XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1442
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa della deputata RACHELE SILVESTRI
Agevolazioni fiscali in favore delle imprese insediate nei centri storici urbani e nei piccoli comuni nonché istituzione di un fondo per la rigenerazione urbana e la riqualificazione abitativa, economica e produttiva dei medesimi
Presentata il 2 ottobre 2023
Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge ripropone il contenuto identico delle disposizioni già presentate nella scorsa legislatura, con lo scopo di favorire la rigenerazione del tessuto urbano e, conseguentemente, il rilancio del cuore abitativo e produttivo dei piccoli comuni e dei centri storici urbani. L'attenzione a questa delicata questione nel recente passato è stata costante grazie al confronto con i diversi portatori di interesse istituzionali, con i rappresentanti delle associazioni di categoria coinvolte, con i commercianti e gli artigiani che simboleggiano da sempre il tessuto socio-economico e culturale dei centri storici e dei borghi italiani. L'analisi dell'evoluzione negli ultimi dieci anni delle attività commerciali, turistiche e dei servizi nei centri storici, fornita dalla Confcommercio, conferma infatti un dato noto a tutti, considerato che tutti, indistintamente, viviamo in qualche maniera le nostre piazze cittadine e abbiamo potuto constatare come si sia verificata una serrata sistematica di tante piccole attività. Il dato che si evidenzia maggiormente, negli ultimi dieci anni, è rappresentato dalla chiusura del 13 per cento dei negozi e da una riduzione del 9 per cento dei banchi nei mercati ambulanti. Questo impoverimento commerciale ha portato al progressivo e silente spopolamento dei centri storici e dei piccoli comuni italiani, soprattutto nell'entroterra.
Le cause principali di questa desertificazione devono essere ricercate nella chiusura delle piccole attività commerciali in favore della grande distribuzione, nella progressione dell'e-commerce, nella sempre più stringente tassazione sui piccoli esercizi e nei canoni di locazione che, per queste tipologie di attività, sono notoriamente esosi, soprattutto nei centri storici. In tale scenario, la finalità della presente proposta di legge consiste pertanto nell'introdurre misure significative volte a rilanciare le piccole e medie attività commerciali cittadine, sostenere la rigenerazione urbana e favorire il rilancio abitativo e produttivo dei centri storici e dei piccoli comuni, in forza del valore aggiunto di un'attività commerciale all'interno di un'area svantaggiata, paragonabile a un vero e proprio servizio pubblico.
Per raggiungere questo risultato è necessario individuare forme di incentivazione, detassazione e semplificazione in favore dei piccoli e medi imprenditori che intendono investire nel commercio e nelle attività artigiane che caratterizzano da sempre la vitalità dei comuni. L'incentivazione e il ripopolamento dei piccoli comuni e dei centri storici urbani rappresentano, infatti, una fondamentale forma di salvaguardia del territorio, nonché un sostegno fondamentale alla riqualificazione e alla manutenzione di quei luoghi che, oggi, soffrono per la trascuratezza generata dallo spopolamento.
Analizzando il testo dell'iniziativa legislativa si evidenzia che l'articolo 1 disciplina l'oggetto e le finalità della legge e l'articolo 2 definisce i criteri per l'individuazione dei piccoli comuni, impegnando il Ministero delle imprese e del made in Italy e i comuni a svolgere un ruolo sinergico tra di loro per individuare con chiarezza l'elenco dei piccoli comuni. Con l'articolo 3 sono individuati i beneficiari delle agevolazioni fiscali previste dalla proposta di legge, che sono le imprese che hanno subìto una riduzione del fatturato pari almeno al 25 per cento, nonché le nuove imprese che iniziano la propria attività entro il 30 marzo 2024 e che stabiliscono la propria sede operativa all'interno di una delle aree specificate.
Le agevolazioni previste dall'articolo 4 consistono in esenzioni parziali o totali dalle imposte sui redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa, dall'imposta regionale sulle attività produttive, dall'imposta municipale propria e dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Da ultimo, si propone l'istituzione di un Fondo per la rigenerazione urbana e la riqualificazione abitativa ed economico-produttiva dei centri storici urbani e dei piccoli comuni che possa essere utilizzato nel triennio 2023-2025.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1. I centri storici urbani e i piccoli comuni sono patrimonio culturale della Nazione e la loro tutela è finalizzata a preservare la memoria della comunità nazionale e ad assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione.
2. Al fine di promuovere lo sviluppo, rimuovere gli squilibri economici e sociali, contrastare lo spopolamento demografico e delle attività produttive e incentivare il turismo nei centri storici urbani e nei piccoli comuni, lo Stato favorisce interventi per la loro riqualificazione urbana, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
3. La presente legge dispone, altresì, l'adozione di misure in favore delle attività produttive insediate nei centri storici urbani e nei piccoli comuni.
Art. 2.
(Criteri di individuazione dei centri storici urbani e dei piccoli comuni)
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intendono per piccoli comuni:
a) i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti;
b) i comuni nei quali, negli ultimi dieci anni, si è verificato un decremento della popolazione residente nel centro storico pari o superiore al 15 per cento;
c) i comuni nei quali le abitazioni non utilizzate situate nel centro storico sono superiori al 25 per cento di quelle esistenti nel medesimo centro storico;
d) i comuni che, negli ultimi dieci anni, hanno subìto, all'interno del centro storico, la chiusura di almeno il 30 per cento delle attività produttive;
e) i comuni situati in aree coinvolte da calamità naturali per le quali è stato dichiarato ed è vigente lo stato di emergenza;
f) le frazioni di comuni con meno di 5.000 abitanti.
2. I dati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), sono aggiornati annualmente dai comuni interessati, con riferimento ai dati forniti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della cultura e con il Ministro del turismo, sentito l'Istituto nazionale di statistica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i parametri per la determinazione dei dati di cui al comma 1, lettere b), c) e d).
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della cultura e con il Ministro del turismo, sentita l'Unione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito l'elenco dei piccoli comuni di cui al comma 1.
5. L'elenco di cui al comma 4 è aggiornato annualmente con le modalità di cui al medesimo comma 4 ed è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy.
6. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 3, 4 e 5 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire ulteriori interventi per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, anche al fine di concorrere all'attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Art. 3.
(Ambito di applicazione)
1. Le agevolazioni di cui all'articolo 4 si applicano alle imprese che hanno la sede operativa in un comune di cui all'articolo 2 e che hanno subìto, negli ultimi cinque anni, una riduzione del fatturato pari almeno al 25 per cento, nonché alle nuove imprese che avviano la propria attività entro il 30 marzo 2024 e che stabiliscono la propria sede operativa in un comune di cui al medesimo articolo 2.
Art. 4.
(Agevolazioni fiscali per la rigenerazione urbana e il rilancio abitativo ed economico dei centri storici urbani e dei piccoli comuni)
1. Le imprese di cui all'articolo 3 possono beneficiare delle seguenti agevolazioni fiscali, nel limite massimo di 30.000 euro annui:
a) esenzione dall'imposta sui redditi di impresa;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per il valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività di impresa;
c) esenzione dall'imposta municipale propria;
d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a carico dei datori di lavoro sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività nei comuni di cui all'articolo 2.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i tre periodi di imposta successivi.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013.
Art. 5.
(Istituzione del Fondo per la rigenerazione urbana e la riqualificazione abitativa ed economico-produttiva dei centri storici urbani e dei piccoli comuni)
1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il Fondo per la rigenerazione urbana e la riqualificazione abitativa ed economico-produttiva dei centri storici urbani e dei piccoli comuni, come individuati dall'articolo 2, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. L'importo di cui al periodo precedente costituisce tetto massimo di spesa.
2. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e per la ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome, in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione per le finalità della presente legge dalle singole regioni e province autonome.
3. Il Fondo è utilizzato nei limiti delle risorse di cui al comma 1.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6.
(Disposizioni finali)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, le amministrazioni provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.