XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1447
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
PAOLO EMILIO RUSSO, SCHIFONE, FORNARO, IEZZI, ALFONSO COLUCCI, CARFAGNA, ZARATTI, BICCHIELLI, GIACHETTI, MASCARETTI, MACCANTI, CAVO, MATONE
Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione
Presentata il 3 ottobre 2023
Onorevoli Colleghi! – L'esercizio del diritto di cronaca, il dovere di praticare la libertà di stampa anche in contesti difficili o pericolosi, in Italia come all'estero, sono costati la vita a decine di giornalisti, che sono stati uccisi per mano della criminalità organizzata o di terroristi ovvero sono rimasti vittime di incidenti mentre svolgevano il loro lavoro di cronisti, quando scrivevano o raccontavano per immagini al grande pubblico la realtà. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha istituito nel 1993 la Giornata mondiale della libertà di stampa, anche nota come Giornata mondiale della stampa, che si celebra ogni anno il 3 maggio, a seguito della raccomandazione adottata dalla Conferenza generale dell'Unesco nel 1991. Con la presente proposta di legge la Repubblica riconosce il giorno 3 maggio di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione, di seguito denominata «Giornata nazionale». In occasione della Giornata nazionale le istituzioni statali, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni potranno promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in cooperazione con gli organismi e le associazioni professionali operanti nel settore, iniziative, cerimonie, convegni, incontri pubblici e altre attività finalizzati a ricordare le vittime nonché a valorizzare la libertà di stampa e il ruolo svolto dall'informazione nella società. Si prevede inoltre che la Giornata nazionale possa essere celebrata anche presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovendo iniziative volte a commemorare figure di giornalisti uccisi a seguito della loro attività, ad approfondire la conoscenza dell'attività professionale di giornalista nonché a dedicare una lezione specifica all'articolo 21 della Costituzione italiana. Il 3 maggio di ogni anno i giornalisti vittime della mafia e del terrorismo sono già commemorati con altre iniziative, perché dunque istituire con legge una giornata commemorativa a livello nazionale? La risposta è molto semplice. La libertà di informazione e di stampa, affermate dal citato articolo 21 della Costituzione costituiscono uno dei capisaldi della democrazia. Nei regimi non democratici la stampa non è libera, perché l'assenza di democrazia è nemica della libera informazione che, a sua volta, nutre la libertà di opinione. Un simile presidio di democrazia e tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per affermarlo in concreto meritano di essere celebrati a livello istituzionale e di essere portati a conoscenza degli studenti.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La Repubblica riconosce il giorno 3 maggio di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione, di seguito denominata «Giornata nazionale».
2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
3. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in cooperazione con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative specifiche, cerimonie, convegni, incontri pubblici e altre attività finalizzati a valorizzare la libertà di stampa e il ruolo svolto dall'informazione.
4. Nella Giornata nazionale gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche volte a commemorare figure di giornalisti uccisi a seguito della loro attività e ad approfondire la conoscenza dell'attività professionale di giornalista nonché dedicare una lezione specifica all'articolo 21 della Costituzione italiana.
5. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.