PDL 1266

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1266

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
RAVETTO, MOLINARI, BISA, CAVANDOLI, MONTEMAGNI, MORRONE, SEMENZATO, ZINZI

Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione alle pari opportunità femminili nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica

Presentata il 30 giugno 2023

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Onorevoli Colleghi! – La Costituzione italiana riconosce pari dignità sociale e professionale a tutti i cittadini, indipendentemente dal sesso di appartenenza. I princìpi fondamentali di pari dignità e non discriminazione sono ribaditi nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Anche il decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013, con riferimento ai programmi scolastici, pone l'attenzione sulla necessità di favorire nei giovani l'aumento delle competenze relative all'educazione all'affettività, al rispetto delle pari opportunità di genere e al superamento degli stereotipi di genere. Inoltre, l'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, recita: «Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei princìpi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori».
Del resto l'uguaglianza di genere, valore fondamentale dell'Unione europea, rappresenta un elemento strategico per il conseguimento di altri obiettivi generali dell'Unione, in particolare quello del raggiungimento di un tasso di occupazione complessivo del 75 per cento per uomini e donne, da conseguire attraverso l'incremento del livello di occupazione delle donne, indicatore rilevante dello sviluppo socio-economico di un Paese, che contribuisce al benessere generale, alla costruzione di un'Europa più inclusiva e più equa sia per le donne che per gli uomini.
Eppure il rapporto dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) «Gli stereotipi sui ruoli di genere», pubblicato nel novembre 2019, evidenzia quanto tali stereotipi siano ancora molto presenti nella popolazione. Tra i più comuni: «per l'uomo, più che per la donna, è molto importante avere successo nel lavoro» (32,5 per cento), «gli uomini sono meno adatti a occuparsi delle faccende domestiche» (31,5 per cento), «è l'uomo a dover provvedere alle necessità economiche della famiglia» (27,9 per cento). Per quanto riguarda la violenza sessuale, il 39,3 per cento della popolazione ritiene che una donna è in grado di sottrarsi a un rapporto se davvero non lo vuole, il 23,9 per cento pensa che le donne possano provocare con il loro modo di vestire, mentre il 15,1 per cento è dell'opinione che se si subisce una violenza sessuale quando si è ubriache o sotto l'effetto di droghe si è almeno in parte responsabili.
Ancora oggi le bambine sono meno propense rispetto ai maschi a considerarsi brillanti e di successo e iniziano a perdere fiducia nelle proprie capacità a causa di stereotipi culturali, pregiudizi e rappresentazioni errate interiorizzate fin dalla più tenera età perché veicolate, più o meno consapevolmente, dai media, dalla pubblicità, dai libri di testo e dallo stesso linguaggio, dove il maschile è sempre prevalente, sia nel lessico che nella grammatica.
Diventa dunque fondamentale accrescere la consapevolezza e l'attenzione sui fattori che impediscono di esprimere alle donne tutte le loro potenzialità e di superare gli stereotipi che rafforzano la sensazione di inadeguatezza delle bambine, delle ragazze e delle donne in età adulta, soprattutto rispetto agli ambiti economici e sociali che fino ad oggi sono stati appannaggio prevalentemente degli uomini.
La scuola rappresenta il luogo primario in cui si forma la personalità dei ragazzi, nel quale l'educazione alle pari opportunità e la valorizzazione delle differenze devono essere temi trasversali e fondativi, per favorire la crescita di cittadine e cittadini consapevoli e attivi in tutti i contesti di vita, nella società, nella famiglia e nel lavoro. Educare le nuove generazioni al rispetto in termini di linguaggio, espressioni, atteggiamenti è diventata un'emergenza sociale anche per contrastare gli episodi sempre più frequenti di violenza contro le donne.
Stando ai dati più aggiornati forniti dal Ministero dell'interno, nel 2022 in Italia sono stati registrati 125 episodi di violenza contro le donne, di cui 67 delitti commessi da partner o ex partner; mentre dal 1° gennaio 2023 ad oggi ne sono stati registrati già 45, di cui 37 avvenuti in ambito familiare. La scuola è, dunque, il luogo principale in cui contrastare questo terribile e crescente fenomeno radicato nella nostra cultura.
Per tali motivi la presente proposta di legge introduce l'educazione alle pari opportunità femminili, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, intesa quale processo di crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di rispetto, di non oggettificazione e di emancipazione delle donne, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione. Le istituzioni scolastiche, anche attraverso l'insegnamento dell'educazione civica, saranno chiamate a promuovere il cambiamento dei modelli di comportamento socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di rimuovere i pregiudizi, i costumi e le tradizioni basate su una visione semplificata e rigida che attribuisce alle donne ruoli determinati con riguardo sia all'attribuzione di caratteristiche psicologiche e comportamentali sia alla spartizione dei ruoli in ambito socio-professionale e familiare, in grado di alimentare, giustificare o motivare la discriminazione o la violenza di un genere sull'altro.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché delle pari opportunità femminili»;

b) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

«h-bis) educazione alle pari opportunità femminili, secondo le disposizioni dell'articolo 5-bis»;

c) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. – (Educazione alle pari opportunità femminili) – 1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all'articolo 2, è prevista l'educazione alle pari opportunità femminili.
2. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, l'offerta formativa erogata nell'ambito dell'insegnamento di cui al comma 1 è finalizzata alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di rispetto, di non oggettificazione e di emancipazione delle donne, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.
3. L'educazione alle pari opportunità femminili, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, deve altresì promuovere il cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali delle donne e degli uomini al fine di rimuovere i pregiudizi, i costumi e le tradizioni basati su una visione semplificata e rigida che attribuisce alle donne ruoli determinati con riguardo sia all'attribuzione di caratteristiche psicologiche e comportamentali sia alla spartizione dei ruoli negli ambiti socio-professionali e familiari, in grado di alimentare, giustificare o motivare la discriminazione o la violenza di un genere sull'altro.
4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, sono definiti i programmi e le linee guida dell'educazione alle pari opportunità femminili.
5. Le linee guida di cui al comma 4 forniscono indicazioni per inserire, nei programmi scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione e nelle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, i temi del rispetto, della non oggettificazione e della emancipazione delle donne, della soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali e del contrasto della violenza sulle donne, appropriati al livello cognitivo degli allievi».

Art. 2.

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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