PROGETTO DI LEGGE
Capo I
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Capo II
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12
Capo III
Articolo 13
Articolo 14
Articolo 15
Articolo 16
Capo IV
Articolo 17
Articolo 18
Articolo 19
Articolo 20
Articolo 21
Capo V
Articolo 22
Capo VI
Articolo 23
Articolo 24
Articolo 25
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1338
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MALAVASI, FURFARO
Ordinamento della professione di sociologo e istituzione dell'albo professionale
Presentata il 27 luglio 2023
Onorevoli Colleghe e Colleghi! – La presente proposta di legge ha ad oggetto il riconoscimento del sociologo come professione regolamentata.
Una figura professionale presente nei settori produttivi e dei servizi sin da quando, all'inizio del XX secolo, la sociologia si è affermata anche in Italia nel panorama delle scienze sociali e che, nel secondo dopoguerra, ha visto crescere tanto la sua notorietà quanto il suo impiego all'interno dei servizi e delle aziende pubbliche e private.
La sociologia è stata infatti la disciplina che ha analizzato, studiato, riflettuto sui principali fenomeni e sui processi di mutamento della vita sociale, economica e civile del nostro Paese: dall'industrializzazione al lavoro e al welfare; dall'urbanizzazione agli stili di vita; dai consumi fino all'informatizzazione.
Il ruolo del sociologo è poi strettamente legato al tema della salute. La sociologia si caratterizza infatti per un approccio peculiare alla salute e alla malattia, ai servizi e ai sistemi sanitari che trascende l'ottica puramente biomedica ed economicista (oggi prevalenti) per proporre una visione comprensiva in grado di riconnettere le diverse dimensioni socio-strutturali, fenomenologiche, ecologiche e biopsichiche.
Non è un caso che tale figura sia stata prevista negli organici delle aziende sanitarie locali a partire dall'istituzione del Servizio sanitario nazionale (SSN) di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.
In questi decenni, nel SSN così come nei servizi sociali e nelle organizzazioni del Terzo settore, il sociologo ha sempre messo a disposizione le proprie ampie competenze. Se ne ricordano qui le principali per rilevanza e specificità: la programmazione territoriale; la valutazione dei bisogni di salute della popolazione; l'analisi delle disuguaglianze sociali di salute; l'analisi dei sistemi informativi e la valutazione dell'efficacia; l'organizzazione dei servizi; la costruzione di progetti di salute centrati sulla persona; la valutazione della qualità percepita ed erogata; il rapporto tra il professionista dell'ambito sanitario e il cittadino-utente o paziente; l'individuazione, l'analisi e il monitoraggio dei fattori di rischio; l'analisi dei processi partecipativi della cittadinanza nei processi di governance.
Tali competenze assumono una valenza fondamentale nell'ambito del sistema di cure e di assistenza territoriale, potendo offrire un contributo significativo alla sua ridefinizione e alla costruzione di risposte appropriate ai problemi di salute del singolo e delle comunità.
Guardando più puntualmente alla dimensione organizzativa, in particolare nel SSN, ma anche in altri settori, la figura professionale del sociologo è sempre stata inquadrata nel ruolo tecnico.
Nel contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area delle Funzioni locali del 17 dicembre 2020 il sociologo è stato inserito nella sezione professionale, tecnica e amministrativa (PTA), insieme ai colleghi dei ruoli professionale e amministrativo.
Il riconoscimento della funzione sociosanitaria del sociologo e l'integrazione del suo specifico ruolo nello stato giuridico del personale del SSN sono invece avvenuti molto recentemente, in occasione della pandemia di SARS-CoV-2, mediante il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, cosiddetto «decreto sostegni-bis» e affrancando il preesistente inquadramento nel ruolo tecnico. Tale percorso è condiviso anche dalle altre figure operanti nell'ambito sociosanitario, quali gli assistenti sociali e gli operatori socio-sanitari (OSS).
Nonostante ciò, nel regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, recante modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale, approvato dal Consiglio dei ministri malgrado la mancata intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome per non rischiare di perdere i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il ruolo del sociologo «scompare» e non risulta mai nemmeno citato.
Se il perno del sistema previsto dal citato regolamento n. 77 del 2022 è il distretto, e se in ciascun distretto un ruolo fondamentale è rivestito dalla Casa della Comunità, che rappresenta il punto di accesso primario al SSN per i cittadini, strutturata secondo un modello organizzativo di approccio integrato e multidisciplinare attraverso un'équipe multiprofessionale territoriale, è paradossale non prevedere il ruolo del sociologo al pari delle altre figure già previste: psicologi, ostetriche, professionisti dell'area della prevenzione, della riabilitazione e tecnica, e assistenti sociali.
Allo stesso tempo, la figura del sociologo e le sue specifiche competenze in materia di programmazione e valutazione sono assenti anche nei livelli essenziali delle prestazioni sociali, che costituisce un elemento essenziale dei Piani sociali regionali per il prossimo futuro.
È altresì importante ricordare che la direttiva europea 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita in Italia dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ha portato a compimento il riconoscimento della professione di sociologo che, ai sensi della legge 11 gennaio 2013, n. 4, rientra tra le figure non dotate di un ordine professionale. In tal caso, le associazioni di sociologia esistenti hanno potuto attivare un percorso di certificazione, sia pure su base volontaria, per il riconoscimento del sociologo.
La regione Campania, con la legge regionale 18 luglio 2023, n. 55, ha istituito il «Servizio di sociologia del territorio» per garantire ai cittadini della medesima regione l'accesso alle prestazioni sociali attinenti alle discipline sociologiche. A tale fine, nel sistema dei servizi sociali della regione, il Servizio di sociologia del territorio rappresenta l'insieme coerente e coordinato delle attività sociologiche necessarie ai bisogni dei cittadini.
Ciò che manca, nella storia della professione, è proprio l'istituzione di un ordine professionale.
Ed è a causa di questa mancanza, in particolare, che la figura del sociologo è stata messa a rischio: oggi sempre meno presente nel SSN, inopportunamente sostituita da altre figure professionali di formazione economica, psicologica, infermieristica e del servizio sociale che invece possono avvalersi di un proprio albo e delle garanzie che ne derivano.
Un tentativo di istituzione dell'albo dei sociologi era stato compiuto nella XI legislatura con il disegno di legge presentato il 15 maggio 1992 (atto Senato n. 203), su iniziativa dei senatori Brescia, Pellegatti, Bettoni, Brandani e Taddei.
Ma è noto che l'XI legislatura è stata la più breve della storia della Repubblica italiana ed è ricordata come l'ultima legislatura della cosiddetta «Prima Repubblica». Gli avvenimenti storici di quegli anni hanno portato il legislatore a occuparsi di altre priorità. Pertanto l'esame del citato disegno di legge è rimasto incompiuto e il tema non è stato riproposto per oltre trent'anni.
Un arco temporale lungo in cui l'apporto del sociologo, e in particolare del sociologo della salute, nei servizi sociali, sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati, non ha cessato di offrire il proprio contributo negli ambiti aziendali tecnico, amministrativo e gestionale. Un contributo importante avvalorato anche dall'impegno della formazione e della ricerca universitaria che negli anni recenti ha incrementato e approfondito gli insegnamenti sulla sociologia applicata, in particolare, ai sistemi socio-sanitari. Un sapere sociologico che ha prodotto un ampliamento di conoscenze: lo studio e la proposta di nuovi modelli interpretativi della salute, della disabilità, dell'organizzazione dei servizi; l'uso di nuovi strumenti metodologici spendibili nel campo sociosanitario; l'importanza della partecipazione attiva dei cittadini nel miglioramento della qualità dei servizi e nella local governance; la proposta di nuovi modelli di welfare; la sperimentazione di buone pratiche necessarie per ridurre diseguaglianze e contrastare fenomeni di marginalità sociale; il contrasto dei fenomeni di differenziazione sociale e la promozione dei processi di inclusione; l'attenzione alle politiche ambientali e al contrasto di ogni forma usurpazione, abuso e danno del territorio. Tale contributo è dimostrato anche dall'aumento notevole delle pubblicazioni sociologiche in questi campi.
In sintesi, il sociologo con il più alto livello di specializzazione deve essere in grado di:
individuare, in autonomia e con responsabilità, le esigenze del proprio interlocutore e tradurne, in termini sociologici, le esigenze e gli obiettivi;
connettere la teoria e la pratica al fine di predisporre progetti di ricerca sociale;
individuare e interpretare, in autonomia, le fonti teoriche e pratiche (ricerca), le fonti statistiche e le fonti normative di riferimento;
individuare, strutturare e applicare, con un certo grado di autonomia e responsabilità, gli strumenti metodologici pertinenti della sociologia in funzione del contesto sociale di riferimento, combinando strumenti e tecniche della metodologia quali-quantitativa;
costruire ipotesi di analisi e di ricerca, anche al fine di rendere possibile un intervento di prevenzione o contrasto delle varie forme del disagio personale e sociale;
elaborare, in autonomia, dati e informazioni in maniera pertinente all'oggetto della ricerca;
elaborare e analizzare, in autonomia, dati e informazioni in maniera congruente alle richieste del proprio interlocutore;
restituire, in autonomia, i dati al proprio interlocutore;
restituire allo stesso interlocutore, in funzione delle sue competenze e in maniera completa e precisa, i risultati della rilevazione;
collaborare, con autonomia e responsabilità, alla progettazione di interventi sociali, anche a partire dagli esiti della ricerca;
progettare interventi sociali anche a partire dagli esiti della ricerca;
quantificare, con autonomia e responsabilità, le risorse materiali, umane, economiche e temporali da utilizzare nel progetto di intervento;
costruire modelli di intervento per il proprio interlocutore;
lavorare in équipe, confrontandosi e integrandosi con altri professionisti circa le ipotesi, le procedure e i risultati;
costruire e gestire le équipe di lavoro;
confrontarsi e integrarsi con altri professionisti circa le ipotesi, le procedure e i risultati;
monitorare e valutare i progetti di ricerca o di intervento.
Si tratta di competenze e abilità ampie, attuali e strategiche di cui il sistema dei servizi del welfare italiano non può e non deve fare a meno. Ma che per poter essere meglio collocate, utilizzate e valorizzate necessitano di un processo di riconoscimento univoco.
Si ritiene pertanto doveroso e urgente procedere all'introduzione di disposizioni concernenti l'ordinamento della professione di sociologo e l'istituzione del relativo albo professionale.
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Titolo ed esercizio della professione
di sociologo)
1. Il titolo e l'esercizio della professione di sociologo spettano a coloro che sono iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 5 ovvero ai cittadini regolarmente abilitati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato estero con cui esiste un trattamento di reciprocità, secondo le relative norme.
2. A norma dell'articolo 5, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il sociologo è compreso nell'area delle professioni sociosanitarie.
Art. 2.
(Definizione della figura professionale
di sociologo)
1. Il sociologo è il professionista che studia, osserva, rileva e analizza fenomeni, processi, strutture e sistemi sociali, interpreta il loro manifestarsi, nei diversi aspetti di persistenza e mutamento, attraverso la costruzione e l'utilizzo di specifici indicatori e di modelli descrittivi, esplicativi e di simulazione, a vario livello di generalizzabilità e applicabilità.
2. Il sociologo, autonomamente o in raccordo con altre figure professionali, effettua le seguenti attività:
a) ricostruzione di nessi causali, formulazione di ipotesi probabilistiche, descrizione di effetti e scenari che derivano dalla combinazione di persistenze e mutamenti, tra i quali le innovazioni, le riforme, le politiche e gli interventi, nei diversi contesti e ambiti di azione sociale;
b) progettazione e operatività degli strumenti di monitoraggio e valutazione del disegno di ricerca, nonché attuazione, nei diversi contesti di riferimento, di riforme, politiche e interventi che incidono sugli assetti delle strutture organizzative e sulla qualità della vita dei soggetti che in esse operano;
c) analisi dei problemi concernenti il disagio personale, sociale e relazionale.
3. Il sociologo è la figura professionale che svolge le attività di ricerca, di progettazione e di intervento sociale sulla base delle esigenze del proprio interlocutore o committente, a seguito di apposito incarico. Sono individuati i seguenti profili professionali:
a) sociologo: figura professionale che svolge la sua attività con parziale grado di autonomia e responsabilità, spesso in collaborazione con altre figure professionali;
b) sociologo specialista: figura professionale che svolge la sua attività in piena autonomia e responsabilità, eventualmente in collaborazione con altre figure professionali.
Art. 3.
(Requisiti e titoli di studio per l'esercizio dell'attività di sociologo
e di sociologo specialista)
1. Il sociologo deve avere una formazione teorica concernente le principali teorie sociologiche, comunicative e relazionali, le tecniche e i metodi di ricerca sociale, le tecniche di elaborazione quali-quantitative dei dati, le teorie e le tecniche di progettazione sociale, le tecniche e le metodologie di intervento sociale, una formazione empirica che gli consenta di partecipare con competenza ad attività di ricerca e intervento sociale e la seguente formazione specifica di lavoro, anche tramite un tirocinio pratico-professionale:
a) almeno due anni di esperienza professionale per i laureati di primo livello;
b) almeno un anno di esperienza professionale per i laureati di secondo livello e per quelli che hanno conseguito titoli di laurea del vecchio ordinamento;
c) almeno sette anni di esperienza professionale per coloro che hanno seguito percorsi formativi, formali e non formali, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), che abbiano comunque consentito il conseguimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze per il sociologo.
2. Il curriculum formativo del sociologo deve contenere le principali specializzazioni sociologiche e della ricerca sociale e può comprendere l'apporto di altre discipline affini alla sociologia.
3. Il sociologo deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
a) laurea triennale in sociologia L-40 o in scienze sociologiche L-36 (classe delle lauree previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509);
b) laurea quadriennale in sociologia del vecchio ordinamento;
c) laurea quadriennale in scienze politiche ad indirizzo politico-sociale o sociologico del vecchio ordinamento;
d) laurea quadriennale in scienze economiche e sociali del vecchio ordinamento;
e) laurea magistrale in scienze della politica LM-62 o in scienze dell'economia LM-56 conseguita dopo la data di entrata in vigore della presente legge, compreso il superamento di almeno otto annualità di esame o equivalenti nelle discipline sociologiche di cui ai settori scientifico-disciplinari sociologici previsti dalla vigente normativa.
4. Il sociologo specialista deve avere una formazione teorica concernente le principali teorie sociologiche, comunicative e relazionali, i metodi e le tecniche della ricerca sociale, le tecniche di elaborazione quali-quantitative dei dati, le teorie e le tecniche di progettazione sociale, le tecniche e le metodologie di intervento sociale, una formazione empirica che gli consenta di utilizzare le suddette conoscenze nei diversi ambiti di ricerca e intervento sociale e la seguente formazione specifica di lavoro:
a) almeno due anni di esperienza per i laureati di secondo livello e per quelli in possesso di diploma di laurea del vecchio ordinamento;
b) almeno sette anni di esperienza nel settore specialistico, in applicazione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, per chi ha seguito percorsi formativi, formali e non formali, diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, che abbiano consentito il conseguimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze per il sociologo specialista.
5. Il curriculum formativo del sociologo specialista deve contenere le principali specializzazioni sociologiche o della ricerca sociale e può comprendere l'apporto di altre discipline affini alla sociologia.
6. Il sociologo specialista deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
a) dottorato di ricerca in sociologia;
b) laurea magistrale in sociologia e ricerca sociale LM-88;
c) laurea specialistica in sociologia 89/S;
d) laurea quadriennale in sociologia del vecchio ordinamento;
e) laurea quadriennale in scienze politiche ad indirizzo politico-sociale del vecchio ordinamento;
f) laurea triennale in sociologia L-40 seguita da master di primo livello nell'area delle discipline sociologiche ed esperienza professionale almeno triennale che abbia consentito l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze previste per il sociologo specialista;
g) laurea triennale in sociologia (L-40) e attività professionale almeno quinquennale che abbia consentito l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze previste per il sociologo specialista.
Art. 4.
(Conoscenze, abilità e competenze del sociologo e del sociologo specialista)
1. Il sociologo dispone delle conoscenze nei seguenti ambiti:
a) principali teorie sociologiche;
b) metodi e delle tecniche di ricerca sociale;
c) tecniche e metodologie di intervento sociale;
d) teorie comunicative e relazionali;
e) tecniche di elaborazione quantitativa dei dati;
f) teorie e tecniche di organizzazione e gestione delle risorse umane;
g) gestione delle risorse economiche;
h) eventuali attività professionali coinvolte nella progettazione e nella realizzazione dell'intervento sociale;
i) teorie e tecniche di progettazione sociale;
l) normativa di riferimento.
2. Il sociologo dispone delle seguenti competenze e abilità:
a) individuare le esigenze del proprio interlocutore;
b) tradurre in termini sociologici le richieste e gli obiettivi del proprio interlocutore, tenendo presente lo specifico contesto di riferimento;
c) individuare e interpretare le fonti teorie e pratiche (ricerca), le statistiche e la normativa di riferimento;
d) individuare, strutturare e applicare gli strumenti metodologici pertinenti della sociologia in funzione del contesto sociale di riferimento identificato, combinando strumenti e tecniche della metodologia quali-quantitativa;
e) contribuire allo sviluppo di ipotesi di ricerca;
f) elaborare dati e informazioni in maniera pertinente rispetto all'oggetto di ricerca;
g) fornire una prima interpretazione dei dati da restituire al proprio interlocutore in forma sia orale sia scritta;
h) collaborare alla progettazione di interventi sociali, anche a partire dagli esiti di ricerca;
i) quantificare le risorse materiali, economiche, umane e temporali da utilizzare nel progetto d'intervento;
l) lavorare in équipe confrontandosi con gli altri professionisti in maniera costruttiva e propositiva riguardo alle ipotesi, alle procedure e ai risultati;
m) condividere con il gruppo di lavoro i linguaggi, le metodologie e gli strumenti di lavoro.
3. Il sociologo specialista dispone delle conoscenze approfondite nei seguenti ambiti:
a) principali teorie sociologiche;
b) metodi e tecniche di ricerca sociale;
c) tecniche e metodologie di intervento sociale;
d) teorie comunicative e relazionali;
e) tecniche qualitative e quantitative di analisi e di elaborazione dati;
f) teorie e tecniche di organizzazione e gestione delle risorse umane;
g) gestione delle risorse economiche;
h) eventuali attività professionali coinvolte nella progettazione e nella realizzazione dell'intervento sociale;
i) teorie e tecniche di progettazione sociale e territoriale;
l) normativa di riferimento.
4. Il sociologo specialista dispone altresì delle conoscenze nei seguenti ambiti:
a) teorie sociologiche delle istituzioni politiche, dei processi di mutamento sociale e della globalizzazione;
b) teorie e approcci di monitoraggio e di valutazione;
c) metodi e tecniche di monitoraggio e di valutazione;
d) tecniche di coinvolgimento delle risorse umane e di costruzione dei gruppi di lavoro.
5. Il sociologo specialista dispone delle seguenti abilità e competenze:
a) individuare le esigenze del proprio interlocutore;
b) tradurre in termini sociologici le richieste e gli obiettivi del proprio interlocutore;
c) connettere teoria e pratica al fine di predisporre progetti di ricerca sociale;
d) individuare e interpretare le fonti teoriche e pratiche (ricerca), le fonti statistiche e le fonti normative di riferimento;
e) individuare, strutturare e applicare gli strumenti metodologici pertinenti della sociologia in funzione del contesto sociale di riferimento identificato, combinando strumenti e tecniche della metodologia quali-quantitativa;
f) costruire ipotesi di analisi e di ricerca, anche al fine di rendere possibile un intervento di prevenzione o contrasto delle varie forme del disagio personale e sociale;
g) elaborare dati e informazioni, in maniera pertinente all'oggetto di ricerca;
h) elaborare e analizzare dati e informazioni in maniera congruente alle esigenze del proprio interlocutore;
i) restituire i dati all'interlocutore;
l) fornire i risultati della rilevazione in maniera completa e precisa al proprio interlocutore, in funzione delle sue competenze;
m) collaborare alla progettazione di interventi sociali, anche a partire dagli esiti della ricerca;
n) progettare interventi sociali anche a partire dagli esiti della ricerca;
o) quantificare le risorse materiali, umane, economiche e temporali da utilizzare nel progetto di intervento;
p) costruire modelli di intervento per il proprio interlocutore;
q) lavorare in équipe, confrontandosi e integrandosi con altri professionisti circa le ipotesi, le procedure e risultati;
r) costruire e gestire le équipe di lavoro;
s) valutare e monitorare i progetti di ricerca o di intervento.
Art. 5.
(Istituzione dell'albo professionale)
1. È istituito l'albo dei sociologi, di seguito denominato «albo».
2. Nell'albo sono istituite le sezioni A e B in cui sono iscritti, rispettivamente, i sociologi e i sociologi specialisti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3.
3. Gli iscritti a un albo regionale o provinciale possono esercitare la professione in tutto il territorio nazionale e sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 622 del codice penale.
Capo II
ORDINE DEI SOCIOLOGI
Art. 6.
(Istituzione dell'ordine dei sociologi)
1. Gli iscritti all'albo di cui all'articolo 5 costituiscono l'ordine dei sociologi, di seguito denominato «ordine», che è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, a livello provinciale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, lettera d).
Art. 7.
(Organi dell'ordine)
1. Sono organi dell'ordine regionale o provinciale: il Consiglio dell'ordine, il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere e l'assemblea composta dagli iscritti all'albo.
Art. 8.
(Composizione del Consiglio dell'ordine)
1. Il Consiglio dell'ordine regionale o provinciale è composto da cinque membri se gli iscritti all'albo sono in numero non superiore a cento, da sette membri se gli iscritti sono in numero compreso tra centouno e cinquecento, da nove membri se gli iscritti sono in numero compreso tra cinquecentouno e millecinquecento e da quindici membri se gli iscritti sono in numero superiore a millecinquecento.
2. I componenti del Consiglio dell'ordine sono eletti dall'assemblea, secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 24.
3. Il Consiglio dell'ordine dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili fino a un massimo di due mandati.
Art. 9.
(Attribuzioni del Consiglio dell'ordine)
1. Il Consiglio dell'ordine regionale o provinciale esercita le seguenti attribuzioni:
a) elegge al proprio interno, entro trenta giorni dalla sua elezione, il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;
b) cura l'osservanza della presente legge e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
c) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine e predispone annualmente il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
d) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;
e) cura la tenuta dell'albo, provvedendo alle iscrizioni, alle cancellazioni, alla revisione annuale nonché alla trasmissione di copia dell'albo al Ministero della giustizia e al procuratore della Repubblica presso il tribunale della circoscrizione in cui ha sede il Consiglio dell'ordine stesso;
f) designa i rappresentanti dell'ordine chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti o organismi di carattere locale;
g) adotta i provvedimenti disciplinari;
h) dichiara la decadenza dei consiglieri;
i) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine, un contributo annuale a carico degli iscritti, una tassa per l'iscrizione all'albo e una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari, avvalendosi, per la riscossione di quanto dovuto, del procedimento di cui alla legge 10 giugno 1978, n. 292;
l) sospende dall'albo l'iscritto che non provvede al pagamento dei contributi dovuti al Consiglio dell'ordine e al Consiglio nazionale;
m) vigila per la tutela del titolo di sociologo e svolge le attività volte alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
n) promuove il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.
Art. 10.
(Scioglimento del Consiglio dell'ordine)
1. Il Ministro della giustizia con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale, dispone lo scioglimento del Consiglio dell'ordine:
a) qualora non si sia proceduto alla sostituzione dei consiglieri nei casi previsti dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 24;
b) qualora il Consiglio dell'ordine non sia in grado di funzionare per comprovate responsabilità, valutate dallo stesso dicastero;
c) in caso di persistente violazione dei propri doveri, dopo un richiamo all'osservanza degli stessi;
d) qualora ricorrano ulteriori gravi motivi.
2. In caso di scioglimento, le funzioni del Consiglio dell'ordine sono esercitate da un Commissario straordinario, nominato con lo stesso decreto di cui al comma 1, il quale dispone, entro centoventi giorni dalla data del decreto di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio dell'ordine previa revisione dell'albo.
3. Il Commissario straordinario nomina, tra gli iscritti all'albo, un segretario e, qualora lo ritenga opportuno, un comitato composto da non meno di due membri e non più di sei membri che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.
Art. 11.
(Attribuzioni del presidente, del vicepresidente, del segretario e del tesoriere)
1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, convoca e presiede l'assemblea ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite dalla presente legge o da altre disposizioni. Rilascia la tessera di riconoscimento, i certificati e le attestazioni riguardanti gli iscritti.
2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di impedimento e svolge le funzioni a lui delegate.
3. Il segretario cura la tenuta dei verbali delle riunioni del Consiglio dell'ordine e dei registri previsti dalle leggi e dai regolamenti, autentica le copie degli atti e delle deliberazioni.
4. Il tesoriere ha la custodia dei beni mobili e immobili dell'ordine, provvede alla riscossione delle entrate, all'emissione dei mandati di pagamento e alle attività di natura contabile e relative al bilancio.
Art. 12.
(Assemblea)
1. L'assemblea è convocata dal presidente ed è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli iscritti all'albo e in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti.
2. Le decisioni dell'assemblea sono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, esclusi gli astenuti.
3. L'assemblea è convocata:
a) per l'elezione del Consiglio dell'ordine, secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 24;
b) in sessione ordinaria, nel mese di marzo, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
c) in sessione straordinaria qualora il presidente lo ritenga opportuno, ovvero ogni volta che lo deliberi il Consiglio dell'ordine o quando ne faccia richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno un quinto degli iscritti all'albo.
4. Nei casi di cui alla lettera c) del comma 3 il presidente convoca l'assemblea entro trenta giorni. In difetto provvede, su richiesta di qualsiasi iscritto, il competente procuratore della Repubblica presso il tribunale, che designa a presiederla un iscritto all'albo.
Capo III
CONSIGLIO NAZIONALE
Art. 13.
(Consiglio nazionale)
1. Gli ordini regionali e provinciali costituiscono un unico ordine nazionale.
2. Il Consiglio nazionale è composto da tanti membri quanti sono i consigli dell'ordine regionali e provinciali. Detti membri sono eletti dagli stessi Consigli dell'ordine tra coloro che hanno un'anzianità di iscrizione all'albo di almeno dieci anni, secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 24.
3. I membri del Consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di due mandati. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale rimane in carica quello uscente.
4. La carica di membro del Consiglio nazionale è incompatibile con quella di membro di un Consiglio dell'ordine regionale o provinciale. In mancanza di opzione entro venti giorni dalla comunicazione dell'elezione al Consiglio nazionale, si presume la rinuncia alla carica di componente del Consiglio dell'ordine regionale o provinciale.
Art. 14.
(Organi del Consiglio nazionale)
1. Il Consiglio nazionale elegge tra i propri componenti il presidente, il vicepresidente e il segretario. Quando il presidente e il vicepresidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro del Consiglio nazionale più anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità, il più anziano di età.
2. Il presidente ha la rappresentanza del Consiglio nazionale ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, convoca il Consiglio nazionale ogni volta che lo ritiene opportuno o quando ne è fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.
Art. 15.
(Attribuzioni del Consiglio nazionale)
1. Il Consiglio nazionale, in aggiunta a quelle demandategli da altre disposizioni, esercita le seguenti attribuzioni:
a) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, parere sugli schemi di atti normativi che interessano la professione di sociologo;
b) coordina e promuove le attività dei consigli degli ordini regionali e provinciali intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;
c) esprime parere sull'istituzione di nuovi consigli dell'ordine, sullo scioglimento dei consigli dell'ordine e sulla relativa nomina di commissari straordinari;
d) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni e di organizzazioni di carattere nazionale e internazionale;
e) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuale a carico degli iscritti all'albo avvalendosi, per la riscossione di quanto dovuto, del procedimento di cui alla legge 10 giugno 1978, n. 292;
f) decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione o re-iscrizione all'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alla elezione dei consigli stessi;
g) propone le tabelle delle tariffe professionali di riferimento degli onorari e delle indennità nonché i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali, da approvare con decreto del Ministro della giustizia;
h) predispone il codice deontologico sottoponendolo a tutti gli iscritti tramite referendum e provvede affinché, negli organismi preposti al controllo e alla vigilanza sul rispetto della deontologia professionale, siano previste adeguate forme di rappresentanza dei committenti, dei clienti e degli utenti;
i) promuove tutte le iniziative atte a favorire la crescita professionale e il costante aggiornamento professionale degli iscritti nonché l'elaborazione di idonei criteri di valutazione della qualità delle prestazioni professionali.
2. Le decisioni del Consiglio nazionale sono comunicate, a cura del segretario, entro trenta giorni dalla data di adozione, agli interessati, al Consiglio dell'ordine che ha emesso il provvedimento nei casi di cui alla lettera f) del comma 1, al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, nonché al Ministero della giustizia.
Art. 16.
(Vigilanza del Ministro della giustizia)
1. Il Ministro della giustizia esercita l'alta vigilanza sull'ordine dei sociologi sia direttamente sia per mezzo dei procuratori generali e dei procuratori della Repubblica.
2. Il Ministro della giustizia vigila sull'esatta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla professione di sociologo; a tale scopo formula, direttamente o per mezzo dei magistrati di cui al comma 1, le richieste e i rilievi del caso.
Capo IV
ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE
E SOSPENSIONE DALL'ALBO
Art. 17.
(Requisiti per l'iscrizione all'albo)
1. Per essere iscritti all'albo di cui all'articolo 5 è necessario:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero di uno Stato estero con cui esiste un trattamento di reciprocità;
b) godere dei diritti civili;
c) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione ai sensi dell'articolo 18;
d) avere la residenza in Italia nell'ambito territoriale dell'ordine al cui albo si chiede l'iscrizione.
2. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che abbiano riportato condanne penali definitive che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione ovvero che comportano la radiazione dall'albo.
Art. 18.
(Abilitazione all'esercizio della professione)
1. Per l'esercizio della professione di sociologo è richiesto il superamento di un apposito esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, nonché l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 5.
2. Per essere ammesso all'esame di Stato di cui al comma 1 è necessario:
a) avere conseguito uno dei diplomi di laurea di cui all'articolo 3, comma 3, ovvero un diploma di laurea equipollente presso un'università di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato estero con cui esiste un trattamento di reciprocità;
b) avere effettuato una formazione specifica di lavoro, anche tramite un tirocinio pratico-professionale, successiva al diploma di laurea, di durata non inferiore a un anno continuativo, come definita all'articolo 3, commi 1 e 4, fatte salve le interruzioni dovute a maternità o all'assolvimento degli obblighi di leva ovvero, in alternativa, avere conseguito presso un'università il dottorato di ricerca in discipline sociologiche o un diploma pluriennale di specializzazione in discipline sociologiche.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri della giustizia, della salute e del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità per lo svolgimento e l'attestazione della formazione specifica di lavoro di cui al comma 1, lettera b).
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri della giustizia, della salute e del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, sono stabilite le disposizioni concernenti lo svolgimento dell'esame di Stato e la composizione della commissione esaminatrice.
Art. 19.
(Divieto di iscrizione in più albi)
1. Non è consentita l'iscrizione in più albi regionali o provinciali.
Art. 20.
(Cancellazione e sospensione per morosità)
1. Il Consiglio dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del competente procuratore della Repubblica presso il tribunale, dispone la cancellazione dell'iscritto quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 1.
2. L'iscritto che per oltre dodici mesi non provvede al pagamento dei contributi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i), può essere sospeso dall'albo. La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con provvedimento del Consiglio dell'ordine quando l'iscritto dimostra di avere corrisposto integralmente i contributi dovuti.
3. Per il procedimento di cancellazione e di sospensione per morosità si osservano le disposizioni previste per il procedimento disciplinare.
4. Gli iscritti cancellati dall'albo possono chiedere la re-iscrizione quando sono cessate le ragioni che ne avevano determinato la cancellazione.
Art. 21.
(Comunicazione delle deliberazioni)
1. Le decisioni del Consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione o re-iscrizione all'albo sono comunicate, entro trenta giorni dalla loro adozione, all'interessato, al Consiglio nazionale, al competente procuratore della Repubblica presso il tribunale, nonché al Ministero della giustizia.
Capo V
SANZIONI DISCIPLINARI
Art. 22.
(Sanzioni disciplinari)
1. Agli iscritti all'albo che si rendono responsabili di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione o di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo.
2. Le sanzioni disciplinari sono:
a) l'avvertimento, comunicato con lettera del presidente del Consiglio dell'ordine, nei casi di abuso o di mancanza di lieve entità, che consiste nel rilievo della trasgressione commessa dal professionista e nel richiamo all'osservanza dei suoi doveri, con invito a non reiterarla;
b) la censura, comunicata con deliberazione del Consiglio dell'ordine, nei casi di abuso o di mancanza di non lieve entità, che non ledono tuttavia il decoro o la dignità professionale, che consiste nella dichiarazione della trasgressione commessa e nel biasimo formale;
c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni;
d) la radiazione.
3. Per ciascuna fattispecie di cui al comma 2 l'interessato, entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione, può chiedere di essere audito dall'organo competente, da cui dipende la sanzione stessa.
4. L'infrazione disciplinare si prescrive in cinque anni.
Capo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 23.
(Disposizioni transitorie)
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i presidenti dei tribunali dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano nominano un Commissario che provvede alla formazione dell'albo, ai sensi del presente articolo. Agli oneri derivanti dalla nomina dei commissari provvedono gli organi competenti dell'ordine interessato a valere sulle entrate conseguite ai sensi dell'articolo 25.
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a), b) e d), è consentita l'iscrizione all'albo su domanda da presentare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3:
a) dei professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline sociologiche nelle università italiane o straniere purché appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione europea o a uno Stato estero con cui esiste un trattamento di reciprocità, nonché dei ricercatori e degli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento in discipline sociologiche;
b) dei dottori di ricerca in discipline sociologiche, nonché dei laureati in sociologia o in scienze politiche ad indirizzo politico-sociale o sociologico ovvero in scienze economiche e sociali che possano dimostrare di avere svolto, per almeno tre anni complessivi nel corso degli ultimi cinque anni, un'attività certificata di sociologo corrispondente ai contenuti professionali cui all'articolo 4 presso enti o istituzioni pubblici o privati o che siano stati assunti dagli stessi con la qualifica di sociologo.
3. Le discipline sociologiche, ai fini di cui al comma 2, lettera a), sono individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri della giustizia, della salute e del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità per lo svolgimento della sessione speciale dell'esame di Stato di cui al comma 4.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è bandita una sessione speciale dell'esame di Stato per titoli ed esami alla quale sono ammessi a partecipare, su domanda, coloro che risultino in possesso di un diploma di laurea conseguito al termine di un corso di laurea di durata legale non inferiore a quattro anni rilasciato da un'università e che documentino di avere svolto, dopo il conseguimento della laurea e per almeno tre anni complessivi nel corso degli ultimi cinque anni, un'attività certificata di sociologo corrispondente ai contenuti professionali di cui all'articolo 4 presso enti o istituzioni pubblici o privati, ovvero che abbiano conseguito presso un'università un diploma pluriennale di specializzazione in discipline sociologiche.
5. La sessione speciale dell'esame di Stato di cui al comma 4 è rinnovata annualmente, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i laureati in scienze economiche e sociali o in discipline economiche e sociali immatricolati al relativo corso di laurea entro la data di entrata in vigore della medesima legge e che siano in possesso della documentazione attestante l'effettuazione della formazione specifica di lavoro di cui all'articolo 18.
6. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 24, il Commissario di cui al presente articolo indice le elezioni per i Consigli dell'ordine regionali e provinciali. A tali fini il Commissario provvede alla nomina di un presidente di seggio, di un vicepresidente, di due scrutatori e di un segretario, scegliendoli tra i funzionari della pubblica amministrazione.
7. In via transitoria, per i primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale anche tra coloro che hanno un'anzianità di iscrizione all'albo inferiore a dieci anni.
Art. 24.
(Regolamento di esecuzione)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il relativo regolamento di esecuzione.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina in particolare:
a) le modalità di elezione del Consiglio dell'ordine regionale o provinciale da parte dell'assemblea in apposita seduta da convocare almeno venti giorni prima della data di scadenza;
b) le ipotesi di sostituzione e decadenza dalla carica di consigliere, prevedendo che, qualora il numero dei membri del Consiglio dell'ordine da sostituire superi la metà più uno dei componenti, si proceda al rinnovo dell'intero Consiglio;
c) le modalità di iscrizione e di tenuta dell'albo, comprese le registrazioni dei trasferimenti di residenza e le variazioni dello stato giuridico;
d) la fusione di più ordini e l'istituzione di nuovi ordini, tenuto conto del numero degli iscritti, da parte del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale;
e) il quorum per la validità delle riunioni del Consiglio dell'ordine regionale o provinciale, nonché del Consiglio nazionale, prevedendo a tal fine la presenza della metà più uno dei componenti; i criteri per la validità delle deliberazioni dei medesimi consigli, in base al principio della maggioranza semplice, attribuendo in caso di parità prevalenza al voto del presidente, salve le decisioni assunte nell'ambito dei procedimenti disciplinari, in cui prevale la decisione più favorevole all'incolpato;
f) i criteri per la validità delle riunioni dell'assemblea, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 12;
g) le modalità di elezione del Consiglio nazionale, le sostituzioni dei consiglieri e la convocazione di eventuali elezioni suppletive;
h) le ipotesi e le modalità di sospensione e di radiazione dall'albo, nonché le ipotesi e le modalità di re-iscrizione all'albo;
i) il procedimento disciplinare, nel rispetto del principio del contraddittorio, nonché le ipotesi di sospensione cautelare e di provvisoria esecuzione;
l) i ricorsi contro le decisioni del Consiglio dell'ordine regionale o provinciale in materia di sanzioni disciplinari, iscrizione, cancellazione e re-iscrizione all'albo, nonché in materia di eleggibilità e di regolarità delle operazioni elettorali, e i ricorsi contro le decisioni del Consiglio nazionale.
Art. 25.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'istituzione dell'albo dei sociologi si provvede attraverso i contributi versati dagli iscritti all'albo medesimo, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale si provvede con le entrate derivanti dalle tasse di iscrizione a carico dei partecipanti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.