PDL 1349

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1349

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
AMATO, CARAMIELLO, CARMINA, CHERCHI, FEDE, PAVANELLI

Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nonché modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di integrazione scolastica degli studenti disabili

Presentata il 31 luglio 2023

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Onorevoli Colleghi! – La legge 5 febbraio 1992, n. 104, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, reca disposizioni per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità e prevede, a garanzia del concreto ed effettivo diritto allo studio e dell'integrazione dello studente con disabilità fisica, psichica o sensoriale, l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, unitamente al sostegno. La legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'articolo 13, comma 3, nel prevedere le due funzioni scolastiche essenziali, obbligatorie e specialistiche, a supporto degli alunni con disabilità, cioè il docente di sostegno e gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale, ha internalizzato presso il Ministero dell'istruzione solo i docenti di sostegno, lasciando alla competenza degli enti territoriali, regioni, province e comuni il compito di assicurare gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione. L'esternalizzazione di un servizio scolastico essenziale, obbligatorio e universalistico, unitamente al meccanismo, di fatto, di intermediazione di manodopera qualificata, ha determinato un sistema di precariato assistenziale e lavorativo, con un aggravio di risorse economiche a carico degli enti territoriali; il citato articolo 13, comma 3, infatti demanda il compito di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale agli enti locali, che a loro volta affidano il servizio a cooperative sociali con evidenti problemi retributivi e contrattuali per i lavoratori delle cooperative medesime e con criticità legate ad una non equa distribuzione nel territorio nazionale dell'assistenza agli alunni disabili. Dunque, in relazione alla figura dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale, si sono create disparità di trattamento da regione a regione e da comune a comune, in quanto ogni singolo ente si è dotato di un proprio regolamento, in modo non uniforme nel territorio nazionale. Persino la retribuzione oraria spettante ai lavoratori risulta variabile, a seconda dell'entità delle somme trattenute dalla cooperativa o dalla società che gestisce il rapporto contrattuale per l'attività di mediazione e di organizzazione. Peraltro, in presenza di determinate situazioni (assenza dell'alunno per malattia, vacanze natalizie o pasquali, scioperi dei docenti, eccetera) al lavoratore non è assicurato alcun compenso. A causa dei continui tagli delle risorse destinate agli enti locali, sia i comuni sia le regioni non riescono ad assicurare il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione dall'inizio dell'anno scolastico o sono spesso costretti a diminuire le ore di assistenza, con ripercussioni pesantissime sul processo di inclusione degli alunni con disabilità e sulle loro famiglie, indotte in più di una occasione a dover adire le vie legali per veder riconosciuti i diritti dei loro cari. Si rende per questo necessario prevedere una disciplina più appropriata, introducendo stabilmente negli organici del personale scolastico la figura dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, quale figura fondamentale a garanzia dell'effettivo processo di inclusione scolastica degli alunni con disabilità e procedendo allo stesso tempo a valorizzare un personale altamente qualificato e specializzato, liberandolo da una condizione di precarietà lavorativa e retributiva con la garanzia dell'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto scuola.
La presente proposta di legge, all'articolo 1, dispone l'inquadramento dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione definendone il profilo contrattuale all'interno del CCNL del comparto scuola, nonché specificandone l'impegno lavorativo e le relative funzioni. All'articolo 2 prevede le modifiche necessarie da apportare alla legge n. 104 del 1992 e all'articolo 3 quelle da apportare al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Infine, con l'articolo 4 si stabiliscono i percorsi di stabilizzazione per il personale che già svolge tale attività, nonché le norme per i successivi reclutamenti.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione)

1. È istituito il profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, con compiti di supporto dello studente con disabilità, attraverso attività di mediazione e di integrazione. L'assistente per l'autonomia e la comunicazione svolge le proprie funzioni coordinandosi con il docente curricolare e il docente di sostegno, al fine di facilitare e mantenere la continuità e il livello qualitativo dell'istruzione dello studente disabile rispetto agli studenti della medesima classe. L'assistente per l'autonomia e la comunicazione non può essere utilizzato in sostituzione dei docenti curricolari e di sostegno, anche in caso di loro assenza.
2. Nell'ambito del comparto della scuola, il profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione è inquadrato nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, con trattamento economico equiparato a quello degli assistenti tecnici e con uguale orario di servizio.

Art. 2.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 3, le parole: «per gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'istruzione e del merito» e dopo le parole: «l'assegnazione di docenti» sono inserite le seguenti: «e di personale».

b) all'articolo 15:

1) al comma 2, le parole: «degli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero dell'istruzione e del merito»;

2) al comma 4, secondo periodo, le parole: «da personale docente esperto» sono sostituite dalle seguenti: «da personale docente e da assistenti per l'autonomia e la comunicazione esperti»;

3) al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «docenti di sostegno» sono inserite le seguenti: «, assistenti per l'autonomia e la comunicazione» e dopo le parole: «dell'istituzione scolastica» sono aggiunte le seguenti: «e delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità»;

4) al comma 10, al primo periodo, dopo le parole: «di ore di sostegno e» sono inserite le seguenti: «di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, nonché» e, al secondo periodo, dopo le parole: «dal consiglio di classe» sono inserite le seguenti: «o dagli assistenti per l'autonomia e la comunicazione».

Art. 3.
(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «per il sostegno didattico» sono inserite le seguenti «e degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione»;

2) al comma 4, le parole: «, con intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» sono sostituite dalle seguenti: «, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito»;

3) al comma 5, la lettera a) è abrogata;

4) il comma 5-bis è abrogato;

b) all'articolo 7:

1) al comma 2, lettera d), dopo le parole: «svolti dal personale docente» sono inserite le seguenti: «e dall'assistente per l'autonomia e la comunicazione» e le parole: «, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3» sono abrogate;

2) al comma 2-ter, dopo le parole: «per l'assegnazione delle misure di sostegno» sono inserite le seguenti: «e degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione»;

c) all'articolo 10:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione»;

2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione»;

d) all'articolo 13, comma 2, dopo le parole: «individuano le attività rivolte ai docenti» sono inserite le seguenti: «e agli assistenti per l'autonomia e la comunicazione».

Art. 4.
(Procedure di stabilizzazione degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione)

1. Al fine di garantire il diritto allo studio degli studenti con disabilità fisica, sensoriale o psichica, il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto:

a) istituisce un albo nazionale al quale possono iscriversi coloro che hanno completato il percorso formativo idoneo all'esercizio della professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione, nonché coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti in analoghi albi regionali, provinciali e comunali;

b) indice una procedura concorsuale che preveda lo svolgimento di una sola prova scritta a conclusione di un percorso formativo obbligatorio della durata di 200 ore tenuto da esperti designati dal Ministero medesimo, riservato a coloro che hanno prestato servizio come assistente per l'autonomia e la comunicazione per almeno un anno nell'ultimo triennio, presso le istituzioni scolastiche pubbliche.

2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con cadenza biennale, attiva procedure concorsuali per titoli ed esami, su base nazionale, a copertura dei posti che risultino vacanti al termine del biennio precedente, stabilendo i termini di presentazione delle domande nonché i criteri di valutazione dei titoli; i candidati sono collocati in una graduatoria nazionale di merito, formata sulla base del punteggio complessivo conseguito.
3. I corsi di formazione specifici predisposti dai centri di formazione riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito rappresentano titoli validi per l'accesso alla procedura concorsuale di cui al comma 2 del presente articolo. L'attestazione di completamento e superamento di corsi per lettura e scrittura Braïlle, per linguaggio dei segni, per tecniche cognitive e comportamentali costituiscono ulteriori requisiti di accesso alla citata procedura concorsuale, nonché rappresentano titoli preferenziali per l'inserimento nella rispettiva graduatoria.

Art. 5.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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