PDL 1510

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1510

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata MALAVASI

Istituzione del Registro unico nazionale
degli operatori socio-sanitari

Presentata il 24 ottobre 2023

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Onorevoli Colleghi! – L'evoluzione tecnologica e scientifica che interessa il mondo della sanità italiana ha coinvolto tutti gli operatori che lavorano nel settore sanitario e socio-sanitario, pubblico e privato, con la conseguente necessità di procedere a un riordino del sistema nel suo complesso. L'evidente carenza di infermieri ha determinato, ad esempio, il ricorso ad altre figure professionali alle quali poter delegare parte del lavoro di assistenza. In questo contesto si inserisce l'operatore socio-sanitario, denominato «OSS», che è una figura professionale codificata dall'Accordo sancito il 22 febbraio 2001 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
L'OSS sostituisce le precedenti figure professionali che si occupavano di assistenza, sia nell'area tecnica (operatore tecnico addetto all'assistenza-OTA) che nell'area sociale (ausiliario socio assistenziale-ASA, operatore socio assistenziale-OSA, assistenti domiciliari e dei servizi tutelari-ADEST e altre), con un profilo completo, capace di integrare funzioni, compiti e competenze delle due aree in un unico iter formativo; il suo compito è quello di svolgere attività che aiutino le persone a soddisfare i propri bisogni fondamentali, finalizzate a consentirne il recupero, il mantenimento o lo sviluppo del proprio livello di benessere, promuovendone l'autonomia e l'autodeterminazione.
Gli OSS lavorano sia all'interno di strutture sanitarie (come ospedali, cliniche, aziende sanitarie locali) che nell'ambito di strutture sociali (come centri diurni integrati, case di riposo, assistenza domiciliare, comunità di recupero, case famiglia, comunità alloggio, servizi di integrazione scolastica, carceri), nonché nel settore privato (ad esempio, nelle residenze assistenziali per anziani o nelle residenze assistenziali alberghiere) e si trovano di conseguenza a lavorare in collaborazione con professionisti dell'area socio-sanitaria e sociale (assistenti sociali, educatori) e dell'area sanitaria (medici, infermieri, fisioterapisti), a seconda del campo in cui sono chiamati a intervenire.
Il titolo di OSS si consegue in seguito alla frequenza di un corso di qualifica teorico-pratico, le cui peculiarità e modalità variano da regione a regione. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indica come necessario e imprescindibile il solo requisito del completamento del ciclo di istruzione obbligatoria. Questo ha comportato una formazione disomogenea e difforme, a volte incompleta e non aggiornata allo stato attuale della realtà sanitaria e sociale del nostro Paese, organizzata, anche da soggetti privati, con un curricolo formativo non sempre capace di rispondere ai bisogni crescenti della società odierna; una società che invecchia, a fronte di un allungamento dell'età media di vita e che, anche grazie alle innovazioni terapeutiche, sviluppa nuove esigenze, determinando la necessità di prendere in carico cittadini con nuove patologie croniche e di garantire, di conseguenza, nuove prestazioni sulla base di una visione rinnovata di assistenza globale e integrata.
L'esperienza vissuta durante la pandemia di COVID-19 ha evidenziato l'importanza della figura dell'operatore socio-sanitario, il quale ha svolto un ruolo fondamentale nella cura dei pazienti, in particolare di quelli fragili; un ruolo che deve veder riconosciuta la propria autonoma funzione, ferma restando la necessità dell'operatore di lavorare in modo coordinato e integrato con le altre professioni sanitarie e socio-sanitarie.
Tutte le professioni che operano nell'ambito dell'assistenza dovrebbero essere regolamentate, definite e soprattutto riconosciute, a garanzia della professionalità e della qualità della cura e della prestazione erogata.
Da ciò deriva la necessità di istituire il Registro unico nazionale degli operatori socio-sanitari, al fine di fotografare lo stato in cui questa professione attualmente versa nel nostro Paese e di monitorarne l'evoluzione, in coerenza con quanto disposto dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, e dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che hanno rispettivamente istituito l'area delle professioni sociosanitarie e il ruolo sociosanitario per gli OSS dipendenti del Servizio sanitario nazionale.
In particolare, la presente proposta di legge intende riconoscere l'alto valore sociale della professione dell'operatore socio-sanitario quale figura che opera in ambito sanitario, sociale, nonché nel settore privato e nel Terzo settore, in modo coordinato e integrato con le altre professioni sociali, sanitarie e socio-sanitarie. L'iscrizione nel Registro unico nazionale è condizione per superare la frammentazione derivante dalla presenza di molteplici elenchi regionali e dare garanzia della professionalità degli OSS a tutela della qualità della cura, del benessere e della salute dei cittadini pazienti e dei loro nuclei familiari.
Attraverso l'istituzione del Registro unico nazionale si intende offrire uno strumento utile per raccogliere e tenere aggiornati i dati identificativi degli operatori qualificati, per la definizione del fabbisogno formativo della qualifica, per la verifica dei dati sia a livello nazionale che regionale, per l'effettuazione di studi sull'evoluzione della qualifica, per l'accertamento di garanzia del titolo di qualifica, per la formazione continua (educazione continua in medicina-certificazione delle competenze), nonché un importante strumento di garanzia degli aspetti deontologici ed etici connessi alla qualifica di OSS.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Registro unico nazionale degli operatori socio-sanitari)

1. La Repubblica, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, riconosce l'alto valore sociale dell'operatore socio-sanitario quale figura professionale che concorre alla promozione e alla tutela della salute bio-psico-sociale, anche in collaborazione con le altre professioni sanitarie e socio-sanitarie.
2. È istituito presso il Ministero della salute il Registro unico nazionale degli operatori socio-sanitari, di seguito denominato «Registro», nel quale possono chiedere di essere iscritti gli operatori che abbiano conseguito l'attestato di qualifica in conformità a quanto stabilito dall'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione, sancito il 22 febbraio 2001 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire, con proprio atto, analoghi registri regionali degli operatori socio-sanitari.
4. L'iscrizione nel Registro garantisce la competenza formativa e professionale necessarie per l'esercizio dell'attività di operatore socio-sanitario, in conformità al citato Accordo di cui al comma 2.
5. L'iscrizione nel Registro è obbligatoria per l'esercizio dell'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo.
6. La presente legge si applica anche alle future figure professionali di nuova istituzione che rappresentino un'evoluzione del profilo professionale di operatore socio-sanitario.

Art. 2.
(Requisiti per l'iscrizione nel Registro)

1. Per l'iscrizione nel Registro è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di uno Stato in cui vige l'equiparazione dei titoli di studio;

b) aver conseguito l'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario da parte di enti autorizzati dalle regioni, in conformità al citato Accordo di cui all'articolo 1. Qualora il possesso di titolo equivalente sia conseguito in uno Stato estero, l'iscrizione è condizionata al riconoscimento di tale titolo da parte del Ministero della salute.

2. Non possono essere iscritti nel Registro coloro che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione.

Art. 3.
(Modalità di iscrizione, gestione e cancellazione)

1. L'iscrizione nel Registro avviene su richiesta dell'operatore socio-sanitario interessato in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 sulla base di un modello telematico predisposto dal Ministero della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dietro il versamento di una tassa di iscrizione una tantum di 50 euro.
2. L'iscrizione nel Registro consente l'esercizio della professione di operatore socio-sanitario in tutto il territorio nazionale, fatta salva diversa previsione di legge.
3. Il Registro è tenuto dal Ministero della salute nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Ai fini di cui al primo periodo, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni professionali maggiormente rappresentative degli operatori socio-sanitari, sono definiti:

a) le modalità di gestione del Registro;

b) gli organi direttivi eventualmente deputati alla gestione ordinaria del Registro, individuati e nominati tra i soggetti iscritti secondo le procedure definite dal decreto medesimo, da espletare anche in via telematica;

c) le modalità per l'aggiornamento, almeno annuale, del Registro;

d) l'entità dell'eventuale contributo richiesto agli iscritti per la gestione del Registro;

e) l'istituzione, presso il Ministero della salute, di una commissione con il compito di vigilare e monitorare l'attuazione nonché l'aggiornamento del Registro; la commissione è composta da: un rappresentante del medesimo Ministero; un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito; tre rappresentanti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; tre rappresentanti designati dalle associazioni maggiormente rappresentative degli operatori socio-sanitari.

4. Il Registro è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della salute.
5. La cancellazione dal Registro può avvenire su richiesta dell'interessato o può essere disposta dal Ministero della salute, previo parere obbligatorio e vincolante della commissione di vigilanza di cui al comma 3, lettera e), cui sono demandati anche i relativi provvedimenti disciplinari, nei casi di perdita di almeno uno dei requisiti indicati all'articolo 2 o di sopravvenuto divieto di esercizio della professione. Contro il provvedimento di cancellazione è ammesso il ricorso dell'operatore socio-sanitario interessato all'autorità giudiziaria competente.

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero della salute provvede alla gestione del Registro con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice di procedura civile e delle leggi collegate, in quanto compatibili.

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