione utile (comma 4). Sono infine previste misure sanzionatorie per l'inosservanza delle disposizioni della legge, disponendo altresì che i relativi proventi sono destinati a finanziare ulteriori interventi in favore della disabilità (commi 5, 6, 7 e 8).
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è inserito il seguente:
«Art. 23-bis. – (Disposizioni in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli ovvero a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo) – 1. Nei locali, negli impianti sportivi e nei luoghi in cui si svolgono, anche con allestimenti temporanei, pubblici spettacoli o manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo, i soggetti responsabili dell'organizzazione dell'evento non gratuito sono tenuti a garantire adeguate condizioni di accesso e di fruibilità per le persone con disabilità certificata.
2. I locali, gli impianti e i luoghi di cui al comma 1 devono essere dotati di posti riservati alle persone disabili in numero non inferiore a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e ubicati in modo da garantire la effettiva fruizione dell'evento.
3. È assicurata la gratuità del biglietto ad almeno un accompagnatore per ciascuna persona disabile certificata, con percentuale di invalidità pari o superiore al 67 per cento, previa esibizione della Carta europea della disabilità (EU Disability Card) o certificazione equivalente, e per ciascuna persona non deambulante su sedia a rotelle, anche con percentuale di invalidità inferiore al 67 per cento.
4. I soggetti responsabili dell'organizzazione dell'evento di cui al comma 1 ovvero, in caso di esternalizzazione del sistema di vendita e abbonamento, i soggetti responsabili della vendita dei biglietti di ingresso e degli abbonamenti dell'evento avente luogo nel territorio italiano sono tenuti a pubblicare, sin dalla data di messa in vendita, nella propria pagina internet e sui canali di comunicazione pubblici dell'evento medesimo i seguenti dati:
a) il numero complessivo dei biglietti posti in vendita e il numero dei biglietti riservati alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori;
b) l'ubicazione dei posti assegnati alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori;
c) il contatto telefonico dedicato alla vendita dei biglietti riservati alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori;
d) ogni ulteriore informazione utile all'acquisto dei biglietti e all'accesso riservati alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori.
5. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 10.000 euro a carico del soggetto responsabile di cui al comma 4.
6. La mancata o incompleta pubblicazione dei dati di cui al comma 4 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro a carico del soggetto di responsabile cui al medesimo comma 4.
7. Le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono irrogate dal Garante nazionale delle disabilità, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera f), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, che disciplina con proprio regolamento il relativo procedimento.
8. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dalla presente disposizione sono devoluti allo Stato per essere riassegnati al Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».