PDL 136

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 136

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BRUZZONE, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BOF, CANDIANI, CAPARVI, CATTOI, CAVANDOLI, COIN, DARA, GIAGONI, LOIZZO, MARCHETTI, MONTEMAGNI, NISINI, PIERRO, PRETTO

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di revisione dei piani faunistico-venatori regionali, di valutazione di incidenza ambientale e di controllo della fauna selvatica

Presentata il 13 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! L'eccessivo aumento di alcune specie di fauna selvatica presenti nel nostro territorio rappresenta un rischio per la sicurezza delle persone nei centri abitati e nelle campagne e comporta gravi danni alle colture agricole in termini di campi e di raccolti distrutti. La presenza naturale della fauna selvatica in quantità controllata non ha mai determinato criticità particolari, mentre il fenomeno dell'aumento significativo degli esemplari in circolazione, non efficacemente gestito e controllato, sta compromettendo in vaste aree del Paese la coesistenza equilibrata tra le attività umane e le specie animali. La crescita incontrollata della popolazione della fauna selvatica, in particolare degli ungulati, è divenuta una vera e propria emergenza in tutto il Paese anche sotto il profilo dei rischi di carattere igienico-sanitario legati alla propagazione di epizoozie, come la peste suina africana (PSA), che possono mettere a repentaglio l'intero comparto zootecnico.
È di fondamentale importanza avviare una collaborazione sinergica e strutturale con le regioni allo scopo di individuare e di definire soluzioni mirate e differenziate per le singole aree geografiche del territorio nazionale che, in un'ottica di salvaguardia della biodiversità, tutelino maggiormente il mondo agricolo e la salute pubblica. La gestione della fauna selvatica è un problema che richiede, quindi, l'individuazione di soluzioni condivise e di opzioni efficaci per agire in maniera coordinata in tutto il territorio ed effettuare interventi di gestione che consentano di stabilizzare la situazione nel lungo periodo, al fine di salvaguardare le produzioni agricole e agroalimentari, nonché di realizzare un contenimento delle varie specie di fauna selvatica presenti nel territorio nazionale.
La legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, non è più adeguata a rispondere con efficacia alle attuali esigenze di gestione del patrimonio faunistico del Paese che appare profondamente mutato. Infatti, la situazione di emergenza sopra richiamata sconta la mancanza di strumenti adeguati di intervento a causa di un quadro normativo nazionale superato e carente. Le modifiche proposte alla legge n. 157 del 1992 permetteranno di intervenire per ripristinare il corretto equilibrio tra fauna selvatica, uomo e ambiente circostante. Si ricorda, inoltre, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 21 del 2021 sulla legittimità dell'articolo 37, commi 3, 4, 4-ter e 4-quater, della legge della regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3, in materia di interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica, sembra aprire alla possibilità di utilizzare altri soggetti (cosiddetti coadiutori), a condizione che questi ultimi abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla regione sulla base di programmi concordati con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
È fondamentale, pertanto, intervenire tempestivamente con la modifica della legge n. 157 del 1992 in quanto la disciplina da essa recata è ormai risalente nel tempo e necessita di un aggiornamento.
La presente proposta di legge, che si compone di un solo articolo, persegue obiettivi di migliore gestione del patrimonio zootecnico, di tutela del suolo e delle persone, di tutela della salute, di selezione biologica, di tutela del patrimonio storico-artistico, di tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, di conservazione della biodiversità e di tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale. A tali fini, l'articolo 1 consente alle regioni di provvedere al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche al di fuori dei periodi e degli orari stabiliti dall'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, e anche mediante l'utilizzo, nelle ore notturne, di mezzi ottici e di sistemi di visione notturna che garantiscano le necessarie condizioni di sicurezza. Inoltre, si prevede che l'attuazione dei piani di abbattimento sia operata dai cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia e ai comprensori alpini o agli enti, comunque denominati, costituiti tra i cacciatori ammessi a esercitare l'attività venatoria nelle aree interessate, coordinati dagli addetti alla vigilanza venatoria dipendenti dalle amministrazioni pubbliche. Tali addetti possono, altresì, avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, che siano imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, o da loro delegati, purché adeguatamente formati e muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché del personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari e della polizia municipale e di altri soggetti appositamente formati e muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 7, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le regioni provvedono a eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale in correlazione alle variazioni degli indici di densità venatoria minima relativa a ogni ambito territoriale di caccia».

b) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria conformi alle disposizioni di cui al comma 4 non sono sottoposti a valutazione di incidenza ambientale».

2) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tuttavia, al fine di procedere con urgenza alla ricostituzione di equilibri più stabili negli ecosistemi, le regioni possono consentire l'esercizio venatorio anche nei giorni di martedì e venerdì, con riferimento alla specie cinghiale (Sus scrofa) e all'esercizio venatorio da appostamento».

c) all'articolo 19, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo e delle persone, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico e per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, per la conservazione della biodiversità e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all'articolo 18 e anche mediante l'utilizzo, nelle ore notturne, di mezzi ottici e di sistemi di visione notturna che garantiscano le necessarie condizioni di sicurezza. Tale controllo è praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici previo parere obbligatorio e non vincolante dell'ISPRA. Qualora tali metodi risultino inefficaci, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dai cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia e ai comprensori alpini o agli enti, comunque denominati, costituiti tra i cacciatori ammessi a esercitare l'attività venatoria nelle aree interessate, coordinati dagli addetti alla vigilanza venatoria dipendenti dalle amministrazioni pubbliche. Tali addetti possono, altresì, avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché in possesso del requisito di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, o da loro delegati, appositamente formati e muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché del personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari e della polizia municipale e di altri soggetti appositamente formati e muniti di licenza per l'esercizio venatorio. Gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento della fauna selvatica nonché l'esercizio dell'attività di cattura e contenimento realizzati ai sensi del presente articolo non costituiscono esercizio venatorio».

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