PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 13
Parere Commissione: 14
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1364-A
DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 3 agosto 2023 (v. stampato Senato n. 826)
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(
MELONI
)
dal ministro dell'economia e delle finanze
(
GIORGETTI
)
e dal ministro del lavoro e delle politiche sociali
(
CALDERONE
)
di concerto con il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
(
LOLLOBRIGIDA
)
e con il ministro della salute
(
SCHILLACI
)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 4 agosto 2023
(Relatore: SCHIFONE )
NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), X (Attività produttive, commercio e turismo), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea). L'XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), il 6 settembre 2023, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 1364.
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1364 e rilevato che:
sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
il provvedimento, originariamente composto da 5 articoli per un totale di 11 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 5 articoli, per un totale di 12 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a tre distinte finalità: emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi climatici verificatisi nel corso del mese di luglio 2023, con particolare riferimento alle ondate di calore che hanno interessato il Paese; disporre modalità e termini di graduale applicazione del versamento del contributo di solidarietà da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; intervenire in materia di versamento degli importi dovuti dalle imprese fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale; in proposito, andrebbe pertanto approfondita la riconducibilità alle finalità sopra descritte dell'articolo 4, comma 2-bis, che differisce dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine entro il quale le risorse previste dall'articolo 3, comma 4 del decreto-legge n. 34 del 2023, pari a 1.000 milioni di euro, volte ad assicurare un contributo per le famiglie in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati, devono essere trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che nessuna disposizione del decreto-legge in esame richiede l'adozione di provvedimenti attuativi;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
il comma 1 dell'articolo 3 dispone che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscano e assicurino la convocazione delle parti sociali al fine di sottoscrivere apposite intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per adottare, valutando anche la correlazione tra l'umidità relativa, la temperatura e la ventilazione, linee guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche; in proposito, potrebbe essere in primo luogo approfondita l'effettiva portata normativa dell'utilizzo del verbo «favoriscono»; si ricorda inoltre che, ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008 per «linee guida», ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera z) del medesimo decreto legislativo, si intendono gli atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; rilevato che la disposizione in esame non specifica che le predette intese recanti le linee guida siano adottate con il coinvolgimento delle regioni in sede di Conferenza permanente, appare utile, ai fini di una maggiore coerenza della normativa in esame, disporre il coordinamento tra il comma 1 dell'articolo 3 e le disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 ribadendo il coinvolgimento delle regioni in sede di Conferenza permanente nella definizione delle predette linee guida;
il provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa né di analisi di impatto della regolamentazione;
formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 3, comma 1.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1364 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento;
considerato che:
gli articoli 1 e 2 del decreto-legge recano disposizioni in materia di integrazioni salariali per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni nonché per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica;
l'articolo 3, al comma 1, prevede che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute garantiscano la convocazione delle parti sociali, al fine della sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – recante la disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro – a tutela dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche;
come previsto dal comma 2 dell'articolo 3, tali intese possono essere recepite con decreti dei Ministri titolari dei suddetti Dicasteri;
l'articolo 4 reca disposizioni in materia di proroga di termini di versamento, mentre l'articolo 5 dispone circa l'entrata in vigore del provvedimento;
ritenuto che:
per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
le disposizioni recate dagli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame appaiono riconducibili alla materia «previdenza sociale» di competenza esclusiva legislativa statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione;
assumono rilievo, nell'ambito delle disposizioni dall'articolo 3, sia la materia «tutela e sicurezza del lavoro» (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) di competenza legislativa concorrente, sia la materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» di competenza esclusiva legislativa statale (articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione);
le disposizioni dell'articolo 4 appaiono essenzialmente riconducibili alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato» e «tutela della concorrenza» di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1364, approvato dal Senato della Repubblica, di conversione in legge del decreto-legge n. 98 del 2023, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento;
preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
- con riferimento alla quantificazione degli oneri di cui all'articolo 1, la stima secondo cui il 20 per cento delle ore di cassa integrazione ordinaria nell'edilizia relative a eventi oggettivamente non evitabili è riferibile ad aziende che hanno terminato o stanno per terminare il massimo di settimane concedibili è frutto di una valutazione prudenziale basata sulle evidenze statistiche relative all'osservazione dei dati riferiti agli anni precedenti il 2020;
l'importo della prestazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 2, al netto della contribuzione figurativa, è pari a 64 euro per effetto delle riduzioni previste dal combinato disposto degli articoli 21 e 26 della legge n. 41 del 1986;
ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dal medesimo articolo 2, l'importo giornaliero da riconoscere per la cassa integrazione agricola è superiore rispetto a quello quantificato a suo tempo con riferimento al decreto-legge n. 41 del 2021, in quanto il dato è stato aggiornato sulla base delle ultime dichiarazioni contributive aziendali;
la stima degli oneri derivanti dal medesimo articolo 2 riveste carattere prudenziale, essendo stato ipotizzato l'utilizzo della misura da parte di un'ampia platea di beneficiari, a fronte della circostanza che nel 2022 meno dell'1 per cento dei lavoratori ha raggiunto almeno 75 giornate di prestazione;
l'utilizzo, ai fini della copertura degli oneri di cui agli articoli 1 e 2, delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi finanziati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento;
considerato che il decreto-legge è stato adottato allo scopo di emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi climatici verificatisi nel corso del mese di luglio 2023, con particolare riferimento alle ondate di calore che hanno interessato il Paese;
valutate positivamente le disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli 1 e 2, specificamente destinate a talune categorie di imprese e agli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali;
preso atto con favore che l'articolo 3 intende favorire l'adozione di linee guida e procedure concordate per l'attuazione della disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a tutela dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento (C. 1364 Governo, approvato dal Senato);
considerato con favore che l'articolo 4, comma 1, differisce al 30 novembre 2023 il versamento della quota parte del contributo di solidarietà da parte dei soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, previsto dai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e istituito al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori;
preso atto che l'articolo 4, comma 2-bis, differisce dal 30 di giugno del 2023 al 30 settembre del 2023 il termine entro il quale le risorse previste dall'articolo 3, comma 4 del decreto-legge n. 34 del 2023, pari a 1.000 milioni di euro, volte ad assicurare un contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati, debbono essere trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA),
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1364 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento»;
considerata, in particolare, la disposizione recata dal comma 2 dell'articolo 4, che proroga dal 31 luglio 2023 al 30 ottobre 2023 il termine per il versamento di importi dovuti a titolo di payback dalle aziende fornitrici di dispositivi medici, che intendono avvalersi della possibilità di pagamento in misura ridotta per gli anni dal 2015 al 2018, al Servizio sanitario nazionale;
considerato altresì l'articolo 3, ai sensi del quale i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute garantiscono la convocazione delle parti sociali, al fine di sottoscrivere apposite intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per adottare linee-guida e procedure concordate per l'attuazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, a tutela dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
La XIII Commissione,
esaminato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge n. 98 del 2023, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento (C. 1364 Governo), come approvato dal Senato;
preso atto che le norme di competenza della Commissione Agricoltura sono contenute nell'articolo 2, recante disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale per gli operai agricoli a tempo indeterminato;
preso atto di quanto ivi stabilito, riferito, in particolare, al riconoscimento – per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2023 – del trattamento di integrazione salariale CISOA per intemperie stagionali anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto;
considerata con favore la disposizione in esame in quanto permette la prosecuzione dell'attività, seppure in misure ridotta, garantendo, al contempo, un sostegno al reddito dei lavoratori per le ore di lavoro non prestate,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato il provvedimento in titolo, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, recante norme transitorie in materia di trattamenti d'integrazione salariale ed inteso alla promozione di linee guida e procedure concordate tra le parti sociali a tutela dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche;
rilevato che l'intervento legislativo non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea ed è pienamente coerente con la risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2022 sulle conseguenze della siccità, degli incendi e di altri fenomeni meteorologici estremi che accoglie con favore le politiche sociali in tutti gli Stati membri che proteggono i lavoratori dagli effetti negativi della crisi climatica sul luogo di lavoro ed incoraggia gli Stati membri a integrare l'adattamento ai cambiamenti climatici nelle loro politiche occupazionali e sociali,
esprime
PARERE FAVOREVOLE