XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1407
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MANZI, BERRUTO, ASCANI, LAI, MEROLA, MALAVASI, CURTI, TONI RICCIARDI, SCOTTO, ANDREA ROSSI, MARINO, VACCARI, AMENDOLA, CARÈ, UBALDO PAGANO, GHIO, DI SANZO, FORATTINI, DI BIASE, FORNARO, FERRARI, FASSINO, ROGGIANI, SCARPA, PORTA, SERRACCHIANI
Misure per garantire la gratuità del trasporto pubblico, della fornitura dei libri di testo e dell'accesso alle mense scolastiche a favore degli alunni del sistema nazionale di istruzione
Presentata il 14 settembre 2023
Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di uno specifico fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, al fine di garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità del trasporto pubblico degli alunni del sistema nazionale di istruzione nel tragitto dall'abitazione alla sede scolastica.
Il fondo istituito dall'articolo 1 è finalizzato a coprire, anche integralmente, i costi sostenuti dagli alunni sia per i servizi di trasporto scolastico dedicato erogati dagli enti locali, sia per il trasporto pubblico locale utilizzato dai medesimi alunni per il raggiungimento della sede scolastica frequentata.
L'articolo 2 intende assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che reca la fornitura gratuita dei libri di testo, e a tal fine autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai sensi del citato articolo 27, le regioni disciplinano le modalità di ripartizione dei finanziamenti ai comuni, i quali provvedono a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonché alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti.
L'articolo 3 prevede il riconoscimento dell'accesso alle mense scolastiche quale servizio essenziale, in quanto parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche, per garantire la promozione della salute e di sani stili di vita, con particolare riferimento alle fasce di popolazione in condizione di svantaggio socio-economico.
Come si legge nel documento pubblicato dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza in occasione dei trent'anni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, «La mensa scolastica si configura come un importante strumento di contrasto delle condizioni di svantaggio socio-economico ma, al contempo, quale strumento educativo, di socializzazione, nonché quale servizio pubblico essenziale per la promozione della salute e di sani stili di vita». L'accesso alla mensa scolastica va riconosciuto quale servizio essenziale e non più come servizio a domanda individuale, ossia un diritto da tutelare per garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla salute.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Gratuità del trasporto pubblico per gli alunni del sistema nazionale di istruzione)
1. Al fine di garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità del trasporto pubblico degli alunni del sistema nazionale di istruzione nel tragitto dall'abitazione alla sede scolastica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno specifico fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a coprire, anche integralmente, i costi sostenuti dagli alunni sia per i servizi di trasporto scolastico dedicato erogati dagli enti locali sia per i servizi di trasporto pubblico locale utilizzati per il raggiungimento della sede scolastica frequentata.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo alle regioni, per la successiva assegnazione del beneficio agli aventi titolo.
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 2.
(Fornitura gratuita dei libri di testo)
1. Le disposizioni previste dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, continuano ad applicarsi a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024. A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 3.
(Riconoscimento dell'accesso alle mense scolastiche quale servizio essenziale)
1. Al fine di assicurare a tutti gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado il diritto di accedere al servizio di mensa scolastica, riconoscendo tale servizio come essenziale in quanto parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche per garantire la promozione della salute e di sani stili di vita, con particolare riferimento alle fasce di popolazione in condizione di svantaggio socio-economico, è autorizzata la spesa di 270 milioni di euro per l'anno 2023 e di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare ai comuni per la gestione e la realizzazione delle mense scolastiche.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto ai comuni delle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 270 milioni di euro per l'anno 2023 e a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.