PDL 1086

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1086

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MIELE, SASSO, LATINI, LOIZZO, ZINZI

Modifica del comma 83-bis dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di esonero dall'insegnamento per i docenti che svolgono funzioni vicarie nelle istituzioni scolastiche affidate in reggenza

Presentata il 12 aprile 2023

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Onorevoli Colleghi! – La riforma 1.3 «Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico» costituisce uno specifico obiettivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia, definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con decisione di esecuzione del Consiglio che ha recepito la proposta della Commissione europea.
Tale riforma discende da una stringente indicazione europea che impone la revisione e l'armonizzazione della distribuzione delle istituzioni scolastiche a livello regionale. Purtroppo, per un effetto distorsivo della norma alcune istituzioni scolastiche, pur essendo divenute autonome, non hanno potuto beneficiare dell'attribuzione di un dirigente scolastico stabile in quanto tali incarichi sono affidati con cadenza triennale e, quindi, alcuni hanno una durata superiore alla previsione normativa. Questo ha comportato un ulteriore e massivo ricorso all'istituto della reggenza che rappresenta una misura eccezionale motivata da esigenze specifiche e contingenti.
La reggenza costituisce una grave disfunzione organizzativa nella gestione del personale scolastico da parte dei dirigenti scolastici e non contribuisce al miglioramento del sistema di istruzione e formazione, incidendo, di conseguenza, in modo negativo sulla qualità del servizio presso le istituzioni scolastiche sprovviste di tali figure in modo stabile.
Tali criticità risultano ancor più gravi nei territori disagiati, nelle isole e nelle comunità montane laddove le difficoltà dei trasferimenti rendono impossibile al dirigente scolastico il controllo adeguato degli istituti più distanti dalla sede principale di impiego.
Per ovviare, almeno parzialmente, a questo problema e alle numerose inefficienze che esso causa, la presente proposta di legge intende assicurare l'esonero dalla docenza per i vicari del dirigente scolastico, ovvero per quei docenti che assicurano le funzioni amministrative e organizzative nelle sedi affidate in reggenza.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 83-bis è sostituito dal seguente:

«83-bis. Dall'anno scolastico 2023/2024, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza possono altresì chiedere all'ufficio scolastico regionale competente, nel limite massimo di uno nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, tra i docenti individuati ai sensi del comma 83 del presente articolo, e dell'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative, organizzative e didattiche».

Art. 2.

1. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 1, è autorizzata la spesa nel limite di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

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