PDL 1486

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1486

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CARAMANNA, FOTI, TRANCASSINI, ALMICI, AMBROSI, AMICH, ANTONIOZZI, BALDELLI, BENVENUTI GOSTOLI, CALOVINI, CANNATA, CARETTA, CERRETO, CIABURRO, CIOCCHETTI, COLOMBO, COMBA, COPPO, DEIDDA, FILINI, FRIJIA, GIORDANO, GIOVINE, IAIA, LAMPIS, LA PORTA, LA SALANDRA, LOPERFIDO, MAERNA, MAIORANO, MARCHETTO ALIPRANDI, MASCARETTI, MATERA, MESSINA, MILANI, MOLLICONE, PADOVANI, PALOMBI, FABRIZIO ROSSI, GAETANA RUSSO, SCHIANO DI VISCONTI, SCHIFONE, TREMAGLIA, URZÌ, VARCHI, VIETRI, VINCI, ZURZOLO

Delega al Governo in materia di riordino delle norme relative alla concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata

Presentata il 16 ottobre 2023

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Onorevoli Colleghi! – Il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, all'articolo 1, comma 22-quinquies, ha prorogato al 31 dicembre 2023 l'applicazione della disposizione che esclude dalle autorizzazioni previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la posa in opera temporanea di dehors, introdotta dall'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, cosiddetta «proroga dehors».
La proroga dehors prevede il differimento dei termini per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la quale, «ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19», consente, non oltre i termini originariamente fissati e poi più volte differiti, da ultimo appunto fino al 31 dicembre 2023, che la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività esercitata, non sia subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; inoltre, per la posa in opera delle predette strutture amovibili, è consentita la disapplicazione del limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico per l'edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
In sostanza, per effetto delle disposizioni soprarichiamate, fino al prossimo 31 dicembre 2023 le concessioni di suolo pubblico rilasciate dai comuni alle imprese di pubblico esercizio per la posa in opera su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o di dehors e altri simili elementi atti a consentire la somministrazione di alimenti e bevande e il relativo consumo su aree pubbliche adiacenti o comunque di pertinenza, in senso lato, degli esercizi autorizzati non sono subordinate alle preventive autorizzazioni delle soprintendenze; inoltre, fino al medesimo termine del 31 dicembre 2023, la posa in opera di tali manufatti, nella misura in cui sia diretta a soddisfare esigenze contingenti e temporanee purché gli stessi siano destinati a essere immediatamente rimossi al venir meno della necessità temporanea, non è condizionata al termine massimo di centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto.
Di fatto tali disposizioni, la cui applicazione opera fino al 31 dicembre 2023 consentono ai comuni di estendere fino alla medesima data l'efficacia delle concessioni rilasciate in deroga alle regole del citato codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, che prescrivono il preventivo assenso delle soprintendenze per l'installazione di tali manufatti negli spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico.
Si tratta comunque di norme che danno ai comuni l'opportunità di prolungare l'efficacia delle concessioni rilasciate nelle aree di interesse culturale o paesaggistico in applicazione della normativa emergenziale, ma che non comportano un obbligo per i medesimi enti di mantenerle in essere, potendo comunque disporre del territorio di competenza secondo la disciplina applicabile in via ordinaria.
Fatta questa doverosa premessa sotto il profilo normativo, si evidenza come le citate disposizioni, originariamente finalizzate ad assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, siano divenute ormai di fondamentale importanza per le imprese di pubblico esercizio, per gli enti locali e per i consumatori, tenuto conto della necessità che le concessioni di spazi esterni che si sviluppano su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio siano mantenute in essere, fermo restando il rispetto dell'interesse pubblico alla sicurezza e al decoro urbano, al fine di assicurare, in primo luogo, un servizio al pubblico per rispondere alle ormai consolidate esigenze connesse alle trasformazioni climatiche in atto e, in secondo luogo, la presenza di spazi gestiti in forma ordinata e regolamentata costituenti «aree controllate» per prevenire e limitare gli effetti negativi della cosiddetta «mala movida» che si verificano nelle aree «libere».
Va dunque riformata la disciplina prevista dal citato codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, concernente il preventivo rilascio degli atti di autorizzazione da parte delle soprintendenze, prevedendo forme di coordinamento e di consultazione dei comuni e delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative del settore dei pubblici esercizi sulla materia regolata negli ultimi anni da direttive emanate dal Ministero della cultura che non garantiscono certezze agli enti locali e alle imprese interessate.
Con la presente proposta di legge si introduce, quindi, una disposizione di delega al Governo per il riordino, entro un termine certo e nel rispetto di specifici princìpi e criteri direttivi, della disciplina concernente la concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per la posa in opera di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata, prevedendo, altresì, nelle more dell'attuazione della delega medesima, che sia mantenuta l'efficacia delle concessioni rilasciate ai sensi della sopra richiamata normativa emergenziale, fatte salve le ineludibili esigenze di sicurezza e ordine pubblico nonché di tutela del decoro urbano.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata, previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con specifico riferimento agli interventi soggetti ad autorizzazione, controllo e gestione dei beni soggetti a tutela e all'uso dei beni culturali interessati.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, acquisito il parere delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.
3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) armonizzare e uniformare le disposizioni previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con la disciplina in materia di rilascio delle concessioni di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio da parte dei comuni;

b) prevedere una disciplina organica, efficace e coerente della materia, contemperando la tutela dei beni culturali e di interesse paesaggistico con gli obiettivi di governo del territorio degli enti locali e con gli obiettivi di carattere economico e di programmazione degli investimenti delle imprese, ferma restando la tutela della sicurezza, dell'ordine pubblico e del decoro urbano.

Art. 3.
(Disposizione transitorie)

1. Nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 1 della presente legge, l'efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni per l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico rilasciate ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 31 dicembre 2024, e comunque fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di riordino della materia ai sensi del medesimo decreto legislativo, fatta salva la disdetta dell'interessato.
2. La proroga di cui al comma 1 del presente articolo è subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I comuni possono comunque prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per le attività di cui al medesimo comma 1.

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