PROGETTO DI LEGGE
Capo I
Articolo 1
Articolo 2
Capo II
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Capo III
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Capo IV
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13
Articolo 14
Capo V
Articolo 15
Articolo 16
Articolo 17
Articolo 18
Articolo 19
Articolo 20
Articolo 21
Capo VI
Articolo 22
Articolo 23
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 125
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BORDONALI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BARABOTTI, BISA, CAPARVI, CAVANDOLI, COMAROLI, DARA, FURGIUELE, IEZZI, PIERRO
Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale
Presentata il 13 ottobre 2022
Onorevoli Colleghi! – La legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale, legge 7 marzo 1986, n. 65, si applica oggi in una realtà completamente mutata rispetto a quella esistente al momento della sua entrata in vigore. Con la presente proposta di legge, quindi, si propone innanzitutto l'abrogazione di tale legge e, mutuando anche alcune previsioni presenti nella legge regionale della Lombardia 1o aprile 2015, n. 6 «Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana», si intende riportare al centro delle politiche di sicurezza urbana le autonomie locali quali organizzazioni più vicine alle esigenze di convivenza civile delle aree urbane. I comuni, le loro aggregazioni e le regioni sono oggi i principali attori che fronteggiano problemi, generati anche a livello globale, quali migrazioni, invecchiamento della popolazione, degrado e insicurezza, mancando però di un chiaro e organico riferimento normativo. Si ritiene che compito delle istituzioni sia quello di rispondere alle mutate condizioni di welfare e di politica internazionale con strumenti che incentivino la razionalizzazione e la sinergia degli interventi e la reale cooperazione degli attori. Nel contempo la presente proposta di legge traccia un nuovo ruolo e assicura piena dignità alle specificità dell'operatore e del servizio di polizia locale nell'ambito del pubblico impiego.
Partendo da questi due pilastri, ossia crescita e responsabilizzazione dell'ente locale nel tema della sicurezza urbana e valorizzazione dell'operatore e del servizio di polizia locale, si pongono le basi per offrire un efficiente servizio ai cittadini, che sono poi i «valutatori» del livello di sicurezza urbana garantito dall'ente locale.
In questa fase di profonda turbolenza, originata dalla trasformazione delle province e dal progressivo assestamento delle aree metropolitane, si ritiene debba essere valorizzato il compito delle regioni quale elemento regolatore del sistema.
Al ruolo programmatico delle regioni nelle politiche di sicurezza urbana, in quanto enti dimensionalmente più idonei a promuovere, attivare e monitorare efficacemente tali politiche, si vuole affiancare la previsione e l'applicazione di livelli minimi essenziali dei servizi erogati. Le regioni tutte saranno quindi chiamate ad attivare adeguati piani formativi per il personale e inoltre a individuare e governare ambiti di aggregazione territoriale minima per i servizi. Queste competenze, non nuove per alcune realtà regionali, permetteranno di uniformare e garantire i livelli minimi dei servizi erogati dal comando competente per territorio, che in via sussidiaria sarà affiancato anche da un corpo di polizia locale a livello regionale.
Alla regione, oltre alla cura e previsione di una dotazione minima, si attribuisce quindi il compito di garantire un livello minimo di servizio e – attraverso nuclei specializzati dipendenti direttamente dall'ente regionale – supplire per aree o periodi specifici a particolari necessità o emergenze che si vengono a creare.
È indubitabile che gli interventi urbanistici e sociali, il controllo della viabilità e della microcriminalità nonché la protezione delle fasce deboli della popolazione fino alla prevenzione e al primo soccorso per eventi calamitosi hanno un effetto sinergico se realizzati integrando gli interventi. In tale visione, si vuole sostenere una trasformazione del ruolo delle polizie locali per elevare i livelli di efficienza ed efficacia del servizio riconoscendo agli operatori i necessari diritti e i conseguenti doveri e istituendo corpi di polizia locale che possano offrire con continuità un servizio alla collettività.
Un altro elemento incontrovertibile è dato dall'evidenza manifesta del fatto che la prevenzione e la sicurezza del cittadino e del territorio escludono che la sicurezza urbana possa identificarsi con il puro ordine pubblico gestito dallo Stato e dalle Forze di polizia nazionali. Diventa così importante definire e chiarire i ruoli e le necessarie competenze in materia di sicurezza integrata e urbana, curando inoltre la valorizzazione e il rilancio necessari della funzione di polizia locale.
Se la sicurezza urbana è ormai comunemente considerata come un bene pubblico – che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, all'eliminazione dei fattori di marginalità sociale e di esclusione, alla prevenzione della criminalità, in particolare di quella di tipo predatorio, dei fenomeni antisociali e di inciviltà, per favorire il rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile – è allora giunto il momento di affrancarla dall'alveo delle funzioni di competenza statale del sindaco (previsione posta dall'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000). Il sindaco – con le funzioni di competenza statale – viene individuato quale ufficiale del Governo per sovrintendere all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. L'impostazione costituzionale, pienamente condivisa, di un sindaco che svolga le funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e ordine pubblico, in stretto contatto e previa informativa al competente prefetto, risulta però eccentrica rispetto all'ambito della sicurezza urbana.
L'indubbia competenza «locale» della materia della sicurezza urbana, seppure con il coinvolgimento paritario dei prefetti così come delle altre istituzioni pubbliche potenzialmente coinvolte nell'affrontare temi e problematiche multifattoriali proprie della sicurezza urbana, ci ha persuaso ad espungere la sicurezza urbana dall'alveo delle materie dell'ordine e sicurezza pubblica. La scelta di ascrivere la sicurezza urbana nelle competenze di ordine e sicurezza pubblica, lasciando però poi ai comuni e agli enti locali il compito di operare con propri strumenti nel settore della sicurezza urbana, denota un'eccessiva cautela del legislatore del 2008, forse motivata dalla disomogeneità sociale ed economica del territorio nazionale. Si ritiene pertanto che questo indirizzo, sostenuto anche da sentenze della Corte costituzionale, rispecchi una stagione ormai superata e per certi versi mortificatrice delle potenzialità degli enti locali in tale materia. Gli enti locali sono oggi maturi per elaborare politiche in autonomia e per intraprendere azioni nell'ambito della sicurezza urbana in un quadro normativo certo.
Un'ultima osservazione di carattere generale sulla proposta di legge è l'attenzione da essa riservata allo strumento pattizio, ossia l'incentivazione di accordi per perseguire politiche integrate per la sicurezza, nella consapevolezza dell'importanza che, a tal fine, riveste l'effetto sinergico.
Nella proposta di legge sono poi enucleate le locuzioni che oggi stentano a divenire patrimonio comune per tutti gli attori del sistema e, a volte, sono oggetto di fraintendimenti. La «funzione di polizia locale» è definita come l'insieme delle attività di prevenzione e contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali e regionali e i regolamenti locali, ovverosia l'insieme delle funzioni rese alla collettività per il controllo del territorio e per rispondere alle esigenze di rispetto della legalità, quale elemento fondamentale della società civile e condizione essenziale per il suo sviluppo; il «servizio di polizia locale» è il servizio pubblico non economico organizzato e gestito dalla regione e dall'ente locale per esercitare la funzione di polizia locale in modo efficiente, efficace e con continuità operativa; il «personale appartenente al servizio di polizia locale» consiste nel personale assegnato a tale servizio in via continuativa, che assicura l'erogazione della funzione di polizia locale nell'ambito delle attribuzioni date dall'ordinamento legislativo e nei limiti territoriali previsti; i «soggetti titolari della funzione di polizia locale» sono la regione, il comune e gli altri enti locali, diversi dal comune, che svolgono la funzione di polizia locale di cui sono titolari a mezzo di un servizio appositamente organizzato.
Inoltre, la proposta di legge nasce anche dalla necessità di rendere più efficienti le politiche integrate in materia di sicurezza, tenendo conto dell'evoluzione funzionale che nel corso degli ultimi anni ha interessato sempre di più le polizie locali e del processo di necessaria armonizzazione con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Come detto, i profondi mutamenti che negli ultimi venticinque anni hanno riguardato il tessuto sociale della società italiana, anche a causa delle trasformazioni economiche o delle sfide quotidianamente poste dai flussi migratori, hanno sollevato nuove istanze di sicurezza, specie nelle medie e grandi città, che hanno finito per mutare il concetto stesso di vivibilità del contesto urbano. Sempre più frequentemente gli operatori di polizia locale sono stati coinvolti in specifiche operazioni di ordine pubblico eseguite dalle Forze di polizia, tanto in situazioni estemporanee di emergenza, quanto nel contesto di più articolate ed estese programmazioni di interventi concertati con la Polizia di Stato. Questo progressivo coinvolgimento delle polizie locali in operazioni previste dal comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico si è tradotto in un ulteriore aumento dei rischi ai quali sono esposti quotidianamente gli agenti sul territorio. L'evoluzione dei doveri e delle responsabilità di questi ultimi, però, non ha trovato un opportuno riscontro in sede normativa, anche al fine di un giusto riconoscimento dei diritti dei lavoratori coinvolti. È proprio nel quadro di riferimento appena descritto che si colloca un'ulteriore proposta di specifica disciplina riservata alle polizie locali all'interno del contratto collettivo nazionale di categoria per le autonomie locali. Con il confronto tra le parti sociali si darà modo di elaborare una valorizzazione di questo servizio e, ove compatibile, di proporre l'equiparazione degli appartenenti alla polizia locale, per la parte economica e funzionale, al contratto collettivo nazionale delle Forze di polizia dello Stato attualmente in vigore.
Una necessaria modifica interviene anche nella disciplina relativa all'attribuzione delle funzioni di agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti di polizia locale ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita agli agenti addetti al coordinamento, agli ufficiali commissari e ai comandanti, ai sensi del medesimo articolo 57, comma 1, lettera b-bis), introdotta dalla proposta di legge. Anche per la funzione di pubblica sicurezza si ritiene che tale attribuzione debba avvenire automaticamente all'incardinamento dell'operatore nel ruolo.
Passando all'esame analitico del testo, all'articolo 2 della proposta di legge sono definiti e specificati i concetti di «funzione di polizia locale», «servizio di polizia locale», «personale appartenente al servizio di polizia locale» e «soggetto titolare della funzione di polizia locale». La sicurezza urbana è oggi comunemente considerata come un bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, nonché all'eliminazione dei fattori di marginalità sociale e di esclusione, dei fenomeni antisociali e di inciviltà. L'indubbia competenza «locale» della materia della sicurezza urbana ci ha persuaso, come già rilevato, a espungere dall'alveo delle materie dell'ordine e sicurezza pubblica la materia della sicurezza urbana.
Nel capo II, «Politiche integrate di sicurezza urbana», all'articolo 3 (Regolamenti di Polizia urbana) si stabilisce che i regolamenti adottati dai comuni ai sensi del TUEL (articolo 7) nel rispetto dell'ordinamento vigente possano prevedere disposizioni sulla prevenzione di fenomeni che compromettono la sicurezza urbana e siano diretti a consolidare la convivenza civile e la coesione sociale per la salvaguardia degli spazi urbani a vantaggio dei fruitori delle città e per contrastare il degrado e l'insicurezza.
Nel medesimo capo, all'articolo 4 (Scambio di informazioni per il sistema di sicurezza urbana), al fine di incentivare le sinergie delle varie azioni e di integrare le politiche per la sicurezza urbana, i comuni, le città metropolitane, le regioni e lo Stato promuovono gli scambi di reciproche informazioni settoriali sui principali aspetti delle attività di propria competenza e, in particolare, sulle evoluzioni e sui fenomeni che sono potenzialmente generatori di degrado e insicurezza, incentivando anche l'impiego di piattaforme digitali compatibili, che favoriscano lo scambio delle informazioni in modalità telematica.
Anche gli accordi in materia di politiche integrate per la sicurezza, disciplinati all'articolo 5, perseguono la finalità di incentivare lo strumento pattizio per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza urbana. Si vuole realizzare quindi l'integrazione tra le politiche e le azioni che a livello locale hanno l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza urbana del territorio di riferimento, ivi compresi il contrasto del disagio sociale, la promozione dell'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale. I comuni, anche in forma associata, le città metropolitane e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, possono stipulare accordi territoriali che, anche attraverso il coinvolgimento delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, prevedono lo scambio informativo, l'interconnessione delle sale operative e la collaborazione tra le Forze di polizia dello Stato e le polizie locali, secondo le rispettive competenze. Inoltre si prevedono accordi per la formazione e l'aggiornamento professionali di operatori della polizia locale, delle Forze di polizia dello Stato e degli altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche integrate per la sicurezza; da ultimo, la promozione e il governo delle collaborazioni con le associazioni di cittadini per lo sviluppo di politiche e interventi locali di sicurezza urbana ovvero per prevenire e contenere situazioni di disagio sociale.
All'articolo 6 (Raccordo istituzionale per l'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza), si prevede un duplice strumento di monitoraggio degli accordi di cui all'articolo 5: da una parte vi è il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica; dall'altra viene istituita presso ogni regione una conferenza in materia di sicurezza urbana che è convocata dal Presidente della giunta regionale almeno una volta a semestre e che è composta di diritto dal prefetto del capoluogo di regione, dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia e dal sindaco della città metropolitana (ove tale ente sia presente). La conferenza regionale si avvale permanentemente di un comitato tecnico paritetico composto da rappresentanti della prefettura-ufficio territoriale del Governo del comune capoluogo e da membri designati dalla regione dagli enti locali. Il comitato tecnico svolge un'azione complessiva di monitoraggio degli accordi e di raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo e con gli enti locali sui temi della sicurezza urbana.
Con il capo III, «Norme per il coordinamento tra le forze di polizia dello Stato e polizia locale», e in particolare con l'articolo 7 (Funzioni di polizia locale) si fa chiarezza su un annoso problema, ossia la competenza prevalente della polizia locale. Il personale appartenente al servizio di polizia locale, nell'ambito del territorio di appartenenza, ovvero di quello degli enti locali associati, esercita principalmente la funzione di polizia amministrativa locale, di cui all'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», che si concretizza in attività di vigilanza e controllo di funzioni amministrative di competenza dell'ente di appartenenza dell'operatore ovvero in attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali. Il personale che svolge la funzione di polizia locale, inoltre, assolve, tra gli altri servizi, quelli di tutela del consumatore, di polizia edilizia, stradale, giudiziaria e di funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e di polizia tributaria, limitatamente alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali di competenza dell'ente di appartenenza. Il servizio di polizia locale è inoltre chiamato a svolgere servizi d'ordine, di vigilanza, d'onore e quanto necessario all'espletamento delle attività istituzionali dell'ente di appartenenza; viene inoltre riconosciuto anche un ruolo già oggi svolto, ma non codificato, che è quello di essere parte del sistema di protezione civile. Infatti la polizia locale presta ausilio e soccorso in ordine a ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile.
Con l'articolo 8 (Qualifiche del personale di polizia locale) vengono individuate le qualifiche di polizia locale le quali si articolano in: a) agenti; b) agenti addetti al coordinamento di altri operatori; c) ufficiali commissari addetti al coordinamento e controllo di altri operatori; d) ufficiali commissari capo responsabili di organizzazioni complesse (a titolo indicativo, quelle costituite da più di venti addetti); e) comandanti dei corpi di polizia locale. Le qualifiche sono comprensive della qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti di polizia locale ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, o di ufficiale di polizia giudiziaria riferita agli agenti addetti al coordinamento, agli ufficiali commissari e ai comandanti, ai sensi del medesimo articolo 57, comma 1, lettera b-bis). Inoltre, l'agente o l'ufficiale di polizia locale è agente di pubblica sicurezza limitatamente all'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e, ove si renda necessario per l'espletamento del servizio, anche fuori da tale ambito. Il testo prevede poi che il legale rappresentante dell'ente di appartenenza, ossia il sindaco, il sindaco della città metropolitana o il presidente della giunta regionale, comunichi il nominativo dell'operatore e certifichi l'assolvimento di determinate condizioni al prefetto territorialmente competente, semplificando così le attuali modalità di nomina. Al comma 8 del medesimo articolo si sottolinea, poi, un principio fondamentale, cioè l'esclusività della funzione, prevedendo che gli operatori di polizia locale non possano essere destinati a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.
L'articolo 9 (Esercizio delle funzioni di polizia locale) individua i soggetti pubblici titolari della funzione di polizia locale, ossia i comuni singoli e associati, le province, le città metropolitane e le regioni, che a tal fine costituiscono corpi di polizia locale, a carattere locale o regionale, composti da almeno 18 operatori. Vi sono poi previsioni tecniche di dettaglio per gli accordi che l'autorità giudiziaria deve perfezionare per avvalersi di personale della polizia locale, anche per operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza.
All'articolo 10 (Regolamenti del servizio di polizia locale) si stabilisce che gli enti locali e gli enti di area vasta possano definire con propri regolamenti l'organizzazione dei servizi di polizia locale di propria competenza, nel rispetto dei parametri determinati dalle regioni.
Al capo IV, «Promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale», sono stabiliti le funzioni e i compiti delle regioni (articolo 11). Alle regioni viene affidato il compito di svolgere un coordinamento tra enti utile ad elevare le capacità professionali e l'offerta del servizio di polizia locale, uniformandone così la qualità sull'intero territorio della regione. Anche l'eventuale istituzione di un corpo di polizia locale regionale persegue il medesimo obiettivo, cioè, in via sussidiaria, quello di assicurare un servizio di polizia locale uniforme sull'intero territorio anche in aree e situazioni ove il servizio non potrebbe essere assicurato con l'attuale organizzazione. Compito delle regioni è quindi quello di porre dei livelli minimi di servizio, definendo i requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione dei corpi di polizia locale nonché per la qualificazione del personale.
Le regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa in materia di polizia amministrativa locale, ai sensi dell'articolo 117 secondo comma, lettera h), della Costituzione, disciplinano: le norme generali per l'ordinamento del servizio di polizia locale; le modalità per l'istituzione dei corpi di polizia locale, individuandone i requisiti minimi in sede di Conferenza regionale per la sicurezza urbana; le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi e degli strumenti informatici utili a standardizzare aspetti procedurali e di gestione dei dati; la formazione e l'aggiornamento professionale del personale; l'istituzione dell'elenco pubblico dei Comandanti dei corpi di polizia locale diviso per categoria di appartenenza e degli idonei allo svolgimento delle funzioni.
Sempre a livello regionale, all'articolo 12 viene demandata alle regioni la formazione della polizia locale. Al fine di garantire il consolidamento e l'aggiornamento delle competenze utili ad espletare nel modo più efficace il servizio di polizia locale, ogni regione promuove piani formativi iniziali e di aggiornamento del personale della polizia locale. Le regioni, anche in forma associata, definiscono i percorsi didattici idonei per la formazione in ingresso per gli agenti, gli ufficiali e i comandanti e curano piani formativi per l'aggiornamento del personale dei corpi di polizia locale, assicurando un'omogenea preparazione su tutto il territorio nazionale. Si prevede anche l'istituzione di un'accademia regionale o sovraregionale per agenti, ufficiali e comandanti, quale struttura formativa di alta specializzazione sui temi della polizia locale. Inoltre le regioni promuovono la stipulazione di apposite convenzioni con le università presenti nel territorio per l'istituzione di corsi accademici attinenti alle materie utili all'ottimale svolgimento della funzione di polizia locale.
Con l'articolo 13 (Funzioni associate di polizia locale) si affronta l'epocale trasformazione del paradigma organizzativo del servizio di polizia locale, il quale deve armonizzarsi con le altre funzioni dell'ente locale. Le regioni individuano, attraverso gli strumenti di consultazione territoriale di cui si sono dotate nel tempo, ambiti territoriali adeguati per l'esercizio della funzione di polizia locale in armonia con le altre funzioni degli enti locali e secondo i seguenti criteri generali: ponderazione delle specificità territoriali; rispetto della contiguità territoriale, salve deroghe; conseguimento di efficacia, continuità e adeguatezza del servizio; adeguato bacino demografico. Nella gestione associata si incentiva l'unione e viene previsto un regolamento per definire i contenuti essenziali del servizio e le modalità del suo svolgimento sul territorio di competenza e per individuare l'organo istituzionale cui spettano le funzioni di direzione e vigilanza.
Un'altra espressa previsione – articolo 14 (Elenchi pubblici dei comandanti dei corpi di polizia locale) – è dedicata alle figure apicali della polizia locale. Si prevede che le regioni provvedono all'istituzione e all'aggiornamento degli elenchi pubblici regionali dei comandanti dei corpi di polizia locale. Inoltre, si prevede che gli incarichi di comandante del corpo siano affidati, previo superamento di uno specifico corso formativo in presenza, con esame finale, organizzato dalle regioni, a soggetti di comprovata professionalità ed esperienza, tra coloro che sono inseriti nei suddetti elenchi pubblici e che possiedano almeno due requisiti minimi: una laurea in materie giuridiche, amministrative ed economiche e un'anzianità nell'area vigilanza di almeno cinque anni. Il medesimo articolo prevede anche una disciplina transitoria d'attuazione.
Un intero capo, il capo V, viene dedicato alle peculiarità del servizio di polizia locale, prevedendo strumenti, dotazioni e istituti propri ed espressamente dedicati.
All'articolo 15 (Armamento del personale della polizia locale) si prevede che il personale della polizia locale, nell'espletamento del servizio, porti senza licenza le armi di cui è dotato anche fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza. Si prevede altresì che i requisiti per il porto dell'arma e le sue modalità siano stabilite con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno.
All'articolo 16 (Strumenti di autotutela) si prevede che, nell'espletamento del servizio, oltre all'arma, il personale della polizia locale debba essere dotato di strumenti utili alla tutela della propria incolumità personale. A mero titolo di esempio, le regioni potranno prevedere manette (dispositivo di contenzione per bloccare i polsi di un individuo), giubbotti antitaglio, giubbotti antiproiettile, cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio, caschi e scudi di protezione e altri dispositivi utili all'autotutela dell'integrità fisica degli operatori. Si prevede poi che gli operatori della polizia locale che svolgono servizi esterni siano dotati di strumentazioni utili alla loro immediata geolocalizzazione, collegati permanentemente a centrali operative per l'eventuale assistenza, e che indossino una telecamera per la registrazione delle operazioni in caso di svolgimento di particolari servizi.
All'articolo 17 (Patente di servizio e veicoli targati polizia locale) si conferma la previsione, per legge, che la patente di servizio sia obbligatoria per condurre i veicoli in dotazione ai corpi di polizia locale. La stessa sarà poi rilasciata secondo le modalità previste dal vigente decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa frequenza di un corso teorico-pratico che prevede anche simulazioni di guida in emergenza.
Anche per i veicoli in dotazione alla polizia locale sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione, identificative dell'appartenenza alla polizia locale a norma dell'articolo 93, comma 11, del codice della strada e dell'articolo 246, comma 2, del suo regolamento di esecuzione. I veicoli potranno quindi essere condotti solo da personale in possesso della patente di servizio. Strumento fondamentale per espletare un servizio di qualità a vantaggio del territorio e dei cittadini è poi l'accesso alle banche dati pubbliche.
Con l'articolo 18 si prevede che i comandi di polizia locale possano accedere a titolo gratuito ai dati contenuti nelle banche di dati gestite dal Ministero dell'interno. Con regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, sono stabilite le procedure per l'accesso dei corpi di polizia locale ai dati di cui all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Il regolamento deve disciplinare le modalità di accesso ai dati relativi ai veicoli rubati, ai documenti di identità rubati o smarriti, alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, ai precedenti penali nonché ai provvedimenti amministrativi e penali pendenti riguardanti persone o cose. In modo speculare, i corpi e gli appartenenti alla polizia locale conferiscono al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, senza ritardo, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati nonché di quelle di polizia amministrativa, secondo modalità individuate con il citato regolamento. I servizi di polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico, della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sono esentate dal pagamento delle tasse di concessione per le licenze di esercizio di impianto radio e di videosorveglianza.
Con l'articolo 19 viene previsto l'inserimento delle polizie locali nel numero unico d'emergenza 112.
L'articolo 20 prevede che nell'ambito del Comparto funzioni locali e ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia costituita un'apposita sezione contrattuale riservata alla polizia locale. Ove compatibili, troveranno applicazione per la parte economica e funzionale le previsioni poste dal contratto collettivo nazionale delle Forze di polizia dello Stato ad ordinamento civile in vigore.
Con l'articolo 21 (Disposizioni previdenziali, assicurative e di tutela degli appartenenti alla polizia locale) si prevede che agli appartenenti alla polizia locale si applichino, in materia previdenziale, assicurativa e infortunistica, le disposizioni previste per gli appartenenti alla Polizia di Stato. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le altre Forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.
A fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione di tale previsione e nel limite di una previsione di spesa complessiva pari a 100 milioni di euro annui, il 10 per cento delle risorse annue di cui all'articolo 208 del codice della strada è devoluto da ciascun comune al finanziamento di tale spesa, secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui ai precedenti commi. Particolare tutela viene poi posta anche per i procedimenti a carico degli appartenenti alla polizia locale per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica. Continua a rimanere attribuito ai comuni il pagamento delle spese legali degli appartenenti alla polizia locale ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei loro confronti per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, sin dall'instaurazione del procedimento. Nel caso in cui l'appartenente alla polizia locale venga condannato in via definitiva in un procedimento penale in cui l'amministrazione di appartenenza aveva anticipato le spese legali, lo stesso è tenuto a rifonderle; nel caso in cui l'appartenente alla polizia locale venga assolto, anche con sentenza non definitiva, l'amministrazione rimborsa senza ritardo le spese legali sostenute dall'appartenente alla polizia locale e gli anticipa le spese eventualmente da sostenere per i gradi di giudizio successivi.
Con il capo VI (Disposizioni transitorie e finali. Modifiche di norme) viene stabilito, all'articolo 22, che le regioni adeguino la propria normativa alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore e vengono disciplinate le armonizzazioni e previsioni applicabili al personale di polizia locale già in servizio all'entrata in vigore della legge, comprese quelle che riguardano l'obiettori di coscienza. All'articolo 23, invece, sono elencate le necessarie abrogazioni e modificazioni legislative conseguenti alle previsioni della legge. A mero titolo di esempio è prevista l'abrogazione della legge n. 65 del 1986 oltre a un consistente numero di modifiche e adeguamenti alla normativa speciale.
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
PRINCÌPI GENERALI
Art. 1.
(Oggetto)
1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, le forme di coordinamento tra lo Stato e le regioni nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.
2. La presente legge reca altresì disposizioni per la polizia locale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
3. I comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base degli accordi di cui all'articolo 6, concorrono a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità.
4. La presente legge si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, nonché con la disposizione di cui all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, nell'ambito delle linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, ai fini della presente legge si intende per:
a) funzione di polizia locale: l'insieme delle attività degli organi di polizia locale dirette all'attuazione della sicurezza urbana;
b) servizio di polizia locale: il servizio pubblico non economico dipendente dall'ente locale per esercitare la funzione di polizia locale in modo efficiente, efficace e con continuità operativa;
c) personale appartenente al servizio di polizia locale: il personale assegnato al servizio di polizia locale in via continuativa, che assicura l'esercizio della funzione di polizia locale nell'ambito delle attribuzioni stabilite dall'ordinamento legislativo;
d) soggetto titolare della funzione di polizia locale: la regione, il comune e gli altri enti locali, diversi dal comune, che svolgono la funzione di polizia locale di cui sono titolari a mezzo di servizio appositamente organizzato.
Capo II
POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA
Art. 3.
(Regolamenti di polizia urbana)
1. I consigli comunali adottano, ai sensi dell'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nel rispetto della legislazione statale e regionale, il regolamento di polizia urbana, che costituisce uno degli strumenti per realizzare le politiche locali di sicurezza indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge, prevedendo gli obblighi e i divieti necessari per migliorare le condizioni di vita nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.
2. Ferma restando la competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, i regolamenti di polizia urbana sono finalizzati a prevenire e contrastare i fenomeni di degrado urbano e possono prevedere obblighi e divieti:
a) per assicurare l'uso e il mantenimento del suolo pubblico, la piena fruizione dello spazio pubblico, il decoro urbano, la tutela della quiete pubblica e la tranquillità della vita delle persone;
b) per prevenire e rimuovere le condizioni ambientali e sociali che possono favorire l'insorgere di fenomeni dannosi alle popolazioni locali sotto il profilo della criminalità e dell'emergenza igienico-sanitaria.
Art. 4.
(Scambio di informazioni per il sistema di sicurezza urbana)
1. Ai fini dell'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza urbana, i comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato, anche al di fuori degli accordi di cui all'articolo 5, si scambiano informazioni sui principali aspetti delle attività di propria competenza e, in particolare, a fini di prevenzione, sui fenomeni che sono potenzialmente generatori di degrado e di insicurezza e sulle loro tendenze evolutive. Allo scopo di favorire lo scambio delle informazioni con modalità telematica, i medesimi soggetti adottano piattaforme digitali tra loro compatibili, anche attraverso l'interconnessione con le centrali operative territoriali tra loro collegate.
2. I comuni capoluogo, le province, le città metropolitane e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, effettuano una raccolta e una mappatura dei principali indicatori di degrado e di potenziale allarme sociale presenti nei rispettivi territori, trasmettono tali elaborazioni al Ministero dell'interno e, previo nulla osta statale, elaborano i dati di tali analisi.
Art. 5.
(Accordi in materia di politiche integrate per la sicurezza)
1. Gli accordi in materia di politiche integrate per la sicurezza prevedono azioni volte a integrare le politiche locali per la sicurezza poste in essere dagli enti locali e dalle regioni con la responsabilità e con la competenza esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza.
2. I comuni, anche in forma associata, le province, le città metropolitane e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, possono stipulare accordi territoriali che, anche attraverso il coinvolgimento delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, consentano la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza urbana, nei seguenti ambiti di intervento:
a) scambio informativo e realizzazione di sistemi informativi integrati;
b) interconnessione, a livello regionale e tra i capoluoghi di regione, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle Forze di polizia dello Stato e regolamentazione per l'utilizzo in comune di sistemi tecnologici di sicurezza finalizzati al controllo delle aree e delle attività comportanti rischio;
c) collaborazione tra le Forze di polizia dello Stato e le polizie locali, secondo le rispettive competenze, ai fini del controllo del territorio anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza e delle eventuali altre attività;
d) formazione e aggiornamento professionali integrati tra operatori della polizia locale, delle Forze di polizia dello Stato e altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche integrate per la sicurezza;
e) promozione e governo delle collaborazioni con le associazioni di cittadini non armati per lo sviluppo di politiche e interventi locali di sicurezza urbana ovvero per prevenire e contenere situazioni di disagio sociale.
3. Gli accordi di cui al comma 1 possono altresì riguardare i seguenti campi di intervento:
a) cooperazione per la partecipazione ad iniziative e progetti promossi dall'Unione europea;
b) cooperazione in ordine alla riqualificazione e al risanamento di edifici dismessi o di aree urbane degradate;
c) comunicazione pubblica ai fini della promozione di una cultura del dialogo e della legalità;
d) ogni altra attività ritenuta funzionale alla realizzazione delle politiche integrate di sicurezza.
4. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e adeguatezza, possono stipulare accordi con lo Stato nei campi di intervento di cui ai commi 2 e 3.
Art. 6.
(Raccordo istituzionale per l'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza)
1. I soggetti che hanno stipulato gli accordi di cui all'articolo 5 procedono, con cadenza almeno semestrale, in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla verifica dello stato di attuazione degli accordi stessi.
2. In relazione ai risultati riscontrati in seguito alla verifica, i soggetti che hanno stipulato gli accordi di cui all'articolo 5 adottano le iniziative necessarie al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi prefissati negli accordi stessi.
3. È istituita presso ogni regione una conferenza regionale per la sicurezza urbana.
4. Il Ministro dell'interno, sentito il Presidente della giunta regionale, convoca, con cadenza almeno semestrale, la conferenza regionale per la sicurezza urbana. La conferenza è presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato ed è composta dal Presidente della regione o da un suo delegato, dal prefetto del capoluogo della regione, dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia e dal sindaco della città metropolitana, ove tale ente sia costituito. Il Ministro dell'interno, sentito il Presidente della giunta regionale, può nominare con proprio decreto ulteriori componenti della conferenza.
5. La conferenza regionale per la sicurezza urbana si avvale permanentemente di un comitato tecnico paritetico composto da rappresentanti delle prefetture-uffici territoriali del Governo della regione e da membri designati dalla regione e dagli enti locali. Il comitato tecnico svolge un'azione complessiva di monitoraggio degli accordi e di raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo e con gli enti locali sui temi della sicurezza urbana.
Capo III
NORME PER IL COORDINAMENTO TRA LE FORZE DI POLIZIA DELLO STATO E LA POLIZIA LOCALE
Art. 7.
(Funzioni di polizia locale)
1. Il personale che svolge servizio di polizia locale, nell'ambito del territorio di appartenenza, ovvero di quello degli enti associati o convenzionati, esercita:
a) funzioni di polizia amministrativa locale;
b) funzioni di polizia edilizia dirette al controllo del rispetto delle norme in materia urbanistica ed edilizia al fine di garantire la tutela della qualità urbana e rurale;
c) funzioni di tutela del consumatore;
d) funzioni di polizia ambientale e ittico-venatoria che consistono nell'espletamento di funzioni tecniche di controllo in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché di vigilanza sull'esercizio dell'attività ittico-venatoria;
e) funzioni di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
f) funzioni di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
g) funzioni di pubblica sicurezza, al fine di collaborare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 1 aprile 1981, n. 121, nell'ambito delle attribuzioni previste dall'articolo 54 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con l'autorità di pubblica sicurezza e con le forze di polizia.
h) funzioni di vigilanza sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;
i) funzioni di polizia tributaria limitatamente alle materie e ai servizi di competenza dell'ente d'appartenenza;
l) funzioni attinenti alla gestione di servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta;
m) funzioni di soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni;
n) funzioni di supporto alle attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;
o) compiti di segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici;
p) funzioni di informazione, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali o comunque richiesti da autorità competenti;
q) funzioni attinenti alla predisposizione di servizi, nonché di collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni.
2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere e), f), m), p) e q), sono esercitate sull'intero territorio provinciale o metropolitano del comune di appartenenza.
3. Le funzioni di polizia amministrativa locale spettano ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni per quanto di competenza, secondo quanto disposto dalla legge statale o regionale in attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Sono comunque fatte salve, fino all'adozione di una loro diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.
4. Le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni competono ai comuni, alle città metropolitane e alle province, avvalendosi dei corpi di polizia locale.
5. Le funzioni di polizia locale sono svolte dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni secondo le competenze stabilite per legge.
Art. 8.
(Qualifiche del personale della polizia locale)
1. Le qualifiche del personale appartenente al servizio di polizia locale si articolano in:
a) agenti;
b) agenti/sottufficiali addetti al coordinamento di altri operatori;
c) ufficiali addetti al coordinamento e controllo;
d) ufficiali responsabili di organizzazioni complesse;
e) comandanti dei corpi di polizia locale.
2. Le qualifiche di cui al comma 1 sono conferite dal sindaco o dal presidente della provincia o della città metropolitana all'atto dell'assunzione in ruolo o dei successivi avanzamenti di carriera.
3. Le qualifiche di cui al comma 1 sono comprensive della qualità di:
a) agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti di polizia locale ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, o di ufficiale di polizia giudiziaria riferita ai comandanti, ai responsabili di area, agli addetti al coordinamento e controllo e agli addetti al controllo ai sensi della lettera b-bis) del comma 1 del citato articolo 57 del medesimo codice, introdotta dall'articolo 23, comma 9, della presente legge;
b) agente di pubblica sicurezza limitatamente all'ambito territoriale dell'ente di appartenenza o degli enti associati, nonché, quando necessario per lo svolgimento del servizio, anche fuori da tale ambito;
c) agente di polizia tributaria, limitatamente alle attività di vigilanza relative ai tributi locali.
4. Al fine del conferimento dell'incarico da parte dell'ente di appartenenza, l'operatore di polizia locale deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) assenza di procedimenti penali in corso;
d) non aver riportato alcuna condanna a pena detentiva;
e) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
f) non avere reso dichiarazione di obiezione di coscienza ovvero avere revocato la stessa con le modalità previste dalla normativa vigente;
g) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati;
h) non essere stato destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;
i) essere in possesso dei requisiti psicofisici e di età analoghi a quelli previsti per l'accesso alla Polizia di Stato.
5. Il prefetto conferisce al personale della polizia locale, su indicazione del sindaco, del presidente della provincia o del presidente della città metropolitana, la qualità di agente di pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione dopo aver accertato che sussistano le condizioni indicate al comma 4.
6. Il prefetto dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di uno dei requisiti di cui al comma 4 e conseguentemente decadono le qualifiche di cui al comma 2.
7. Il comandante è responsabile verso il sindaco, il presidente della giunta provinciale o il sindaco della città metropolitana dell'attuazione delle direttive e dei provvedimenti adottati dall'ente in riferimento alla sicurezza urbana e al servizio di polizia locale. È responsabile in via esclusiva della disciplina, dell'addestramento, della formazione e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti alla polizia locale. Gli operatori della polizia locale sono tenuti ad eseguire le disposizioni impartite dai superiori gerarchici nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
8. Al personale appartenente al servizio di polizia locale competono esclusivamente le funzioni e i compiti previsti dalla presente legge, dalle leggi regionali e dal regolamento del rispettivo corpo. Distacchi e comandi possono essere autorizzati esclusivamente per finalità riferite alle funzioni di polizia locale e purché l'operatore rimanga soggetto alla disciplina dell'organizzazione di appartenenza; la mobilità esterna tra enti diversi è consentita previo nulla osta delle amministrazioni interessate.
9. Con decreto del Ministero dell'interno, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti la foggia delle uniformi, i distintivi di grado, omogenei a quelli previsti per le forze di polizia dello Stato, nonché le livree dei veicoli in dotazione alla polizia locale, valide su tutto il territorio nazionale.
Art. 9.
(Esercizio delle funzioni di polizia locale)
1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, i comuni singoli e associati, le città metropolitane e le province sono titolari delle funzioni di polizia locale. A tale fine costituiscono corpi di polizia locale, a carattere municipale, intercomunale, provinciale o metropolitano.
2. Il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco della città metropolitana, il presidente dell'ente in forma associativa fra enti locali, nell'esercizio delle funzioni di competenza, vigilano sul funzionamento del servizio di polizia locale.
3. In materia di polizia amministrativa locale, fatto salvo quanto previsto ai sensi del comma 1, resta ferma la potestà legislativa regionale secondo quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera h), e quarto comma, della Costituzione. Tale competenza si esercita anche in ordine ai requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione, anche in forma associata, dei corpi di polizia locale.
4. L'autorità giudiziaria, anche in base ad appositi accordi con il sindaco o il presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana, può avvalersi del personale della polizia locale. In tal caso il personale della polizia locale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria.
5. Qualora l'autorità giudiziaria, ai sensi del comma 4, disponga, con proprio provvedimento, che il personale della polizia locale svolga per determinate e specifiche indagini attività al di fuori del territorio di competenza, eventuali spese aggiuntive conseguenti alla missione stessa sono poste immediatamente a carico del Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, nell'esercizio delle attività derivanti dagli accordi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della presente legge, il personale della polizia locale dipende dalla competente autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto delle intese intercorse e per il tramite del comandante del corpo di polizia locale.
7. Durante il servizio sono ammesse operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza, di iniziativa dei singoli, esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.
8. Ferma restando la disciplina regionale per le missioni del personale della polizia locale nel territorio regionale per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale, possono essere effettuate missioni esterne al territorio regionale esclusivamente:
a) per finalità di collegamento o di rappresentanza;
b) per soccorso in caso di calamità e disastri, d'intesa fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni;
c) in ausilio delle altre polizie locali, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipula di appositi accordi fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni.
Art. 10.
(Regolamenti del servizio di polizia locale)
1. Fermi restando i compiti e le funzioni gestionali del Comandante di polizia locale, i comuni, le province e le città metropolitane definiscono con propri regolamenti l'organizzazione dei servizi di polizia locale di propria competenza, nel rispetto dei parametri determinati dalle regioni stesse. Ogni ente, in cui è istituito un servizio di polizia locale, deve assicurare che lo stesso sia organizzato con modalità tali da garantirne l'efficienza e l'efficacia. Il servizio di polizia locale non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi, né essere posto alle dipendenze del responsabile di un diverso settore amministrativo, costituendo struttura apicale dell'ente.
2. I regolamenti adottati dagli enti locali ai sensi del comma 1 sono comunicati alla regione e al Ministero dell'interno per il tramite del prefetto competente per territorio.
Capo IV
PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO TRA I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
Art. 11.
(Funzioni e compiti delle regioni)
1. La funzione di polizia locale e la potestà delle regioni in materia di polizia locale sono esercitate nel rispetto delle norme e dei princìpi della presente legge. La finalità della legislazione regionale è l'attuazione di un efficace coordinamento tra enti, utile ad elevare le capacità professionali e ad assicurare l'uniformità dell'offerta del servizio di polizia locale sull'intero territorio della regione.
2. Al fine di definire requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione dei corpi di polizia locale, nonché per la qualificazione del personale, le regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa in materia di polizia amministrativa locale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, disciplinano:
a) le norme generali per l'ordinamento del servizio di polizia locale;
b) la tipologia e l'obbligo di forme associative, anche su base provinciale, affinché il servizio di polizia locale venga svolto senza soluzione di continuità temporale e con adeguati standard quantitativi e qualitativi, definiti in conferenza regionale per la sicurezza urbana di cui all'articolo 6, comma 3. I corpi di polizia locale, oltre a garantire efficienza ed efficacia nello svolgimento di tutte le funzioni di cui all'articolo 7, nella fascia oraria diurna, dovranno garantire nelle ore serali/notturne, e in particolare nella fascia oraria dalle ore 20 alle ore 8, almeno un servizio di pronto intervento in materia di polizia stradale e infortunistica stradale adeguato quantitativamente e qualitativamente alle esigenze del territorio di competenza;
c) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi e degli strumenti informatici utili a standardizzare aspetti procedurali e di gestione dei dati per l'ottimale svolgimento della funzione di polizia locale;
d) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale di nuova assunzione e di quello già in servizio, mediante la promozione di strutture formative per la polizia locale, in concorso con gli enti locali e con le forze di polizia dello Stato;
e) l'istituzione dell'elenco pubblico dei Comandanti dei corpi di polizia locale diviso per categoria di appartenenza e degli idonei allo svolgimento delle funzioni, di cui al successivo articolo 14 della presente legge, stabilendone i requisiti e le procedure per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione.
Art. 12.
(Formazione per la polizia locale)
1. Al fine di garantire il consolidamento e l'aggiornamento delle competenze utili a svolgere nel modo più efficace il servizio di polizia locale, ogni regione promuove piani formativi iniziali e di aggiornamento del personale della polizia locale. Le regioni, anche in forma associata, definiscono i percorsi didattici idonei per la formazione iniziale per gli agenti, gli ufficiali e i comandanti e curano la predisposizione di piani formativi per l'aggiornamento del personale dei corpi di polizia locale.
2. Le regioni assicurano l'istituzione di un'accademia regionale o sovraregionale per la formazione degli agenti e degli ufficiali. Presso l'accademia si svolgono i percorsi di formazione iniziale e di qualificazione. Il Dipartimento di pubblica sicurezza-Polizia di Stato garantisce ad ufficiali e comandanti alta formazione professionale attraverso percorsi che assicurino omogenea preparazione su tutto il territorio nazionale. L'Accademia regionale e gli istituti della Polizia di Stato assicurano i corsi di aggiornamento.
3. Le regioni promuovono la stipulazione di convenzioni con le università presenti nel territorio per l'istituzione di corsi accademici attinenti alle materie utili all'ottimale svolgimento della funzione di polizia locale, che comprendono discipline e scienze penalistiche, criminologiche, tecnico-investigative, amministrativistiche, psicologiche e sociologiche.
Art. 13.
(Funzioni associate di polizia locale)
1. Le regioni individuano gli ambiti territoriali adeguati per l'esercizio della funzione di polizia locale in armonia con le altre funzioni degli enti locali e secondo i seguenti criteri generali:
a) ponderazione delle specificità territoriali;
b) rispetto della contiguità territoriale, salve deroghe;
c) conseguimento dell'efficacia, continuità e adeguatezza del servizio, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 11, comma 2, lettera b), della presente legge;
d) adeguato bacino demografico.
2. Nella gestione associata della funzione di polizia locale, al servizio di polizia locale deve essere conferito l'insieme delle funzioni individuate all'articolo 7.
3. Le regioni incentivano la gestione associata della funzione di polizia locale attraverso le unioni di comuni. Negli atti costitutivi delle forme associative stabili deve essere prevista l'adozione di un regolamento per definire i contenuti essenziali del servizio e le modalità di svolgimento nel territorio di competenza nonché per individuare l'organo istituzionale cui spettano le funzioni di direzione e di vigilanza.
4. Le regioni promuovono politiche volte a favorire il raggiungimento dei requisiti organizzativi per l'istituzione di corpi di polizia locale intercomunale in forma associata, con un numero minimo di operatori stabilito con deliberazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le funzioni della polizia locale sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni con popolazione inferiore ad un numero di abitanti stabilito con deliberazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. In fase di prima attuazione ed entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni, le province, le città metropolitane e le associazioni di enti locali, potranno sviluppare piani assunzionali, avendone la disponibilità finanziaria, anche in deroga ai vincoli normativi specifici, finalizzati al raggiungimento di minimi standard quantitativi e qualitativi, previsti dal precedente comma 4 del presente articolo e dall'articolo 11, comma 2, lettera b), della presente legge.
Art. 14.
(Elenchi pubblici dei comandanti dei corpi di polizia locale)
1. Le regioni provvedono all'istituzione e all'aggiornamento degli elenchi pubblici regionali dei comandanti dei corpi di polizia locale di cui all'articolo 8, comma 1, e degli idonei allo svolgimento della funzione. È consentita l'iscrizione in più elenchi regionali.
2. L'incarico di comandante, individuato ai sensi della vigente normativa per l'accesso al pubblico impiego, può essere attribuito solo a personale di comprovata formazione ed esperienza con riferimento ai compiti specifici e alla dimensione del corpo, tra coloro che sono inseriti negli elenchi di cui al comma 1, e che abbiano i seguenti requisiti minimi:
a) titolo di studio laurea in materie giuridiche, amministrative ed economiche;
b) anzianità nell'area vigilanza di almeno cinque anni.
3. L'idoneità di cui al comma 1 del presente articolo si consegue previo superamento di uno specifico corso formativo in presenza, con esame finale, organizzato dalle regioni e disciplinato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. In sede di prima attuazione della presente legge sono considerati idonei:
a) i comandanti dei corpi di polizia municipale e i responsabili dei servizi di polizia locale di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, che siano inquadrati nella categoria D del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali;
b) i dirigenti di polizia locale.
5. L'inserimento in un elenco pubblico regionale dei Comandanti dei Corpi di polizia locale abilita l'iscritto a partecipare a concorsi o selezioni di cui al precedente comma 2 del presente articolo anche nelle altre regioni, aventi gli stessi requisiti di iscrizione nell'elenco.
6. Le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Capo V
STRUMENTI, DOTAZIONI E ISTITUTI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
Art. 15.
(Armamento del personale della polizia locale)
1. Il personale della polizia locale porta senza licenza le armi di cui è dotato anche fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza.
2. Le modalità di porto dell'arma di cui al comma 1 del presente articolo sono stabilite con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresì stabiliti:
a) i requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento delle armi;
b) i casi di revoca o di sospensione dell'affidamento stesso;
c) il numero e la tipologia delle armi in dotazione individuale e di reparto, compresi gli strumenti di autodifesa, individuati in relazione al tipo di servizio e con caratteristiche analoghe a quelle in uso alle Forze di polizia dello Stato;
d) le modalità di tenuta e di custodia delle armi;
e) i criteri per l'addestramento all'uso delle armi anche presso i poligoni di tiro autorizzati.
Art. 16.
(Strumenti di autotutela)
1. L'elenco degli strumenti di autotutela e le modalità di utilizzo sono stabiliti con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il personale della polizia locale, nello svolgimento del servizio, oltre all'arma, deve essere dotato di strumenti utili alla tutela della propria incolumità personale.
3. Gli operatori della polizia locale nello svolgimento di servizi esterni possono essere dotati di strumentazioni di geolocalizzazione e videoregistrazione delle attività.
Art. 17.
(Patente di servizio e veicoli targati polizia locale)
1. La patente di servizio è obbligatoria per condurre i veicoli in dotazione ai corpi di polizia locale.
2. La patente di servizio è rilasciata secondo le modalità previste con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dal comma 2 dell'articolo 139 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La patente di servizio è rilasciata previa frequenza di un corso teorico-pratico che prevede anche simulazioni di guida in emergenza ed è valida in tutto il territorio nazionale. La validità della patente di servizio è subordinata alla validità della patente civile posseduta dall'appartenente alla polizia locale.
3. Al personale della polizia locale di nuova assunzione è rilasciata la patente prevista dal comma 1 del citato articolo 139 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando:
a) presti servizio presso un corpo o servizio di polizia locale;
b) abbia conseguito una delle patenti di guida previste dall'articolo 116, comma 3, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
c) abbia partecipato e concluso con profitto l'apposito corso teorico-pratico di cui al comma 2.
4. Agli appartenenti alla polizia locale in servizio da più di un anno alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano conseguito una delle patenti di guida previste dall'articolo 116, comma 3, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è rilasciata di diritto la patente di servizio di cui al comma 1 del presente articolo. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni comunicano al prefetto competente per territorio i nominativi degli appartenenti alla polizia locale in servizio da più di un anno e privi della patente di cui al comma 1, affinché il prefetto rilasci loro tale patente entro tre mesi dalla comunicazione.
5. Ai veicoli in dotazione alla polizia locale sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione, identificative della appartenenza alla polizia locale ai sensi dell'articolo 93, comma 11, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'articolo 246, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Tali veicoli possono essere condotti solo da personale in possesso della patente di servizio di cui al comma 1 ed essere utilizzati solo per i servizi di istituto. Essi sono esentati dal pagamento dei pedaggi autostradali.
Art. 18.
(Accesso alle banche di dati pubbliche utili allo svolgimento del servizio di polizia locale)
1. I servizi di polizia locale possono accedere a titolo gratuito ai dati contenuti nelle banche di dati gestite dal Ministero dell'interno.
2. Mediante regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure per l'accesso dei servizi di polizia locale ai dati di cui all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come da ultimo modificato dall'articolo 23, comma 3, della presente legge. Il regolamento deve assicurare l'accesso ai dati relativi ai veicoli rubati, ai documenti di identità rubati o smarriti, alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, alle licenze di polizia, ai precedenti penali e di polizia nonché ai provvedimenti amministrativi e penali pendenti riguardanti persone o cose.
3. I servizi di polizia locale trasmettono senza ritardo al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e di repressione dei reati nonché di quelle di polizia amministrativa, secondo modalità individuate con il regolamento di cui al comma 2.
4. I servizi di polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico, della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Sono altresì esentati dal pagamento delle tasse di concessione per le licenze di esercizio di impianto radio e di videosorveglianza.
Art. 19.
(Numero unico di emergenza 112)
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposto e disciplinato il collegamento tra il numero unico d'emergenza 112 e le sale operative dei corpi di polizia locale.
Art. 20.
(Disposizioni in materia di contrattazione)
1. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
«1-quater. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale, anche dirigenziale, della polizia locale è disciplinato secondo autonome disposizioni ordinamentali».
2. In sede di contrattazione sono adottate apposite misure in grado di valorizzare le specificità delle strutture di polizia locale e l'articolazione funzionale del relativo personale. Al fine di tenere conto delle specificità delle professionalità presenti nelle strutture della polizia locale e delle attività da esse svolte, nell'ambito del Comparto funzioni locali e ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono costituite apposite sezioni: una per il personale dirigenziale e una per quello non dirigenziale, con costituzione di autonomo e separato fondo.
3. Al personale della polizia locale è garantita un'adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione di specifici collegi elettorali, in conformità all'articolo 42, comma 10, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. Al fine di garantire le specificità della polizia locale e della relativa articolazione funzionale, nel rispetto dei princìpi dettati dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione integrativa per la polizia locale è basata su una quota di salario accessorio definita dal contratto collettivo nazionale del lavoro, anche utilizzando fonti di finanziamento aggiuntive derivanti da entrate a specifica destinazione.
5. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ognuno in base alla propria competenza, definiscono un codice di comportamento della polizia locale in armonia, per quanto compatibile, con il codice in vigore per le Forze di polizia dello Stato.
Art. 21.
(Disposizioni previdenziali, assicurative e di tutela degli appartenenti alla polizia locale)
1. Agli appartenenti alla polizia locale si applicano, in materia previdenziale, assicurativa e infortunistica disposizioni definite per la categoria. Si applica la disciplina vigente per le altre Forze di polizia dello Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.
2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una specifica classe di rischio per il personale della polizia locale, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato, ed è stabilita una nuova disciplina in materia di infortuni sul lavoro e di assenze per malattia degli appartenenti alla polizia locale, in conformità a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, nel limite di quota parte delle risorse indicate al comma 5.
3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i trattamenti pensionistici e i requisiti per l'accesso alla pensione degli appartenenti alla polizia locale, in conformità a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, nel limite di quota parte delle risorse indicate al comma 5.
4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le speciali elargizioni e i riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari, in conformità a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, nel limite di quota parte delle risorse indicate al comma 5.
5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di spesa complessiva pari a 120 milioni di euro annui, si provvede fino a 100 milioni mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'8 per cento delle risorse annue di cui all'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da parte di ciascun comune, secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui al presente articolo, e per 20 milioni mediante ricorso alle risorse di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
6. Nei procedimenti a carico degli appartenenti alla polizia locale per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Continua a rimanere attribuito ai comuni il pagamento delle spese legali degli appartenenti alla polizia locale nel caso di procedimenti di responsabilità civile o penale promossi nei loro confronti per fatti o atti direttamente connessi allo svolgimento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, fin dall'instaurazione del procedimento. Nel caso in cui l'appartenente alla polizia locale sia condannato in via definitiva in un procedimento penale per cui l'amministrazione di appartenenza aveva anticipato le spese legali, lo stesso è tenuto a rifonderle. Nel caso in cui l'appartenente alla polizia locale venga assolto, anche con sentenza non definitiva, l'amministrazione rimborsa senza ritardo le spese legali sostenute dall'appartenente alla polizia locale e gli anticipa le spese eventualmente da sostenere per i gradi di giudizio successivi, ferma restando la ripetizione di tali spese qualora intervenga condanna con sentenza definitiva.
Capo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.
MODIFICHE DI NORME
Art. 22.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale della polizia locale sono attribuite le qualifiche di cui al comma 2 dell'articolo 8 anche nei casi in cui la qualifica di agente di pubblica sicurezza non sia stata richiesta dall'ente di appartenenza.
3. Il personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che ha esercitato il diritto di obiezione di coscienza e che non intende revocarla, è trasferito ad altro servizio dell'ente di appartenenza, entro un anno dalla medesima data, conservando la categoria e la posizione economica in godimento alla data del trasferimento.
4. Al personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge spetta la patente di servizio alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 17, comma 4.
5. In sede di prima applicazione della presente legge, la qualifica di ufficiale è attribuita al personale dei servizi di polizia locale inquadrato nella categoria D del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli enti locali e al personale dei medesimi servizi avente qualifica dirigenziale.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, la qualifica di addetto al coordinamento può essere attribuita al personale dei servizi di polizia locale inquadrato nella categoria C del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli enti locali, individuato, previa selezione, dall'ente di appartenenza sulla base delle specifiche esigenze organizzative.
7. Le amministrazioni comunali dei comuni che, in attuazione della presente legge, procedono all'associazione degli esistenti corpi e servizi di polizia locale, entro tre mesi dalla costituzione dei corpi di polizia locale associati, convocano le organizzazioni sindacali rappresentative e la rappresentanza sindacale unitaria per procedere a uniformare il salario accessorio degli appartenenti a tali corpi, assicurando comunque un trattamento economico almeno pari a quello già in godimento. Il presente comma si applica anche in caso di corpi di polizia locale associati già esistenti i cui appartenenti non beneficino di un salario accessorio uniformato.
8. Al fine di procedere agli adempimenti di cui al presente articolo, i comuni possono usufruire delle entrate derivanti dagli articoli 16 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dall'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
9. I servizi di polizia locale sono autorizzati a mantenere le dotazioni e l'uso delle proprie uniformi storiche per lo svolgimento di particolari servizi di rappresentanza.
Art. 23.
(Abrogazione e modificazione di norme)
1. La legge 7 marzo 1986, n. 65, è abrogata.
2. Al primo comma dell'articolo 30 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: «ed ai Corpi armati dello Stato» sono inserite le seguenti: «nonché ai corpi di polizia locale limitatamente all'assolvimento dei propri compiti d'istituto».
3. Alla legge 1o aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma dell'articolo 9 è inserito il seguente: «L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai servizi di polizia locale»;
b) al secondo comma dell'articolo 20, le parole: «e del Corpo forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare e dal comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo».
4. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 12 è sostituita dalla seguente:
«e) ai corpi di polizia locale;»;
b) all'articolo 208 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-ter. Una quota pari all'8 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata al finanziamento del fondo per gli appartenenti alla polizia in materia infortunistica, assicurativa, previdenziale e relativamente ad altre particolari tutele assistenziali, ovvero per l'adeguamento degli standard minimi quantitativi e qualitativi dei corpi di polizia locale disposti dalla normativa regionale».
5. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli appartenenti alla polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico, della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;
b) al comma 1-bis, le parole: «ivi indicato» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121,»;
c) alla rubrica, la parola: «municipale» è sostituita dalla seguente: «locale».
6. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 636, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nei corpi di polizia locale»;
b) all'articolo 2098, comma 1, lettera b), dopo le parole: «Corpo forestale dello Stato,» sono inserite le seguenti: «per l'assunzione in un corpo di polizia locale».
7. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «delle Forze armate e di Polizia» sono inserite le seguenti: «dello Stato e della polizia locale».
8. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «e soccorso pubblico» sono inserite le seguenti: «, nonché agli appartenenti alla polizia locale».
9. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) i comandanti e gli ufficiali della polizia locale»;
b) al comma 2, lettera b), le parole: «, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli operatori della polizia locale».
10. All'articolo 1, comma 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e della polizia municipale» sono soppresse.