PDL 1463

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1463

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PAVANELLI, AMATO, CAPPELLETTI, CARAMIELLO, CHERCHI, ILARIA FONTANA, TORTO

Disposizioni in materia di turismo accessibile e inclusivo

Presentata il 5 ottobre 2023

torna su

Onorevoli Colleghi! — L'inclusione sociale rappresenta un diritto essenziale sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, ma anche un principio fondamentale sancito dall'articolo 3 della Costituzione e, specificatamente, del principio di uguaglianza sostanziale.
Spetta alla Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impedendo il pieno sviluppo della persona umana. In altri termini, l'inclusione sociale garantisce l'eliminazione di qualunque forma di discriminazione con l'obiettivo di attribuire a tutti i membri della società il diritto di godere dell'accesso alle risorse, alle opportunità e ai benefìci sociali, economici, culturali e politici in condizioni di uguaglianza. Tra queste, anche il diritto di godere di un periodo di riposo dall'attività lavorativa e di vacanza.
La disabilità motoria, sensoriale, intellettiva e relazionale rappresenta una condizione della persona che richiede un approccio globale che ne riconosca le implicazioni e la rilevanza.
Il turismo accessibile consente a tutte le persone di partecipare e godere di esperienze turistiche soddisfacendo le proprie esigenze di accesso legate a una condizione di disabilità a iniziare da un'agevole reperibilità delle informazioni sui servizi accessibili e di prenotazione, che spesso richiedono tempo e si rivelano difficili.
Per garantire che il turismo accessibile si sviluppi in modo sostenibile è necessario che le strutture ricettive assumano un approccio che vada oltre i servizi strettamente necessari a rendere fruibile l'offerta turistica ai disabili, orientato verso soluzioni innovative che accolgano il principio della progettazione universale (cosiddetto universal design), garantendo che tutte le persone, indipendentemente dalle loro esigenze fisiche o cognitive, siano in grado di utilizzare e godere dei servizi disponibili in modo equo e sostenibile.
Secondo l'Istituto nazionale di statistica, nel nostro Paese il 5,2 per cento della popolazione è costituito da persone disabili: su 3,1 milioni, la metà ha gravi limitazioni e, in termini di genere, il 60 per cento è costituito da donne.
La Commissione europea, il 3 marzo 2021, ha adottato la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 (COM(2021) 101 final, del 3 marzo 2021), che contribuisce all'attuazione del Pilastro dei diritti sociali e garantisce la piena partecipazione delle persone con disabilità alla società, in coerenza con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La presente proposta di legge, composta da dieci articoli, mira pertanto ad introdurre disposizioni atte a garantire il diritto delle persone con disabilità motoria, sensoriale, intellettiva e relazionale di fruire di un turismo accessibile e inclusivo.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone disabili, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e dagli articoli 3, 9 e 32 della Costituzione nonché nel rispetto delle competenze in materia di turismo attribuite alle regioni, la presente legge reca disposizioni volte a garantire il diritto delle persone con disabilità motoria, sensoriale, intellettiva e relazionale di fruire di un turismo accessibile e inclusivo.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «turismo accessibile e inclusivo», l'insieme delle strutture, dei servizi, delle dotazioni e delle tecnologie volti a garantire a persone con esigenze speciali la fruizione dell'offerta turistica senza difficoltà, ostacoli o penalizzazioni di alcun genere;

b) «diritto al turismo accessibile e inclusivo», il diritto di ogni persona di fruire dell'offerta turistica e di partecipare alle attività ricreative, sportive e culturali a essa inerenti, senza pregiudizio o limitazioni e in autonomia, nel rispetto delle proprie preferenze ed esigenze specifiche di accessibilità, senza aggravi di tipo economico o qualitativo rispetto ai servizi offerti;

c) «mezzi mobili di pernottamento», una tipologia di ricettività diffusa consistente in unità abitative mobili, installate attraverso modalità accessibili che presentano al loro interno spazi più agevoli e con caratteristiche funzionali e tecnologiche idonee a ogni esigenza o necessità;

d) «spazi di relazione», gli spazi di soggiorno o di consumazione dei pasti dell'alloggio di servizio nonché quelli di lavoro, servizio e incontro presso i quali il personale dipendente delle strutture ricettive e i collaboratori svolgono la loro prestazione lavorativa.

Art. 3.
(Leale collaborazione tra istituzioni e operatori turistici)

1. Al fine di conseguire le finalità di cui all'articolo 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le città metropolitane, gli enti d'area vasta, nonché le altre amministrazioni pubbliche eventualmente competenti in materia di turismo, promuovono rapporti di collaborazione con gli operatori turistici, con le associazioni delle persone con disabilità e con le organizzazioni del turismo sociale, al fine della realizzazione di idonee campagne informative e di eventi formativi in materia di turismo accessibile.
2. I soggetti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 20 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, al fine di agevolare la mobilità sull'intero territorio nazionale delle persone titolari del contrassegno di parcheggio per invalidi, rilasciato ai sensi dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, aderiscono alla piattaforma unica nazionale informatica dei contrassegni, di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 4.
(Obblighi delle strutture turistico-ricettive in materia di turismo accessibile)

1. Ogni struttura turistico-ricettiva deve garantire a chiunque, compresi le persone con disabilità e gli anziani, e al proprio personale, anche con disabilità, la possibilità di accedere all'edificio, alle singole unità immobiliari interne e alle aree esterne dell'edificio medesimo, nonché agli spazi e alle attrezzature ivi presenti in autonomia e sicurezza.
2. Al fine di garantire la piena accessibilità del sistema turistico alle persone con disabilità, compresi i servizi di trasporto pubblico locale, devono essere rispettate le normative nazionali e sovranazionali in materia di accessibilità e di progettazione universale.

Art. 5.
(Promozione istituzionale del turismo accessibile)

1. Nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo è istituita un'apposita sezione denominata «Portale del turismo accessibile», contenente l'elenco delle strutture turistico-ricettive che offrono anche servizi di turismo inclusivo e accessibile e una dettagliata specificazione dei servizi offerti e delle infrastrutture, anche di natura tecnologica, all'uopo messe a disposizione.
2. Può essere inserita nell'elenco del portale di cui al comma 1 qualunque struttura turistico-ricettiva, previa richiesta che documenti il possesso dei requisiti di accessibilità stabiliti con decreto del Ministro del turismo, adottato di concerto con il Ministro per le disabilità, sentite le associazioni del Terzo settore operanti nel campo della disabilità.
3. L'inserimento di una struttura turistico-ricettiva nell'elenco del portale di cui al comma 1 consente alla struttura medesima di ottenere un bollino, denominato «Turismo accessibile», che può essere esposto presso la struttura ovvero nell'offerta di servizi nei portali di prenotazione online.
4. Il Ministero del turismo adotta ogni iniziativa pubblicitaria o divulgativa finalizzata a favorire la diffusione dell'offerta turistica effettuata all'interno del portale di cui al comma 1.

Art. 6.
(Valorizzazione dei mezzi mobili di pernottamento)

1. I mezzi mobili di pernottamento sono equiparati alle camere di albergo ai fini dell'applicazione degli incentivi, comunque denominati, previsti dalla normativa nazionale per promuovere le innovazioni e gli adeguamenti strutturali funzionali a migliorare l'accessibilità.
2. Nell'istituzione di incentivi destinati al settore turistico-ricettivo, l'ente erogante tiene conto delle specificità derivanti dalle particolari caratteristiche delle strutture turistiche all'aria aperta che, per dimensioni ed estensioni di tipo orizzontale, differiscono dalle altre tipologie di strutture turistico-ricettive.

Art. 7.
(Credito d'imposta a favore delle strutture ricettive per la formazione del personale dipendente)

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e di favorirne l'inclusione sociale, alle strutture turistico-ricettive di cui alla presente legge che sostengono spese in attività di formazione e aggiornamento del personale dipendente, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2023 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2027, è concesso un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente, fino ad un importo massimo annuale di euro 25.000 per ciascuna struttura turistico-ricettiva beneficiaria, per il periodo in cui il personale medesimo è occupato nelle attività di formazione e aggiornamento negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali.
2. Non si considerano attività di formazione e aggiornamento ai fini di cui al comma 1 la formazione ordinaria o periodica organizzata dalle strutture turistico-ricettive per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto del medesimo e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è stato concesso.
4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.
5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del turismo e per le disabilità, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1, nonché l'accertamento della effettività delle spese sostenute per le attività di formazione.
6. Con il decreto di cui al comma 5 sono definite, altresì, le modalità di monitoraggio sugli effetti dell'erogazione del credito d'imposta di cui al comma 1 a favore delle strutture turistico-ricettive in rapporto agli obiettivi raggiunti nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate, spettanti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione delle risorse di cui le strutture turistico-ricettive hanno eventualmente fruito indebitamente.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 8.
(Formazione)

1. Al fine di garantire che le competenze acquisite nei percorsi di istruzione professionale consentano una facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni in coerenza con gli obiettivi di orientamento al turismo accessibile e inclusivo, gli istituti professionali dei servizi alberghieri e della ristorazione, nell'ambito dell'attuazione della propria autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, introducono, nell'indirizzo di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, l'insegnamento obbligatorio della ristorazione, dell'ospitalità e dell'accoglienza accessibile e inclusiva, per almeno centoventi ore nel corso dell'anno scolastico o accademico, compresa la frequenza minima di tre ore settimanali di didattica in aula, oltre ad attività di laboratorio e uscite formative extrascolastiche.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri del turismo e per le disabilità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni del presente articolo, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9.
(Sanzioni)

1. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa vigente, chiunque compie un atto discriminatorio ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, e ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 15.000.

torna su