XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1362
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MESSINA, FOTI, ALMICI, AMBROSI, AMICH, AMORESE, CANGIANO, CANNATA, CARAMANNA, CARETTA, CARRÀ, CAVO, CERRETO, CIABURRO, CIANCITTO, CIOCCHETTI, COLOMBO, CONGEDO, COPPO, DALLA CHIESA, DEIDDA, FILINI, FRIJIA, GIORDANO, IAIA, KELANY, LAMPIS, LA SALANDRA, LONGI, LUCASELLI, MACCARI, MANTOVANI, MARCHETTO ALIPRANDI, MATTIA, PADOVANI, PERISSA, PIETRELLA, POZZOLO, PULCIANI, RAIMONDO, ROSCANI, FABRIZIO ROSSI, RUSPANDINI, SASSO, SBARDELLA, SCHIFONE, TESTA, VINCI, VOLPI, ZURZOLO
Istituzione di un fondo di solidarietà per le spese sostenute a causa di grave infermità o di morte dai cittadini italiani che si trovano temporaneamente all'estero
Presentata il 3 agosto 2023
Onorevoli Colleghi! — Per chi viaggia all'estero, uno degli aspetti principali a cui prestare attenzione è la salute. Trovarsi in un Paese lontano e aver bisogno di cure mediche o, nella peggiore delle ipotesi, di un ricovero ospedaliero e non aver alcun aiuto o supporto è infatti un'esperienza che potrebbe rivelarsi traumatica.
Secondo la normativa vigente, al cittadino che si reca per turismo o studio in uno degli Stati aderenti, le cure sanitarie necessarie sono garantite attraverso la Carta regionale dei servizi – TEAM (Tessera europea di assicurazione malattia), valida in tutti i Paesi comunitari, nei Paesi che aderiscono allo Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e nella Confederazione svizzera. In questo caso, infatti, il cittadino fruisce gratuitamente delle cure, salvo il pagamento del ticket previsto nel Paese estero di soggiorno e qualora abbia sostenuto direttamente tutte le spese sanitarie (perché, ad esempio, sprovvisto della Carta regionale dei servizi o per altri problemi verificatisi con la struttura sanitaria estera), al rientro in Italia potrà richiedere il rimborso delle spese sostenute, che verranno liquidate secondo la tariffazione dello Stato estero, ad eccezione della quota ticket dovuta.
Al cittadino che per motivi di turismo o di studio si reca in Paesi non appartenenti all'Unione europea, invece, l'assistenza sanitaria necessaria non è sempre garantita: nei Paesi extra Unione europea con cui l'Italia ha stipulato accordi bilaterali, le cure sanitarie sono assicurate secondo gli specifici accordi in vigore, che talvolta le prevedono solo per alcuni casi e categorie, mentre per soggiorni in Stati esteri in cui non vigono accordi con l'Italia, per usufruire dell'assistenza sanitaria è necessario stipulare un'assicurazione privata, che spesso ha costi molto elevati e non fornisce una copertura totale delle spese mediche necessarie.
Non sono poche, infatti, le famiglie di nostri connazionali che, trovatesi nella situazione di dover assistere un parente all'estero, vittima di un incidente o di un malore, o nella situazione di dover avviare le procedure per un rimpatrio sanitario o di una salma, hanno dovuto sostenere spese esorbitanti, anche nel caso in cui il viaggiatore fosse in possesso di un'assicurazione sanitaria privata. Basta pensare che in alcuni Paesi dove i costi della sanità sono particolarmente elevati, come ad esempio gli Stati Uniti o il Giappone, cure mediche molto basilari, come la frattura di un arto che non necessita di essere operato, possono costare fino a 2.500 dollari, mentre per interventi chirurgici da trauma il costo può variare dai 110.000 a 200.000 dollari a seconda della gravità delle ferite.
Non meno problematica è la situazione in cui si verifica il decesso di un cittadino italiano o l'insorgere di una grave infermità durante una permanenza all'estero che non può essere curata nel Paese ospitante. Ciò, infatti, può comportare una serie di problemi logistici e organizzativi per il trasporto della salma o del malato nel Paese di origine, ma soprattutto economici, in quanto attualmente non è previsto alcun sostegno da parte dello Stato per le famiglie che si trovano a dover affrontare queste terribili situazioni.
In tema di rimpatrio dei defunti, è importante sottolineare che attualmente non esiste una specifica legge che disciplina la materia, ma si fa riferimento a diverse disposizioni, come il regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e, per quanto riguarda le varie autorizzazioni, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 238 del 10 ottobre 2000.
A livello internazionale, il riferimento normativo è la Convenzione di Berlino del 1937, riguardante il trasporto dei cadaveri e valida solo per i Paesi aderenti (Italia, Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Olanda, Francia, Svizzera, Portogallo, Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Turchia, Egitto, Repubblica Democratica del Congo, Cile e Messico), ai sensi della quale è necessario presentare il cosiddetto «passaporto mortuario», che viene rilasciato dall'autorità consolare a seguito della presentazione del certificato di morte, dell'autorizzazione del comune italiano nel quale si prevede di seppellire la salma o le ceneri, di un certificato sanitario che attesti il rispetto delle norme igieniche di sicurezza e di un certificato che garantisca l'assenza di condizioni infettive per la prevenzione della diffusione delle epidemie.
In caso di rimpatrio della salma da un Paese non aderente alla Convenzione di Berlino, invece, le rappresentanze consolari provvedono alla richiesta di autorizzazione al comune italiano per la tumulazione della salma e al rilascio del passaporto mortuario, che avverrà solo su presentazione di specifica documentazione. Alla ricezione della suddetta documentazione, il Consolato provvede a verificarla e a richiedere alla competente autorità in Italia la necessaria autorizzazione per l'introduzione della salma nel territorio nazionale.
I costi per il trasporto della salma possono variare in modo significativo, a seconda della distanza del viaggio, della posizione geografica e delle strutture disponibili, se si desidera o meno la cremazione del corpo, e dei regolamenti del Paese in cui è avvenuta la morte: i prezzi, infatti, si aggirano tra i 3.500 euro fino ad oltre 10.000 euro.
La situazione non è differente in caso di rimpatrio sanitario a seguito di inconvenienti o eventi dannosi, quali, ad esempio, incidenti o malattie che possono colpire il viaggiatore durante la sua permanenza all'estero. Anche in questo caso, infatti, è prevista una specifica procedura: la rappresentanza diplomatico-consolare invita i familiari ad individuare una struttura medica nella quale il connazionale verrà ricoverato una volta giunto in Italia ed è tenuta ad acquisire un certificato medico, in cui si confermi che il cittadino italiano è in condizioni di affrontare il viaggio (la cosiddetta «trasportabilità aerea del paziente»).
A prescindere dalla destinazione, dalla durata del soggiorno e dalle accortezze adottate, molti viaggiatori scelgono di pagare una polizza assicurativa che possa coprire le spese farmaceutiche o le prestazioni ospedaliere presso il Paese visitato. La copertura dei costi per il rimpatrio sanitario da parte dell'assicurazione, però, dipende dal tipo di polizza assicurativa o, per meglio dire, dal fatto se le condizioni di salute del paziente rientrino o meno nella copertura assicurativa e molto spesso i voli sanitari, che rappresentano il mezzo più sicuro e veloce per trasportare un malato, non rientrano nell'ambito di competenza né delle assicurazioni pubbliche né di quelle private.
Il rimpatrio sanitario in aeroambulanza è, infatti, una delle soluzioni più indicate quando sussiste la necessità di trasportare un malato, soggetto a cure intensive, per lunghi tragitti, ma esistono anche ulteriori alternative adottabili a seconda delle condizioni fisiche e cliniche del paziente, come ad esempio il trasporto in eliambulanza, per quanto riguarda i voli che non superino i 300 chilometri di distanza, e il trasporto su un aereo di linea, valutabile nei casi meno urgenti.
L'utilizzo di tali mezzi di trasporto se, da un lato, ha il vantaggio di essere il modo più sicuro, veloce e più adatto alle esigenze del paziente trasportato, dall'altro ha lo svantaggio di essere molto oneroso e, di conseguenza, poco accessibile alla maggior parte dei richiedenti.
I prezzi di un volo per un rimpatrio sanitario possono variare in base a tutta una serie di fattori, ad esempio in relazione al mezzo di trasporto utilizzato, all'urgenza del volo oppure alla distanza da raggiungere. I costi si possono dividere in due categorie: prezzi fissi, che si aggirano tra i 900 e i 3.000 euro, e prezzi variabili che, per un volo sanitario di circa 1.000 chilometri, oscillano tra i 7.000 e i 10.000 euro. I primi comprendono il compenso del pilota e dell'equipaggio medico specializzato, il noleggio dell'attrezzatura medica, che include apparecchi elettromedicali, oltre a macchinari di supporto e monitoraggio delle funzioni vitali del paziente da trasportare. I secondi, invece, fanno riferimento alla distanza aerea da percorrere, comprensiva di eventuali scali, quantità di carburante adoperata e tasse aeroportuali.
Per tali ragioni, si rende quindi necessario un intervento legislativo il cui obiettivo è permettere ai connazionali che si trovano in situazioni di emergenza all'estero e ai rispettivi familiari di non restare privi di tutela, prevedendo la possibilità di attingere ad un apposito fondo, istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per sostenere gli elevati costi delle cure sanitarie necessarie in territorio estero e delle eventuali procedure di rimpatrio.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Fondo di solidarietà per cittadini italiani che si trovano temporaneamente all'estero)
1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il Fondo di solidarietà per cittadini italiani che si trovano temporaneamente all'estero, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alla copertura delle spese sostenute dai congiunti di cittadini italiani che sono in stato di grave infermità o che sono deceduti durante una permanenza all'estero per motivi di turismo o di studio, i quali hanno sostenuto elevati costi per le cure sanitarie necessarie per il congiunto malato o hanno avviato la procedura di rimpatrio sanitario o della salma secondo le normative vigenti, anche qualora il soggetto coinvolto fosse in possesso di assicurazione sanitaria privata.
Art. 2.
(Accesso al Fondo)
1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative per l'accesso al Fondo e i criteri di determinazione delle somme da corrispondere, che devono essere commisurate all'entità della spesa sostenuta e alla capacità economica dei soggetti beneficiari.
Art. 3.
(Disposizione finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.