PROGETTO DI LEGGE
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1070
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
LACARRA, GIANASSI, UBALDO PAGANO, SERRACCHIANI, SIMIANI, ASCANI, MANZI, MARINO
Disposizioni concernenti il riconoscimento delle università della terza età e il finanziamento della loro attività
Presentata il 31 marzo 2023
Onorevoli Colleghi! – Il numero delle persone anziane aumenta sempre più nel nostro Paese così come nel resto del mondo. È necessario pertanto far sì che la cosiddetta «terza età» venga sostenuta non solo dal punto di vista fisico-sanitario, ma anche dal punto di vista socio-culturale. Si ritiene che, se si darà sempre più attenzione a questo ultimo aspetto, presumibilmente ci sarà anche una riduzione delle spese sanitarie e verrà riconosciuta un'utilità fondamentale agli anziani, ossia quella di vivere la terza età con serenità, affrontando i problemi che essa comporta. Tra questi non sentirsi esclusi dalla vita attiva e dalla partecipazione alla vita sociale e culturale, con prevedibili benefìci anche da un punto di vista psico-fisico e sanitario.
Lo psicanalista Karl Gustav Jung, più di sessant'anni fa, sosteneva che accanto alle scuole dei giovani devono esserci anche le scuole degli adulti e degli anziani. La formazione deve essere continua e permanente per tutti al fine di garantire cultura e preparazione ad ogni età.
Le università della terza età sono scuole di formazione non formali che si sono rapidamente diffuse in tutta Italia su base volontaria. Esse svolgono uno dei compiti più nobili a favore degli adulti-anziani, aiutandoli a superare la solitudine e le difficoltà che la loro condizione comporta, a sentirsi attivi e protagonisti nell'ambito della società.
Per tali ragioni si propone che le associazioni denominate «università della terza età», come già avviene in altri Stati europei, ottengano un riconoscimento formale dallo Stato e dalle università presenti nel territorio.
A tale fine è necessario che anche in Italia le università della terza età siano tutelate con legge per distinguerle dalle numerose associazioni similari, proprio per la grande valenza sociale e culturale che esse rappresentano nell'intero territorio nazionale.
La presente proposta di legge introduce misure per il riconoscimento, le agevolazioni fiscali e il sostegno finanziario delle attività rivolte all'educazione permanente degli adulti, al fine di valorizzare le esperienze già acquisite e di stimolare, altresì, lo sviluppo di nuove opportunità formative sempre più qualificate.
L'articolo 1 definisce innanzitutto le università della terza età come libere associazioni o enti culturali riconosciuti e operanti nel settore, senza fini di lucro, aventi finalità culturali con ordinamenti autonomi disciplinati da propri statuti e regolamenti, ne descrive gli obiettivi principali e le riconosce in conformità ai princìpi costituzionali.
L'articolo 2 prevede l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, per l'erogazione di contributi pubblici in favore delle università della terza età, disciplinando le modalità di richiesta ed erogazione degli stessi.
L'articolo 3 sancisce l'autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria delle università della terza età.
L'articolo 4 istituisce un albo nazionale delle università della terza età e determina i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo.
L'articolo 5 reca norme per la qualificazione delle attività didattiche delle università della terza età, mentre l'articolo 6 estende a tali enti le agevolazioni fiscali previste per le organizzazioni di volontariato e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
L'articolo 7 prevede che il Ministero dell'università e della ricerca attraverso campagne informative rivolte ai comuni e ai cittadini promuove la conoscenza delle opportunità di formazione offerte dai corsi delle università della terza età e delle loro finalità.
L'articolo 8 reca, infine, la copertura finanziaria.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizione, riconoscimento e finalità)
1. Le università della terza età, comunque denominate, sono libere associazioni o enti culturali riconosciuti e operanti nel settore, senza fini di lucro, aventi finalità culturali con ordinamenti autonomi disciplinati da propri statuti e regolamenti. Esse svolgono un compito di valenza socio-pedagogica in favore degli adulti e degli anziani con obiettivi di formazione permanente di tali soggetti e di abbattimento delle barriere intergenerazionali.
2. Lo Stato, in conformità ai princìpi costituzionali, promuove e riconosce l'istituzione e le attività delle università della terza età, comunque denominate, al fine di favorire:
a) la più ampia diffusione della cultura per il pieno sviluppo della personalità dei cittadini;
b) l'inserimento degli anziani nella vita socio-culturale delle comunità in cui risiedono;
c) l'accesso a opportunità educative e formative lungo l'intero arco della vita;
d) lo sviluppo e la formazione dell'autonomia progettuale e intellettuale dei soggetti, con particolare riguardo agli adulti-anziani, per accrescere la consapevolezza dell'esercizio dei loro diritti e delle loro responsabilità e favorire una politica di solidarietà;
e) lo stimolo allo studio della condizione degli adulti e degli anziani nonché la sensibilizzazione socio-culturale del territorio per una sempre maggiore integrazione sociale dei soggetti nel dialogo intergenerazionale.
Art. 2.
(Contributi pubblici)
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'università e della ricerca con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, destinato all'erogazione di contributi alle università della terza età istituite o gestite da associazioni, istituzioni e fondazioni culturali, società cooperative, enti locali e università.
2. Le domande di ammissione ai contributi di cui al comma 1 devono essere presentate al Ministero dell'università e della ricerca entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
3. Le domande di cui al comma 2 devono contenere:
a) il bilancio di previsione delle entrate e delle uscite con una descrizione del programma da realizzare nel corso dell'anno accademico, contenente la previsione delle risorse finanziarie ritenute necessarie per lo svolgimento dell'attività didattica, ivi comprese le rette individuali degli iscritti e l'indicazione delle strutture ricettive disponibili;
b) la documentazione attestante l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 e il possesso dei requisiti richiesti;
c) copia del bilancio consuntivo delle entrate e delle uscite dell'anno precedente, corredata dalla copia dei programmi, delle dispense e dei sussidi didattici eventualmente prodotti e contenente la documentazione relativa ai corsi svolti e alla frequenza di ciascun corso.
4. I contributi di cui al presente articolo sono destinati alla realizzazione dei programmi di cui al comma 3 e non possono essere utilizzati per altre finalità.
5. In caso di mancata o parziale attuazione dei programmi finanziati a valere sui contributi di cui al presente articolo, ovvero in caso tali risorse siano destinate a finalità diverse rispetto a quelle per cui è stato assegnato il contributo, il Ministero dell'università e della ricerca provvede al recupero totale o parziale del contributo stesso.
6. I contributi di cui al presente articolo sono erogati entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione delle domande di cui al medesimo articolo, nella seguente misura:
a) fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le docenze e le attività integrative connesse alle materie dei corsi;
b) fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la pubblicazione dei programmi, delle dispense e di altro materiale didattico.
7. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca i contributi di cui al comma 1 sono erogati, nella misura di cui al comma 6, ai soggetti iscritti all'albo nazionale istituito ai sensi dell'articolo 4 sulla base del numero dei soci iscritti e degli alunni frequentanti.
Art. 3.
(Autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria)
1. Le università della terza età hanno ordinamenti autonomi e adottano propri statuti e regolamenti che disciplinano gli organi, le funzioni, le competenze, le procedure e le modalità di funzionamento.
2. Le università della terza età hanno autonomia gestionale, organizzativa e didattica nella scelta dei corsi di insegnamento e dei relativi docenti, nel rispetto dei princìpi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari.
3. Lo statuto e i regolamenti sono adottati dagli organi competenti dell'università della terza età a maggioranza assoluta dei componenti.
4. L'autonomia finanziaria e contabile delle università della terza età è esercitata, per quanto compatibile, ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168. In aggiunta alle entrate previste dal citato articolo 7 della legge n. 178 del 1989 il Ministero dell'università e della ricerca assicura contributi annuali ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della presente legge.
5. Le università della terza età sono tenute alla compilazione di un bilancio annuale elaborato da un professionista abilitato.
Art. 4.
(Albo nazionale delle università della terza età)
1. Le università della terza età, di cui all'articolo 3, sono riconosciute attraverso l'iscrizione a un albo nazionale appositamente istituito. L'iscrizione all'albo costituisce condizione per l'accesso ai contributi nazionali.
2. Per l'iscrizione all'albo nazionale le università della terza età devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere sede nel territorio nazionale;
b) avere adottato un regolare atto costitutivo o statuto;
c) operare senza fine di lucro;
d) svolgere l'attività didattica da almeno due anni e secondo le modalità di cui all'articolo 5;
e) far svolgere l'attività didattica a soggetti in possesso di laurea, a docenti e a liberi professionisti;
f) aderire a una federazione o a un'associazione di università a carattere nazionale riconosciute dai Ministeri competenti.
3. Esclusivamente le università della terza età regolarmente iscritte all'albo di cui al comma 1 possono beneficiare dei contributi erogati a qualsiasi titolo dalle amministrazioni centrali, dalle regioni e dagli enti locali, nonché stipulare eventuali convenzioni per avvalersi di strutture pubbliche e personale dipendente delle stesse per lo svolgimento di attività e di progetti nazionali, europei e internazionali.
Art. 5.
(Attività didattica)
1. Per poter accedere ai contributi le università della terza età devono prevedere cicli didattici costituiti da almeno dodici lezioni.
2. I docenti delle materie scientifiche, storiche e letterarie devono essere in possesso di laurea attinente alle materie dei rispettivi corsi.
3. Al termine dell'anno accademico l'università della terza età può rilasciare un attestato di frequenza ai corsi che, in ogni caso, non può assumere valore legale.
4. L'attestato di frequenza di cui al comma 3 può, nel rispetto delle disposizioni vigenti, costituire attestato di credito ai fini dell'iscrizione a scuole o università pubbliche e private.
Art. 6.
(Agevolazioni fiscali)
1. Alle università della terza età e alle associazioni o federazioni che le gestiscono, sono riconosciute ed estese tutte le agevolazioni fiscali previste per le organizzazioni di volontariato e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Art. 7.
(Campagna informativa)
1. Il Ministero dell'università e della ricerca promuove, per il triennio 2024-2026, una campagna informativa rivolta ai comuni e ai cittadini per diffondere la conoscenza delle opportunità di formazione offerte dai corsi delle università della terza età e delle loro finalità.
Art. 8.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.