PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 03
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 13
Parere Commissione: 14
PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE
Titolo I | Titolo I |
Capo I | Capo I |
Articolo 1 | Articolo 1 |
Articolo 2 | Articolo 2 |
Articolo 3 | Articolo 3 |
Capo II | Capo II |
Articolo 4 | Articolo 4 |
Titolo II | Titolo II |
Capo I | Capo I |
Articolo 5 | Articolo 5 |
Articolo 6 | Articolo 6 |
Articolo 7 | Articolo 7 |
Articolo 8 | Articolo 8 |
Articolo 9 | Articolo 9 |
Capo II | Capo II |
Articolo 10 | Articolo 10 |
Articolo 11 | Articolo 11 |
Articolo 12 | Articolo 12 |
Capo III | Capo III |
Articolo 13 | Articolo 13 |
Titolo III | Titolo III |
Capo I | Capo I |
Articolo 14 | Articolo 14 |
Articolo 15 | Articolo 15 |
Articolo 16 | Articolo 16 |
Articolo 17 | Articolo 17 |
Capo II | Capo II |
Articolo 18 | Articolo 18 |
Titolo IV | Titolo IV |
Articolo 19 | Articolo 19 |
Titolo V | Titolo V |
Articolo 20 | Articolo 20 |
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1038-75-A
DISEGNO DI LEGGE
1038
presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(
GIORGETTI
)
Delega al Governo per la riforma fiscale
Presentato il 23 marzo 2023
e
PROPOSTA DI LEGGE
75
d'iniziativa dei deputati
MARATTIN, ENRICO COSTA
Delega al Governo per la riforma fiscale
Presentata il 13 ottobre 2022
NOTA: La VI Commissione permanente (Finanze), il 5 luglio 2023, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 1038. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge n. 75 si veda il relativo stampato.
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1038 e rilevato che:
sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
il disegno di legge, composto da 20 articoli, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni e di alcuni principi e criteri direttivi di delega; in particolare, il comma 2 dell'articolo 1 prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi, ove suscettibili di produrre effetti nei confronti degli enti territoriali alla Conferenza unificata che esprimerà un parere; al riguardo, si valuti l'opportunità, al fine di evitare incertezze applicative, di specificare puntualmente i principi e i criteri direttivi la cui attuazione richiede il coinvolgimento della Conferenza unificata; alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 andrebbe meglio specificato in cosa consista il «trattamento particolare» per gli atti di trasferimento o di destinazione di beni e diritti in favore di persone con disabilità; alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 si valuti l'opportunità di specificare «i livelli di protezione dei diritti stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea» ai quali il diritto tributario nazionale si dovrà adeguare; il principio di delega di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 13 («previsione di una disciplina generale per la gestione dei casi di crisi irreversibile del rapporto concessorio in materia di giochi pubblici») appare in realtà costituire un oggetto di delega; in proposito si ricorda che il paragrafo 1, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dall'oggetto della delega; le medesime considerazioni valgono per il principio di delega di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 («rivedere le procedure amministrative per la gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti di cui all'articolo 62-quater e 62-quater.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504»); per quanto concerne i principi di delega di cui alla lettera c) («la razionalizzazione e il coordinamento sistematico delle disposizioni vigenti in materia di vendita senza autorizzazione e di acquisto da persone non autorizzate alla vendita, applicate ai tabacchi lavorati») del comma 2 dell'articolo 18 (in materia di delega per il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e di altre imposte indirette), ai numeri 1) («razionalizzazione delle fattispecie penali») e 3) («razionalizzazione delle disposizioni sulla custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose confiscate») della lettera b) del comma 3 del medesimo articolo 18 (in materia di delega per la revisione dell'apparato sanzionatorio applicabile alla violazione della normativa doganale) e alla lettera b) («coordinamento sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento ed attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1») del comma 1 dell'articolo 19 (in materia di delega per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici), si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale chiarisce che le deleghe di riordino normativo, come quelle cui si riferiscono i principi richiamati, concedono al legislatore delegato «un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante» (sentenza n. 61 del 2020); il comma 2 dell'articolo 20, tra le altre cose, prevede che la copertura finanziaria dei decreti legislativi attuativi possa essere assicurata anche attraverso «compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, trasmessi alle Camere prima di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri»; al riguardo andrebbe in particolare approfondito se si intenda fare riferimento a decreti legislativi già emanati ed entrati in vigore, come appare preferibile, alla luce dei principi della legislazione contabile, ovvero a schemi di decreto legislativo trasmessi alle Camere e non ancora definitivamente adottati;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
il comma 4 dell'articolo 1 prevede che qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari sugli schemi di decreto legislativo trasmesso dal Governo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di novanta giorni (cosiddetto «tecnica dello scorrimento»); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta «una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa»; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);
il comma 6 dell'articolo 1 prevede che il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi; si tratta di una formulazione che, sia pure non priva di precedenti, il Comitato ha costantemente ritenuto non idonea ad individuare in modo inequivoco il termine ultimo per l'emanazione dei decreti legislativi integrativi e correttivi; risulta infatti preferibile fare riferimento all'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati di modo che il termine per l'esercizio della delega volta all'emanazione di disposizioni integrative e correttive a ciascuno dei decreti legislativi adottati scada, in modo inequivoco, ventiquattro mesi dopo l'entrata in vigore di ciascuno di questi ultimi; alla luce di quanto esposto, peraltro, si valuti altresì l'opportunità, con riferimento al termine della delega per la codificazione tributaria di cui all'articolo 19, comma 2, termine individuato in «dodici mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 6», di sostituire il rinvio mobile ad un termine che potrebbe risultare di difficile individuazione in termini univoci con una scadenza temporale precisa;
la lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 contempla fra i principi e criteri direttivi specificamente individuati dall'articolo in esame, quello relativo alla revisione e razionalizzazione degli incentivi fiscali alle imprese; del pari, la successiva lettera e) annovera, tra i princìpi e criteri direttivi in materia di incentivi alle imprese, anche quello di rivedere la fiscalità di vantaggio nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato; ciò premesso, si segnala che è all'esame del Senato il disegno di legge S. 571 che reca la delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, si valuti pertanto l'opportunità di un coordinamento tra i due testi;
il testo originario del provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di impatto della regolamentazione;
formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti condizioni:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a:
sostituire all'articolo 1, comma 6, le parole: «dell'ultimo dei» con le seguenti: «di ciascuno dei»;
individuare un termine temporale preciso per l'esercizio della delega di cui all'articolo 19, comma 2, evitando il «rinvio mobile» al termine di cui all'articolo 1, comma 6;
il Comitato osserva altresì:
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 1, lettera e); dell'articolo 3, comma 1, lettera a); dell'articolo 14, comma 2, lettera d); dell'articolo 18, comma 2, lettera c) e comma 3, lettera b) numeri 1 e 3; dell'articolo 19, comma 1, lettera b) e dell'articolo 20, comma 2;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 4 e l'articolo 9, comma 1, lettere d) ed e).
Il Comitato approva la proposta di parere.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1038, al quale è stata abbinata la proposta di legge C. 75 Marattin, quale risultante dalle proposte emendative approvate, recante delega al Governo per la riforma fiscale;
rilevato che:
il disegno di legge, a seguito dell'esame svolto dalla Commissione Finanze, consta di 20 articoli divisi in cinque titoli, e delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, indicando i princìpi e criteri direttivi generali e specifici cui deve attenersi la stessa;
in particolare, il titolo I contiene, agli articoli da 1 a 4, i princìpi generali e i tempi di esercizio della delega nonché i princìpi e i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente, con particolare riguardo alla disciplina dell'interpello;
il titolo II, composto dagli articoli da 5 a 13, concernente i tributi, rappresenta la parte più ampia della delega ed è articolato in tre capi, relativi rispettivamente ai princìpi di delega per la riforma delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP, alla riforma delle imposte indirette e alla disciplina dei giochi;
il titolo III, composto dagli articoli da 14 a 18, attiene alla disciplina delle procedure di definizione dell'imponibile, all'accertamento, alla riscossione e al contenzioso, nonché al quadro sanzionatorio;
i titoli IV e V, composti rispettivamente dall'articolo 19 e dall'articolo 20, riguardano, rispettivamente, i princìpi e i criteri direttivi relativi al riordino della normativa tributaria e alla codificazione e le disposizioni finanziarie;
ritenuto che:
per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
il disegno di legge è riconducibile alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
per quanto riguarda il rispetto degli altri princìpi costituzionali:
il disegno di legge di delega legislativa contiene un'enunciazione di princìpi e criteri direttivi per la riforma fiscale e fissa il termine di ventiquattro mesi per l'emanazione dei decreti legislativi attuativi, conformemente a quanto previsto dall'articolo 76 della Costituzione ai sensi del quale l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti;
assumono rilievo, inoltre, l'articolo 23 della Costituzione, in base al quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge, e l'articolo 53 della Costituzione, che individua i due princìpi fondamentali che ispirano il sistema di imposizione fiscale: il principio di capacità contributiva e il principio di progressività;
in particolare, la Corte costituzionale ha considerato il principio di contribuzione secondo la capacità contributiva come «un armonico e specifico sviluppo del principio di eguaglianza contenuto nell'articolo 3» (sentenza n. 155 del 1963) ed ha definito la capacità contributiva come «l'idoneità del soggetto all'obbligazione d'imposta, desumibile dal presupposto economico cui l'imposizione è collegata, presupposto che consiste in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di legittimità costituzionale sotto il profilo della loro arbitrarietà o irrazionalità» (ex plurimis, sentenza n. 42 del 1992);
con riferimento invece al principio di progressività, la Corte costituzionale ha affermato che lo stesso si riferisce «al sistema tributario nel suo complesso e non ai singoli tributi, dal momento che il principio stesso, se inteso come crescita dell'aliquota correlata con l'ammontare del reddito, non può che aver riguardo al rapporto diretto fra imposizione e reddito personale complessivo del contribuente» (sentenza n. 159 del 1985, ma già affermato ex multis nella sentenza 12 del 1960), precisando inoltre che «nella molteplicità e varietà di imposte, attraverso le quali viene ripartito fra i cittadini il carico tributario, non tutti i tributi si prestano, dal punto di vista tecnico, all'adattamento al principio della progressività» (sentenza n. 128 del 1966),
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminato il disegno di legge recante delega al governo per la riforma fiscale (C.1038 Governo e C. 75 Marattin), nel testo risultante dall'esame delle proposte emendative;
premesso che:
l'articolo 9 detta principi e criteri direttivi riferiti alla modifica del diritto societario, anche con riguardo alla liquidazione ordinaria e alle disposizioni del codice civile in materia di bilancio;
l'articolo 13 delega il Governo al riordino delle disposizioni in materia di giochi pubblici, con la finalità esplicita di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché con l'indicazione di princìpi e criteri direttivi volti al contrasto del gioco illegale, delle infiltrazioni criminali nell'offerta di gioco, dell'evasione o elusione fiscale, nonché al riordino del vigente sistema sanzionatorio;
l'articolo 16 detta princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale della riscossione, prevedendo anche la riforma della disciplina della responsabilità dell'agente della riscossione e la riduzione dei tempi di avvio delle azioni cautelari ed esecutive;
l'articolo 17 reca princìpi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e dell'organizzazione dei processi tributari;
l'articolo 18 reca princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali;
in particolare, il medesimo articolo 18 al comma 2, lettera b) delega il Governo ad introdurre l'illecito di «sottrazione» all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati e su prodotti fiscalmente equiparabili a essi;
l'articolo 19, reca principi e i criteri direttivi relativi al riordino della normativa tributaria mediante la redazione di testi unici, con l'obiettivo della codificazione della normativa fiscale,
rilevato che:
all'articolo 17, comma 1, lettera b), appare opportuno precisare che ci si riferisce alla giustizia tributaria di merito, per non determinare interferenze tra la delega e la disciplina del processo civile telematico dettata per il giudizio innanzi alla Corte di cassazione (oggetto anche di obiettivo PNRR);
all'articolo 18, comma 1, lettera a), n. 3, appare opportuno precisare il riferimento alle sanzioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in quanto il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale può essere valorizzato solo come modello organizzativo dell'ente, ma non incidere sulla responsabilità penale del singolo;
all'articolo 18, comma 1, lettera b), n. 1, appare opportuno che la causa speciale di non punibilità ivi prevista sia delimitata, nel senso di prevedere l'assoluta impossibilità di far fronte al pagamento, e di prevedere che non dipenda da scelte dell'ente debitore (che può essere diverso dal soggetto punibile); in ogni caso occorre escludere l'applicazione di questa causa di non punibilità nei casi in cui a monte c'è una condotta fraudolenta: in giurisprudenza infatti è ammessa solo per i reati che consistono in un omesso versamento;
all'articolo 18, comma 1, lettera b), n. 2, appare opportuno integrare la previsione distinguendo in relazione ai tempi e alle modalità di definizione, tra effetti estintivi del reato e altri effetti premiali,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni per le ragioni espresse in premessa, dovrebbe valutarsi l'opportunità:
all'articolo 17, comma 1, lettera b), appare opportuno precisare che ci si riferisce alla giustizia tributaria di merito;
all'articolo 18, comma 1, lettera a), n. 3, appare opportuno precisare il riferimento alle sanzioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
sostituire l'articolo 18, comma 1, lettera b), n. 1, con il seguente: «1) attribuire specifico rilievo all'ipotesi di assoluta impossibilità di far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al soggetto stesso o da scelte gestionali dell'ente debitore, in ogni caso con esclusione dei reati connotati da frode»;
all'articolo 18, comma 1, lettera b), n. 2, sostituire le parole da «ai fini» fino alla fine con le seguenti: «distinguendo, in relazione ai tempi e alle modalità di definizione, tra effetti estintivi del reato e altri effetti premiali».
PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)
La III Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1038, recante delega al Governo per la riforma fiscale, modificato nel corso dell'esame in sede referente, cui è abbinata la proposta di legge C. 75 Marattin e altri;
preso atto che l'articolo 3 reca i princìpi e criteri direttivi di delega per la riforma del sistema fiscale con riferimento agli aspetti internazionali e sovranazionali del sistema tributario;
apprezzata, in particolare, la disposizione di cui al comma 1, lettera b), che intende assicurare la coerenza dell'ordinamento interno con le raccomandazioni OCSE nell'ambito del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), ovvero la strategia volta, da un lato, a contrastare le politiche di pianificazione fiscale aggressiva messe in atto dalle imprese multinazionali, dall'altro, ad evitare lo spostamento di base imponibile dai Paesi ad alta fiscalità verso altri con pressione fiscale bassa o nulla;
valutata positivamente la norma di cui al comma 1, lettera c), che prevede la revisione della disciplina della residenza fiscale, allo scopo di renderla coerente con la migliore prassi internazionale e con le Convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni;
apprezzata altresì la disposizione di cui al comma 1, lettera d), che delega il Governo a promuovere una maggiore competitività sul piano internazionale del sistema di imposizione sul reddito, anche attraverso la concessione di incentivi all'investimento o al trasferimento di capitali in Italia per la promozione di attività economiche sul territorio italiano;
valutata positivamente la norma di cui alla lettera d-bis), introdotta nel corso dell'esame in sede referente, che, nel disporre il recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 sull'imposizione minima globale, prevede l'introduzione, di un'imposta minima nazionale in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1038 Governo e abb., recante delega al Governo per la riforma fiscale;
premesso che il provvedimento in esame conferisce al Governo deleghe legislative per la revisione del sistema tributario, da esercitare attraverso l'emanazione di uno o più decreti legislativi, adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3, nonché degli ulteriori principi e criteri direttivi specifici indicati negli articoli da 4 a 19;
considerato che, come evidenziato nella relazione tecnica riferita al testo iniziale del disegno di legge, non risulta possibile procedere ex ante alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai singoli decreti attuativi delle deleghe conferite, in considerazione della complessità della materia trattata e del carattere particolarmente ampio dei predetti principi e criteri direttivi;
osservato che, in tale quadro, le disposizioni di cui agli articoli 1, commi da 2 a 6, e 20, individuano una pluralità di presidi volti ad assicurare la copertura finanziaria dei provvedimenti attuativi delle deleghe conferite, da un lato disponendo in prima istanza che dall'attuazione delle deleghe di cui agli articoli da 2 a 19 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dall'altro prevedendo un meccanismo di copertura strutturato su più livelli conseguenziali;
rilevato che tale meccanismo di copertura, disciplinato dall'articolo 20, comma 3, prevede, in primo luogo, modalità di compensazione interne a ciascun decreto legislativo emanato in attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento in esame ovvero l'utilizzo delle risorse del Fondo per interventi in materia fiscale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrate in base alla procedura prevista dal comma 5 del citato articolo 1, rinviando, da ultimo, alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che subordina l'emanazione dei decreti legislativi da cui scaturiscano nuovi o maggiori oneri alla preventiva entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, ovvero alla compensazione di eventuali oneri con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi precedentemente trasmessi alle Camere;
rilevata, a tale riguardo, la necessità di riformulare il comma 1 dell'articolo 20, recante la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del presente provvedimento, nel senso di precisare che, qualora non fosse possibile in sede di esercizio delle deleghe assicurare tale neutralità, resta fermo quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo 20, che individua i diversi meccanismi volti a garantire la compensazione degli effetti finanziari prodotti dai singoli decreti legislativi, laddove il precedente comma 2, richiamato dalla disposizione in esame, si limita a definire il contenuto delle relazioni tecniche di cui ciascuno schema di decreto attuativo dovrà essere corredato;
considerato che, in ragione della particolare ampiezza delle deleghe conferite dal provvedimento in esame e della possibilità che gli eventuali oneri derivanti dal loro esercizio siano determinati al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi, è particolarmente rilevante che il Parlamento possa esercitare un'approfondita verifica degli effetti derivanti dai provvedimenti attuativi delle deleghe medesime, tanto con riferimento alla loro copertura finanziaria quanto con riferimento ai loro effetti sulla pressione tributaria, che, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, non dovrà incrementarsi rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente;
rilevata, a tal fine, la necessità di precisare, all'articolo 1, comma 3, che gli schemi dei decreti legislativi di attuazione delle deleghe conferite dal presente provvedimento, qualora ritrasmessi alle Camere nei casi in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, devono essere assegnati anche alle Commissioni competenti per i profili finanziari, in linea con quanto già previsto al comma 2, secondo periodo, del medesimo articolo 1, con riferimento alla prima trasmissione dei medesimi schemi di decreto;
rilevata, altresì, l'esigenza di riformulare il comma 2, primo periodo, del medesimo articolo 1, al fine di prevedere che la relazione tecnica di cui ciascuno schema di decreto legislativo dovrà essere corredato, in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 17, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, rechi anche l'indicazione degli effetti di ciascuno schema sulla pressione tributaria a legislazione vigente, conseguentemente allineando a tale riformulazione il dettato del comma 2 dell'articolo 20;
segnalata, infine, l'opportunità di specificare, all'articolo 1, comma 1, che i principi e i criteri direttivi specifici cui dovrà comunque attenersi il Governo nell'esercizio della delega conferita ai sensi del medesimo articolo 1 sono quelli indicati negli articoli da 4 a 18, e non anche quelli di cui all'articolo 19, ivi richiamato, che reca, invece, oggetti di delega autonomi, concernenti la redazione di testi unici e la codificazione della materia tributaria,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: per materia aggiungere le seguenti: e per i profili finanziari.
All'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: comma 3.
e con le seguenti condizioni:
All'articolo 1, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: da 4 a 19 con le seguenti: da 4 a 18.
All'articolo 1, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: Gli schemi dei decreti legislativi fino a: sono trasmessi con le seguenti: Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono corredati di relazione tecnica, redatta ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che indica altresì gli effetti che ne derivano sul gettito, anche per i tributi degli enti territoriali e per la relativa distribuzione territoriale, e sulla pressione tributaria a legislazione vigente, nonché della relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione e sono trasmessi.
Conseguentemente, all'articolo 20, comma 2, sostituire le parole da: di cui all'articolo 1, comma 2 fino alla fine del comma medesimo con le seguenti: fornisce le indicazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
La VII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1038 e l'abbinata proposta di legge C. 75 Marattin, recante delega al Governo per la riforma fiscale, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente
premesso che:
il disegno di legge, a seguito dell'esame svolto dalla Commissione Finanze, consta di 20 articoli articolati in cinque titoli, e delega il Governo ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, indicando i princìpi e criteri direttivi generali e specifici cui deve attenersi la stessa;
il titolo I contiene i princìpi generali e i tempi di esercizio della delega nonché i principi e i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente, con particolare riguardo alla disciplina dell'interpello;
il titolo II, concernente i tributi, rappresenta la parte più ampia della delega ed è articolato in tre capi, relativi rispettivamente ai principi di delega per la riforma delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP, alla riforma delle imposte indirette e alla disciplina dei giochi;
il titolo III attiene alla disciplina delle procedure di definizione dell'imponibile, all'accertamento, alla riscossione e al contenzioso, nonché al quadro sanzionatorio;
i titoli IV e V riguardano, rispettivamente, i princìpi e i criteri direttivi relativi al riordino della normativa tributaria e alla codificazione e le disposizioni finanziarie;
evidenziato che:
l'articolo 5 reca i princìpi e i criteri direttivi per la revisione dell'Imposta sulle persone fisiche – Irpef disponendo la revisione e la graduale riduzione dell'Irpef, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva di transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica:
fra i princìpi e i criteri direttivi si prevede, fra l'altro, che si tenga conto anche degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica e della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente nonché di rigenerazione urbana e rifunzionalizzazione edilizia valutando anche le esigenze di tutela, manutenzione e conservazione dei beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
con particolare riguardo ai redditi di lavoro autonomo tra i princìpi e criteri direttivi si prevede, tra le altre cose, alla lettera f) la semplificazione e la razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni stabilendo la riduzione delle ritenute operate sui compensi degli esercenti arti o professioni che si avvalgono in via continuativa e rilevante dell'opera di dipendenti o di altre tipologie di collaboratori, al fine di evitare l'insorgere di sistematiche situazioni creditorie;
alla lettera g-bis) del comma 1, inserita nel corso dell'esame in sede referente, si prevede, inoltre, l'adozione di misure volte a favorire la permanenza in Italia di studenti ivi formati, anche mediante la razionalizzazione degli incentivi per il rientro in Italia di persone ivi formate occupate all'estero;
con riferimento ai redditi diversi si prevede, fra l'altro, alla lettera h) l'introduzione di una disciplina sulle plusvalenze conseguite, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, dai collezionisti di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione nonché, in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative;
evidenziato che:
l'articolo 6 reca i princìpi e i criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti. In sintesi, si prevede, oltre alla semplificazione dell'allineamento tra valori civilistici e fiscali, un doppio binario IRES: accanto all'aliquota ordinaria (attualmente pari al 24%) si dispone la riduzione della stessa aliquota per le imprese che, entro i due periodi d'imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito, impieghino risorse in investimenti e in nuove assunzioni, a patto che gli utili non siano distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa;
l'articolo 7 recante i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'IVA dispone la ridefinizione dei presupposti dell'imposta in modo da renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea prevedendo, tra l'altro, la riduzione dell'aliquota dell'IVA all'importazione di opere d'arte;
rilevata l'opportunità di sostenere, anche con misure incentivanti di natura fiscale, il comparto dei beni e dei consumi culturali e di tenere conto di tale finalità sia nella definizione dei principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti, che nella previsione dei princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'IVA,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di:
a) all'articolo 6, comma 1, lettera a), consentire la riduzione dell'aliquota IRES ivi prevista anche agli utili destinati a finalità culturali, comprese la conservazione e la valorizzazione di immobili culturali non costituenti beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
b) all'articolo 7, comma 1, lettera e):
estendere la riduzione dell'aliquota dell'IVA, oltre che all'importazione di opere d'arte e alle cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione anche agli interventi di conservazione, tutela e manutenzione dei beni culturali sottoposti al vincolo ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
ridurre e armonizzare l'aliquota dell'IVA per i consumi culturali e di opere dell'ingegno;
introdurre meccanismi di detrazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi culturali.
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», come risultante dalle proposte emendative approvate (C. 1038 Governo e abb.);
considerato che l'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, che rientra tra le priorità individuate nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza;
preso atto con favore che l'articolo 5 elenca i principi e i criteri direttivi per la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalità, con particolare riguardo, tra l'altro, agli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica e della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente, nonché a misure volte a favorire la propensione a stipulare assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
sottolineata l'importanza dell'articolo 12, recante i princìpi e i criteri direttivi per l'attuazione della delega con riferimento alle accise e alle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, che riguardano, tra l'altro, la rimodulazione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici, sull'energia elettrica e sul teleriscaldamento in modo da tener conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto e con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e dell'inquinamento atmosferico, nonché la rimodulazione della tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica al fine di incentivare l'utilizzo di quelli più compatibili con l'ambiente;
evidenziato che, nell'ambito della citata revisione delle disposizioni in materia di accisa e di imposte indirette sui consumi, rientra la progressiva soppressione o rimodulazione, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, di alcune delle agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente dannosi, che risultano particolarmente impattanti per l'ambiente;
segnalato che all'articolo 14, recante i principi e i criteri direttivi relativi alla revisione generale degli adempimenti tributari, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali, si prevede il potenziamento di strumenti e modelli organizzativi che favoriscano la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni, anche al fine di facilitare e accelerare l'individuazione degli immobili non censiti e degli immobili abusivi;
rilevato infine che, nell'ambito del riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, si prevede l'affidamento in custodia dei beni sequestrati, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero la possibilità di affidarli ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, anche per finalità di protezione civile o di tutela ambientale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La IX Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» (C. 1038 Governo e abb.);
valutato favorevolmente l'articolo 10, comma 1, lettera g-bis), che prevede, tra i princìpi e i criteri direttivi relativi ai tributi indiretti, il riordino delle tasse automobilistiche, anche nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione del prelievo, valutando l'eventuale e progressivo superamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a carico del settore delle tasse automobilistiche;
condivise altresì le disposizioni del provvedimento volte a ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti con nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi digitali, nell'ottica di un cambiamento culturale nei rapporti tra fisco e contribuente,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione,
esaminato il provvedimento recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» (C. 1038 Governo e abb.) come modificato nel corso dell'esame in sede referente;
preso atto con favore che l'articolo 2 individua i principi generali cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, tra cui lo stimolo della crescita economica, la prevenzione, il contrasto e la riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscale, la razionalizzazione e la semplificazione del sistema tributario e la revisione degli adempimenti dichiarativi e di versamento per i contribuenti;
sottolineata l'importanza dell'articolo 6 che reca i princìpi e i criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti prevedendo, in particolare, tra l'altro, la riduzione dell'aliquota IRES o, in alternativa, analoghi incentivi fiscali, nel caso in cui sia impiegata in investimenti qualificati, in nuove assunzioni o in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili;
ricordato l'articolo 7 che reca i princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'IVA prevedendo una ridefinizione dei presupposti dell'imposta in modo da renderli più aderenti alla normativa europea, la revisione della disciplina delle operazioni esenti, la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote IVA, la revisione della disciplina della detrazione, la razionalizzazione della disciplina del gruppo IVA;
preso altresì atto con favore dell'articolo 8 che stabilisce principi e criteri direttivi specifici volti al graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e l'istituzione di una sovraimposta, determinata secondo le medesime regole dell'IRES;
evidenziato l'articolo 9 che prevede ulteriori criteri e principi direttivi affinché con l'esercizio della delega si provveda a disciplinare i redditi delle imprese che accedono agli istituti disciplinati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, rivedere il regime delle società non operative, razionalizzare e semplificare i criteri di determinazione del reddito d'impresa, attraverso la revisione della disciplina dei costi parzialmente deducibili e il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese, rivedere la fiscalità di vantaggio alle imprese nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno;
ricordato l'articolo 10 che specifica i princìpi e i criteri direttivi specifici relativi ai tributi indiretti diversi dall'IVA, quali l'imposta di registro e l'imposta di bollo;
preso atto che l'articolo 12 reca i princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della delega con riferimento alle accise e alle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, tra i quali: la rimodulazione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici, sull'energia elettrica e sul teleriscaldamento in modo da tener conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto; la promozione della produzione di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili; la rimodulazione della tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica per incentivare l'uso di quelli più compatibili con l'ambiente intervenendo inoltre sulle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici, con particolare riferimento ai sussidi ambientalmente dannosi;
sottolineato che la revisione delle accise sui combustibili fossili nonché quella dei sussidi ambientalmente dannosi, tra i quali il gasolio agricolo e quello destinato all'autotrasporto, dovrebbero assicurare la neutralità degli impatti su famiglie e imprese, anche mediante la contestuale adozione di opportuni incentivi e sostegni, al fine di non ingenerare ulteriori impatti inflazionistici derivanti dai prezzi dell'energia,
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PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1038, recante delega al Governo per la riforma fiscale, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;
preso atto, per quanto concerne le norme di interesse della XI Commissione, che l'articolo 5, che contiene i principi e i criteri direttivi in materia di IRPEF, prevede, per gli aspetti generali, che nel riordino delle agevolazioni si deve tenere conto delle relative finalità, tra cui viene indicata quella di favorire lo stabile inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età;
osservato, quindi, che il medesimo articolo 5, con riferimento ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, tra i principi e criteri direttivi, indica la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dall'imponibile salvaguardando specifiche finalità, tra cui la mobilità sostenibile, l'attuazione della previdenza complementare, l'incremento dell'efficienza energetica, dell'assistenza sanitaria, della solidarietà sociale e della contribuzione agli enti bilaterali;
considerato che il predetto articolo 5 prevede inoltre la possibilità di consentire la deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfetizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso, la possibilità del contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori, l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata, sui premi di produttività, l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e sui redditi riferibili alla percezione della tredicesima mensilità;
rilevato che il citato articolo 5, per quanto riguarda il lavoro autonomo, nell'ottica di semplificazione e razionalizzazione, prevede in particolare: il concorso alla formazione del reddito di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti; l'allineamento del trattamento fiscale degli immobili strumentali, nonché di quelli a uso promiscuo; la riduzione delle ritenute operate sui compensi, nel caso in cui ci si avvalga di dipendenti e collaboratori; la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali;
osservato che l'articolo 6, al comma 1, lettera a), prevede, tra i principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti, la riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o in nuove assunzioni o in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione;
osservato che l'articolo 8, che stabilisce principi e criteri direttivi specifici volti a realizzare il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive, indicando le priorità di attuazione dell'intervento, prevede che gli interventi normativi effettuati in attuazione di tale disposizione non devono generare aggravi di alcun tipo sui redditi di lavoro dipendente e di pensione;
segnalato che l'articolo 15, che indica principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'attività di accertamento, prevede, tra i principi e criteri direttivi specifici, l'introduzione, in attuazione del principio di economicità dell'azione amministrativa, di specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere che effettuano attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi in materia tributaria e previdenziale, anche al fine di minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1038 Governo e abbinata, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», quale risultante dalle proposte emendative approvate;
sottolineato, in particolare, che l'articolo 2 del provvedimento, recante princìpi e criteri direttivi di carattere generale, delega il Governo a stimolare, attraverso l'efficientamento della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, la natalità e a sostenere le famiglie, specialmente quelle in cui sono presenti persone con disabilità, e i giovani al di sotto dei trent'anni di età, nonché a razionalizzare la normativa fiscale riguardante gli enti del Terzo settore, a semplificare gli adempimenti dichiarativi e di versamento in favore delle persone anziane o con disabilità e ad assicurare trattamenti di favore per gli atti di trasferimento o di destinazione di beni e diritti in favore di persone con disabilità;
rilevata l'opportunità di tenere conto delle finalità previste dalla legge n. 32 del 2022 (cosiddetto Family Act) in relazione alle misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia;
rilevato che l'articolo 5, nel delegare il Governo alla revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), prevede che essa debba essere effettuata tenendo conto delle finalità delle misure agevolative attualmente vigenti, avendo particolare riguardo alla composizione del nucleo familiare, alla presenza in esso di persone con disabilità, ai costi sostenuti per la crescita dei figli nonché alla tutela della salute delle persone;
osservato che l'articolo 8, recante princìpi e criteri direttivi per il superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), specifica che esso dovrà avvenire garantendo comunque il finanziamento del fabbisogno sanitario e il gettito in misura equivalente per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario o sono sottoposte a piani di rientro che, in base alla legislazione vigente, comportano l'applicazione, anche automatica, di aliquote dell'IRAP maggiori di quelle minime;
sottolineato che l'articolo 12, in materia di accise e altre imposte sulla produzione e sui consumi, delega il Governo a prevedere il divieto della vendita a distanza dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide e dei prodotti contenenti nicotina preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza;
evidenziato che l'articolo 13 del provvedimento, concernente il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, delega il Governo a introdurre diverse misure finalizzate a garantire la piena tutela per i soggetti più vulnerabili nonché a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo e il gioco minorile,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
La XIII Commissione,
esaminato il provvedimento in esame, recante delega al Governo per la riforma fiscale, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
preso atto in generale che il nuovo testo del provvedimento, che è composto da 20 articoli, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi previsti dal medesimo disegno di legge;
considerato con favore, per quanto di competenza della Commissione Agricoltura, quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), che prevede, come princìpi e criteri direttivi specifici:
l'introduzione, per le attività agricole di coltivazione di cui all'articolo 2135, primo comma, del codice civile, di nuove classi e qualità di coltura, al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, riordinando il relativo regime di imposizione su base catastale e individuando il limite oltre il quale l'attività eccedente è considerata produttiva di reddito d'impresa;
la riconducibilità dei redditi relativi ai beni, anche immateriali, derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, entro limiti predeterminati, ai redditi ottenuti dalle attività agricole di cui al citato articolo 2135 con eventuale assoggettamento a imposizione semplificata;
l'introduzione di procedimenti, anche digitali, che consentano, senza oneri aggiuntivi per i possessori e i conduttori dei terreni agricoli, di aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, le qualità e le classi di coltura indicate nel catasto con quelle effettivamente praticate;
la revisione, a fini di semplificazione, del regime fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di redditi di pensione e i soggetti con reddito complessivo di modesto ammontare svolgono attività agricole,
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PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 1038 e abb., nel testo risultante dalle proposte emendative approvate;
considerato che il Titolo I contiene i princìpi generali ed i tempi di esercizio della delega (articoli 1-3) nonché i princìpi e i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente, con particolare riguardo alla disciplina dell'interpello (articolo 4); il Titolo II, concernente i tributi è articolato in tre capi, concernenti rispettivamente le imposte sui redditi, l'IVA e l'IRAP (articoli 5-9), le altre imposte indirette (10-12) e la disciplina dei giochi (articoli 13); il Titolo III attiene alla disciplina delle procedure di definizione dell'imponibile, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso (capo I, articoli 14-17) e le sanzioni (Capo II, articolo 18); il Titolo IV contiene i princìpi ed i criteri direttivi relativi al riordino della normativa tributaria e alla codificazione (articolo 19); il Titolo V contiene le disposizioni finanziarie (articolo 20);
considerato che l'articolo 3, recante i princìpi e criteri direttivi di delega per la riforma del sistema fiscale anche con riferimento agli aspetti sovranazionali del sistema tributario, delega in particolare il Governo ad adeguare i princìpi dell'ordinamento tributario nazionale ai livelli di protezione dei diritti stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea, tenendo conto dell'evoluzione della giurisprudenza euro-unitaria in materia tributaria; nonché a recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione, seguendo altresì l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell'OCSE sull'imposizione minima globale;
evidenziato che l'articolo 7 delega il Governo ad osservare specifici princìpi e criteri direttivi per la revisione dell'IVA, riguardanti i presupposti dell'imposta al fine di renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea, la revisione delle disposizioni che disciplinano le operazioni esenti, in conformità ai criteri posti dalla normativa euro-unitaria nonché la razionalizzazione del numero e delle misure delle aliquote dell'imposta secondo i criteri posti dalla normativa dell'Unione europea, al fine di prevedere una tendenziale omogeneizzazione del trattamento per beni e servizi similari, meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze di maggiore rilevanza sociale;
osservato che l'articolo 9 dispone che il Governo possa adottare uno o più decreti legislativi che mirino, tra l'altro a revisionare la fiscalità di vantaggio alle imprese nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, a favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale, valutando la semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali nei riguardi delle imprese finalizzato al sostegno degli investimenti, con particolare riferimento alle zone economiche speciali;
ritenuto che l'impianto complessivo della riforma risponda coerentemente alle raccomandazioni rivolte dalla Commissione europea al nostro Paese nel pacchetto 2023 del Semestre europeo, nonché alle indicazioni contenute nel Relazione annuale sulla tassazione, presentata dalla Commissione europea il 3 luglio scorso, poiché mira a conservare da un lato la natura progressiva del sistema fiscale nazionale, intervenendo al tempo stesso per ridurne la farraginosità ed aumentare gli incentivi al lavoro,
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PARERE FAVOREVOLE
TESTO
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TESTO
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TITOLO I
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TITOLO I
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Capo I
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Capo I
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Art. 1.
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Art. 1.
|
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro per gli affari regionali e per le autonomie, di concerto con i Ministri competenti per materia, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati, nel rispetto dei princìpi costituzionali nonché dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale, sulla base dei princìpi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3 e dei princìpi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli da 4 a 19. |
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro per gli affari regionali e per le autonomie, di concerto con i Ministri competenti per materia, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati, nel rispetto dei princìpi costituzionali nonché dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale, sulla base dei princìpi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3 e dei princìpi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli da 4 a 18. |
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati della relazione tecnica che indichi l'impatto sul gettito, anche per i tributi degli enti territoriali e per la relativa distribuzione territoriale, nonché della relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, sono trasmessi, ove suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'espressione del parere, che deve essere reso entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Nel caso di schemi suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, la trasmissione alle Camere ha luogo dopo l'espressione del parere da parte della Conferenza unificata. Le Commissioni parlamentari possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò risulti necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreti legislativi trasmessi. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. |
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono corredati di relazione tecnica, redatta ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che indica altresì gli effetti che ne derivano sul gettito, anche per i tributi degli enti territoriali e per la relativa distribuzione territoriale, e sulla pressione tributaria a legislazione vigente, nonché della relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione e sono trasmessi, ove suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'espressione del parere, che deve essere reso entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Nel caso di schemi suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, la trasmissione alle Camere ha luogo dopo l'espressione del parere da parte della Conferenza unificata. Le Commissioni parlamentari possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò risulti necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreti legislativi trasmessi. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. |
3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 2, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. |
3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 2, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. |
4. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 2 e 3 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. |
4. Identico. |
5. Nei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano le materie interessate dai decreti medesimi, abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato. |
5. Identico. |
6. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui ai commi 1 o 4, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo. |
6. Identico. |
Art. 2.
|
Art. 2.
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1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva i seguenti princìpi e criteri direttivi generali: |
1. Identico: |
a) stimolare la crescita economica e la natalità attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, anche al fine di sostenere le famiglie, i lavoratori e le imprese; |
a) fermi restando i princìpi della progressività e dell'equità del sistema tributario, stimolare la crescita economica e la natalità attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, soprattutto al fine di sostenere le famiglie, in particolare quelle in cui sia presente una persona con disabilità, i giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età, i lavoratori e le imprese; |
b) prevenire e ridurre l'evasione e l'elusione fiscale, anche attraverso: |
b) prevenire, contrastare e ridurre l'evasione e l'elusione fiscale, anche attraverso: |
1) la piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, il potenziamento dell'analisi del rischio, il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sulla tutela dei dati personali, nonché il rafforzamento del regime di adempimento collaborativo ovvero l'aggiornamento e l'introduzione di istituti, anche premiali, volti a favorire forme di collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti; |
1) identico; |
2) la piena utilizzazione dei dati resi disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi nonché la piena realizzazione dell'interoperabilità delle banche di dati, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sulla tutela dei dati personali; |
2) identico; |
b-bis) fermo restando il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e di riduzione del debito, prevedere la possibilità di destinare alla compensazione della riduzione della pressione fiscale le risorse, accertate come permanenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo degli obblighi tributari; |
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c) razionalizzare e semplificare il sistema tributario anche con riferimento: |
c) identico: |
1) all'utilizzazione efficiente, anche sotto il profilo tecnologico, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei dati ottenuti attraverso lo scambio di informazioni; |
1) identico; |
2) all'individuazione e all'eliminazione di micro-tributi per i quali i costi di adempimento dei contribuenti risultano elevati a fronte di un gettito trascurabile per lo Stato, assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge; |
2) all'individuazione e all'eliminazione di micro-tributi per i quali i costi di adempimento dei contribuenti risultano elevati a fronte di un gettito trascurabile per lo Stato, assicurando le opportune misure compensative nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge; |
3) alla normativa fiscale riguardante gli enti del Terzo settore e quelli non commerciali, assicurando il coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario nel rispetto dei princìpi di mutualità, sussidiarietà e solidarietà; |
3) identico; |
d) rivedere gli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti prevedendo: |
d) identica; |
1) la riduzione degli oneri documentali anche mediante il rafforzamento del divieto, per l'Amministrazione finanziaria, di richiedere al contribuente documenti già in suo possesso; |
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2) nuove e più efficienti forme di erogazione di informazioni e di assistenza; |
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3) percorsi facilitati per l'accesso ai servizi da parte delle persone anziane o con disabilità; |
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e) assicurare un trattamento particolare per gli atti di trasferimento o di destinazione di beni e diritti in favore di persone con disabilità, fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112; |
e) identica; |
f) applicare i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e i princìpi di manovrabilità e flessibilità dei tributi di cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge. |
f) identica. |
2. Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo può costituire appositi tavoli tecnici tra l'Amministrazione finanziaria e le associazioni di categoria e dei professionisti ai fini di quanto previsto al comma 1, lettere c) e d). Ai componenti dei predetti tavoli, in ogni caso, non possono essere corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti, comunque denominati, a carico della finanza pubblica. |
2. Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo può costituire appositi tavoli tecnici tra l'Amministrazione finanziaria, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e dei professionisti maggiormente rappresentative a livello nazionale e le associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale ai fini di quanto previsto al comma 1, lettere c) e d). Ai componenti dei predetti tavoli, in ogni caso, non possono essere corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti, comunque denominati, a carico della finanza pubblica. |
3. Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 l'Amministrazione finanziaria si coordina con la segreteria tecnica della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 799, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a tal fine coadiuvata dal Nucleo PNRR Stato-regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, per la cura dell'attività istruttoria con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel contesto della riforma del quadro fiscale subnazionale di cui alla missione 1, componente 1, riforma 1.14 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. |
3. Identico. |
4. Il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, assicura piena collaborazione con le regioni e gli enti locali. |
4. Identico. |
Art. 3.
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Art. 3.
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1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi generali: |
1. Identico: |
a) garantire l'adeguamento del diritto tributario nazionale ai princìpi dell'ordinamento tributario e ai livelli di protezione dei diritti stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea, tenendo anche conto dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia tributaria; |
a) identica; |
b) assicurare la coerenza dell'ordinamento interno con le raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nell'ambito del progetto BEPS (Base erosion and profit shifting) nel rispetto dei princìpi giuridici dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea; |
b) identica; |
c) provvedere alla revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all'imposizione, al fine di renderla coerente con la migliore prassi internazionale e con le convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni, nonché coordinarla con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia; |
c) provvedere alla revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all'imposizione, al fine di renderla coerente con la migliore prassi internazionale e con le convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni, nonché coordinarla con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia anche valutando la possibilità di adeguarla all'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile; |
d) introdurre misure volte a conformare il sistema di imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa dell'Unione europea e dalle raccomandazioni predisposte dall'OCSE. Nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato e dei princìpi sulla concorrenza fiscale non dannosa, tali misure possono comprendere la concessione di incentivi all'investimento o al trasferimento di capitali in Italia per la promozione di attività economiche nel territorio nazionale. In relazione ai suddetti incentivi sono previste misure idonee a prevenire ogni forma di abuso. |
d) identica. |
d-bis) recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, seguendo altresì l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico sull'imposizione minima globale, con l'introduzione, tra l'altro, di: |
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1) un'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione; |
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2) un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l'imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi; |
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d-ter) semplificare e razionalizzare il regime delle società estere controllate (controlled foreign companies), rivedendo i criteri di determinazione dell'imponibile assoggettato a tassazione in Italia e coordinando la conseguente disciplina con quella attuativa della lettera d-bis). |
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Capo II
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Capo II
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Art. 4.
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Art. 4.
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1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, quale legge generale tributaria: |
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, le cui disposizioni costituiscono princìpi generali dell'ordinamento e criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria: |
a) rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, anche mediante l'indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa; |
a) identica; |
b) valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto; |
b) identica; |
c) razionalizzare la disciplina dell'interpello, al fine di: |
c) identica; |
1) ridurre il ricorso all'istituto dell'interpello di cui all'articolo 11 della citata legge n. 212 del 2000, incrementando l'emanazione di provvedimenti interpretativi di carattere generale, anche indicanti una casistica delle fattispecie di abuso del diritto, elaborati anche a seguito dell'interlocuzione con gli ordini professionali, con le associazioni di categoria e con gli altri enti esponenziali di interessi collettivi nonché tenendo conto delle proposte pervenute attraverso pubbliche consultazioni; |
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2) rafforzare il divieto di presentazione di istanze di interpello, riservandone l'ammissibilità alle sole questioni che non trovano soluzione in documenti interpretativi già emanati; |
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3) subordinare, per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, l'utilizzazione della procedura di interpello alle sole ipotesi in cui non è possibile ottenere risposte scritte mediante servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale; |
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4) subordinare l'ammissibilità delle istanze di interpello al versamento di un contributo, da graduare in relazione a diversi fattori, quali la tipologia di contribuente o il valore della questione oggetto dell'istanza, finalizzato al finanziamento della specializzazione e della formazione professionale continua del personale delle agenzie fiscali; |
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c-bis) disciplinare l'istituto della consulenza giuridica, distinguendolo dall'interpello e prevedendone presupposti, procedure ed effetti, assicurando che non ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; |
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d) prevedere una disciplina generale del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario; |
d) identica; |
e) prevedere una generale applicazione del principio del contraddittorio a pena di nullità; |
e) identica; |
f) prevedere una disciplina generale delle cause di invalidità degli atti impositivi e degli atti della riscossione; |
f) identica; |
g) potenziare l'esercizio del potere di autotutela estendendone l'applicazione agli errori manifesti nonostante la definitività dell'atto, prevedendo l'impugnabilità del diniego ovvero del silenzio nei medesimi casi nonché, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti alle sole condotte dolose. |
g) identica. |
g-bis) prevedere l'istituzione e la definizione dei compiti del Garante nazionale del contribuente, quale organo monocratico con incarico di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta, e la contestuale soppressione del Garante del contribuente, operante presso ogni direzione delle entrate regionale e delle province autonome, di cui all'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e assicurando la complessiva invarianza degli oneri finanziari. |
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TITOLO II
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TITOLO II
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Capo I
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Capo I
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Art. 5.
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Art. 5.
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1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche: |
1. Identico: |
a) per gli aspetti generali: |
a) identico: |
1) la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalità, con particolare riguardo: |
1) identico: |
1.1) alla composizione del nucleo familiare e ai costi sostenuti per la crescita dei figli; |
1.1) alla composizione del nucleo familiare, in particolare di quelli in cui sia presente una persona con disabilità, e ai costi sostenuti per la crescita dei figli; |
1.2) alla tutela del bene costituito dalla casa e di quello della salute delle persone, dell'istruzione e della previdenza complementare; |
1.2) alla tutela del bene costituito dalla casa, in proprietà o in locazione, e di quello della salute delle persone, dell'istruzione e della previdenza complementare; |
1.3) agli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica e della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente; |
1.3) agli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica e della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente, nonché di rigenerazione urbana e rifunzionalizzazione edilizia valutando anche le esigenze di tutela, manutenzione e conservazione dei beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; |
1.3-bis) a misure volte a favorire la propensione a stipulare assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; |
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1.3-ter) a misure volte a favorire lo stabile inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età; |
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2) il graduale perseguimento dell'equità orizzontale prevedendo, nelle more dell'attuazione della revisione di cui al numero 1), in particolare: |
2) identico: |
2.1) la progressiva applicazione della medesima area di esenzione fiscale e del medesimo carico impositivo nell'ambito dell'IRPEF, indipendentemente dalla natura del reddito prodotto, con priorità per l'equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione; |
2.1) identico; |
2.2) la possibilità di consentire la deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfetizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso; |
2.2) identico; |
2.3) la possibilità per il contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito della pertinente categoria e l'eccedenza dal reddito complessivo; |
2.3) identico; |
2.4) l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata su una base imponibile pari alla differenza tra il reddito del periodo d'imposta e il reddito di periodo più elevato tra quelli relativi ai tre periodi d'imposta precedenti, con possibilità di prevedere limiti al reddito agevolabile e un regime peculiare per i titolari di reddito di lavoro dipendente che agevoli l'incremento reddituale realizzato nel periodo d'imposta rispetto a quello precedente; |
2.4) l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata, sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e sui redditi indicati all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferibili alla percezione della tredicesima mensilità, ferma restando la complessiva valutazione, anche a fini prospettici, del regime sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito introdotto, per l'anno 2023, per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni; |
2.4-bis) l'applicazione del medesimo regime di imposizione alternativa di cui al numero 2.4) sui premi di produttività; |
|
3) l'inclusione nel reddito complessivo, rilevante ai fini della spettanza di detrazioni, deduzioni o benefìci a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, dei redditi assoggettati a imposte sostitutive e a ritenute alla fonte a titolo di imposta in relazione all'IRPEF, con esclusione dei redditi di natura finanziaria; |
3) l'inclusione nel reddito complessivo, rilevante ai fini della spettanza di detrazioni, deduzioni o benefìci a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, dei redditi assoggettati a imposte sostitutive e a ritenute alla fonte a titolo di imposta in relazione all'IRPEF; |
3-bis) valutare l'introduzione, per un periodo limitato di tempo, di misure idonee a favorire i trasferimenti di residenza nei comuni periferici e ultraperiferici come individuati dalla Strategia nazionale per le aree interne; |
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b) per i redditi agrari: |
b) identica; |
1) l'introduzione, per le attività agricole di coltivazione di cui all'articolo 2135, primo comma, del codice civile, di nuove classi e qualità di coltura al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, riordinando il relativo regime di imposizione su base catastale e individuando il limite oltre il quale l'attività eccedente è considerata produttiva di reddito d'impresa; |
|
2) la riconducibilità dei redditi relativi ai beni, anche immateriali, derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, entro limiti predeterminati, ai redditi ottenuti dalle attività agricole di cui all'articolo 2135, primo comma, del codice civile con eventuale assoggettamento a imposizione semplificata; |
|
3) l'introduzione di procedimenti, anche digitali, che consentano, senza oneri aggiuntivi per i possessori e i conduttori dei terreni agricoli, di aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, le qualità e le classi di coltura indicate nel catasto con quelle effettivamente praticate; |
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4) la revisione, a fini di semplificazione, del regime fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di redditi di pensione e i soggetti con reddito complessivo di modesto ammontare svolgono attività agricole; |
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c) per i redditi dei fabbricati, la possibilità di estendere il regime della cedolare secca alle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo; |
c) per i redditi dei fabbricati, la possibilità di estendere il regime della cedolare secca alle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo ove il conduttore sia un esercente un'attività d'impresa, un'arte o una professione; |
d) per i redditi di natura finanziaria: |
d) identico: |
1) l'armonizzazione della relativa disciplina, prevedendo un'unica categoria reddituale mediante l'elencazione delle fattispecie che costituiscono redditi di natura finanziaria, con riferimento alle ipotesi attualmente configurabili come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, e prevedendo norme di chiusura volte a garantire l'onnicomprensività della categoria; |
1) identico; |
2) la determinazione dei redditi di natura finanziaria sulla base del principio di cassa, con possibilità di compensazione, comprendendo, oltre alle perdite derivanti dalla liquidazione di società ed enti e da qualsiasi rapporto avente ad oggetto l'impiego del capitale, anche i costi e gli oneri inerenti; |
2) la determinazione dei redditi di natura finanziaria sulla base del principio di cassa, con possibilità di compensazione, comprendendo, oltre alle perdite derivanti dalla liquidazione di società ed enti e da qualsiasi rapporto avente ad oggetto l'impiego del capitale, anche i costi e gli oneri inerenti, nel rispetto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta; |
3) la previsione di un'imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali almeno sui redditi di natura finanziaria attualmente soggetti ad un prelievo a monte a titolo definitivo; |
3) identico; |
4) il mantenimento del livello di tassazione attualmente previsto per i redditi derivanti da titoli di Stato ed equiparati; |
4) identico; |
5) l'applicazione di un'imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati nell'anno solare, ottenuto sommando algebricamente i redditi finanziari positivi con i redditi finanziari negativi, con possibilità di riportare le eccedenze negative nei periodi d'imposta successivi a quello di formazione; |
5) identico; |
6) la previsione di un obbligo dichiarativo dei redditi di natura finanziaria da parte del contribuente, con la possibilità di optare per l'applicazione di modalità semplificate di riscossione dell'imposta attraverso intermediari autorizzati, con i quali sussistano stabili rapporti, senza obbligo di successiva dichiarazione dei medesimi redditi; |
6) identico; |
7) la previsione dell'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti che intervengono nella riscossione, dei redditi di natura finanziaria per i quali il contribuente non ha scelto il regime opzionale; |
7) identico; |
8) la razionalizzazione della disciplina in materia di rapporti finanziari basata sull'utilizzazione di tecnologie digitali; |
8) identico; |
9) la revisione del sistema di tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari secondo il principio di cassa, con possibilità di compensazione, prevedendo la tassazione del risultato realizzato annuale della gestione, con mantenimento di un'aliquota d'imposta agevolata in ragione della finalità pensionistica; |
9) identico; |
10) l'applicazione di un'imposizione sostitutiva in misura agevolata sui redditi di natura finanziaria conseguiti dagli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; |
10) identico; |
e) per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito, con particolare riguardo ai limiti di non concorrenza al reddito previsti per l'assegnazione dei compensi in natura, salvaguardando le finalità della mobilità sostenibile, dell'attuazione della previdenza complementare, dell'incremento dell'efficienza energetica, dell'assistenza sanitaria, della solidarietà sociale e della contribuzione agli enti bilaterali; |
e) identica; |
f) per i redditi di lavoro autonomo: |
f) identico: |
01) l'attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), con particolare riguardo alle modalità di versamento dell'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e dai contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, fermo restando il vigente sistema di calcolo, anche previsionale, del saldo e degli acconti, e realizzando, senza peggioramenti per il contribuente rispetto al sistema vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, anche mediante la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi e un'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto; |
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1) la semplificazione e la razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni stabilendo, in particolare: |
1) identico; |
1.1) il concorso alla formazione di tale reddito di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività artistica o professionale, ad esclusione delle somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e riaddebitate al cliente, non deducibili dal reddito dell'esercente un'arte o una professione. Il criterio di imputazione temporale dei compensi deve essere corrispondente a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente; |
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1.2) l'eliminazione della disparità di trattamento tra l'acquisto in proprietà e l'acquisizione in locazione finanziaria (leasing) degli immobili strumentali e di quelli adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente; |
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1.3) la riduzione delle ritenute operate sui compensi degli esercenti arti o professioni che si avvalgono in via continuativa e rilevante dell'opera di dipendenti o di altre tipologie di collaboratori, al fine di evitare l'insorgere di sistematiche situazioni creditorie; |
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1.4) la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti; |
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g) per i redditi d'impresa, la previsione di un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria che favorisca la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione mediante l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) con l'assoggettamento a un'imposta ad aliquota proporzionale uniformata a quella dell'IRES, restando ferma la partecipazione alla formazione del reddito complessivo degli utili prelevati dall'imprenditore e di quelli distribuiti ai soci, fino a concorrenza delle somme assoggettate alla predetta imposta proporzionale, e prevedendo lo scomputo di quest'ultima dall'imposta personale; |
g) identica; |
h) per i redditi diversi: |
h) identico: |
1) la revisione del criterio di determinazione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, stabilendo che, qualora la proprietà degli stessi sia stata acquistata per effetto di donazione, si assume in ogni caso come prezzo di acquisto quello pagato dal donante; |
1) identico; |
2) la previsione di un'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, anche edificabili, con possibilità di stabilire aliquote differenziate in ragione del periodo di possesso del bene; |
2) identico; |
3) l'introduzione di una disciplina sulle plusvalenze conseguite, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, dai collezionisti di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione nonché, in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative, escludendo i casi in cui è assente l'intento speculativo, compresi quelli di plusvalenza relativa a beni acquisiti per successione o donazione. |
3) l'introduzione di una disciplina sulle plusvalenze conseguite, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, dai collezionisti di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione nonché, in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative, escludendo i casi in cui è assente l'intento speculativo, compresi quelli di plusvalenza relativa a beni acquisiti per successione o donazione, nonché esonerando i medesimi da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale. |
Art. 6.
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Art. 6.
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1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti: |
1. Identico: |
a) riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, e in nuove assunzioni una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione. Tale riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che, nel citato biennio, sono distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa, presumendosi l'avvenuta distribuzione degli stessi se è accertata l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti; coordinamento di tale disciplina con le altre disposizioni in materia di reddito d'impresa; |
a) riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione. La riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che, nel predetto biennio, sono distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa. La distribuzione degli utili stessi si presume avvenuta qualora sia accertata l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti; coordinamento di tale disciplina con le altre disposizioni in materia di reddito d'impresa; |
a-bis) in alternativa alle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo della lettera a), per le imprese che non beneficiano della riduzione di cui alla citata lettera, prevedere la possibilità di fruire di eventuali incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento, nonché di misure finalizzate all'effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime; |
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b) razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal fine, comprese quelle di cambiamento dell'assetto contabile, e di limitare possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti; |
b) identica; |
c) revisione della disciplina della deducibilità degli interessi passivi anche attraverso l'introduzione di apposite franchigie, fermo restando il contrasto dell'erosione della base imponibile realizzata dai gruppi societari transnazionali; |
c) identica; |
d) riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato fiscale, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti princìpi: |
d) identica; |
1) revisione del regime delle perdite nel consolidato, al fine di evitare le complessità derivanti dall'attribuzione di quelle non utilizzate dalla consolidante all'atto dell'interruzione o della revoca della tassazione di gruppo; |
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2) tendenziale omogeneizzazione dei limiti e delle condizioni di compensazione delle perdite fiscali; |
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3) modifica della disciplina del riporto delle perdite nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione aziendale, non penalizzando quelle conseguite a partire dall'ingresso dell'impresa nel gruppo societario, e revisione del limite quantitativo rappresentato dal valore del patrimonio netto e della nozione di modifica dell'attività principale esercitata; |
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4) definizione delle perdite finali ai fini del loro riconoscimento secondo i princìpi espressi dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione europea; |
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e) sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding, nel rispetto dei vigenti princìpi di neutralità fiscale e di valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente in base alla corrispondente quota delle voci del patrimonio netto formato dalla conferitaria per effetto del conferimento; |
e) identica; |
f) previsione di un regime speciale in caso di passaggio dei beni dall'attività commerciale a quella non commerciale e viceversa per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tali attività in conformità alle disposizioni adottate in attuazione della delega conferita dalla legge 6 giugno 2016, n. 106; |
f) identica; |
g) razionalizzazione in materia di qualificazione fiscale interna delle entità estere, prendendo in considerazione la loro qualificazione di entità fiscalmente trasparente ovvero fiscalmente opaca operata dalla pertinente legislazione dello Stato o territorio di costituzione o di residenza fiscale. |
g) identica. |
Art. 7.
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Art. 7.
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1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA): |
Identico. |
a) ridefinire i presupposti dell'imposta al fine di renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea; |
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b) rivedere le disposizioni che disciplinano le operazioni esenti, anche individuando le operazioni per le quali i contribuenti possono optare per l'imponibilità, in conformità ai criteri posti dalla normativa dell'Unione europea; |
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c) razionalizzare il numero e la misura delle aliquote dell'IVA secondo i criteri posti dalla normativa dell'Unione europea, al fine di prevedere una tendenziale omogeneizzazione del trattamento per beni e servizi similari, anche individuati mediante il richiamo alla nomenclatura combinata o alla classificazione statistica, meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze di maggiore rilevanza sociale; |
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d) rivedere la disciplina della detrazione per: |
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1) consentire ai soggetti passivi di rendere la detrazione più aderente all'effettivo utilizzo dei beni e dei servizi impiegati ai fini delle operazioni soggette all'imposta, prevedendo, in particolare, la facoltà di applicare il criterio pro rata di detraibilità ai soli beni e servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a detrazione sia per operazioni che non danno tale diritto; |
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2) armonizzare i criteri di detraibilità dell'imposta relativa ai fabbricati a quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea; |
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3) prevedere che, in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l'esigibilità dell'imposta si verifica nell'anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui la fattura è ricevuta; |
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e) ridurre l'aliquota dell'IVA all'importazione di opere d'arte, recependo la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, ed estendendo l'aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione; |
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f) razionalizzare la disciplina del gruppo IVA al fine di semplificare le disposizioni previste per la costituzione del gruppo e per l'applicazione dell'istituto; |
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g) razionalizzare la disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale. |
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Art. 8.
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Art. 8.
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1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP): |
1. Identico: |
a) procedere al graduale superamento dell'imposta, con priorità per le società di persone e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, nella prospettiva di istituire una sovraimposta, determinata secondo le medesime regole dell'IRES, con l'esclusione del riporto delle perdite, ovvero secondo regole particolari per gli enti non commerciali, che assicuri gettito in misura equivalente da ripartire tra le regioni sulla base dei criteri vigenti in materia di IRAP; |
a) procedere al graduale superamento dell'imposta, con priorità per le società di persone e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, e istituire una sovrimposta, determinata secondo le medesime regole dell'IRES, con l'esclusione del riporto delle perdite, ovvero secondo regole particolari per gli enti non commerciali, con invarianza del carico fiscale, assicurando alle regioni un gettito in misura equivalente a quello attuale, da ripartire tra le stesse sulla base dei criteri vigenti in materia di IRAP; |
b) provvedere affinché l'intervento di cui alla lettera a) garantisca comunque il finanziamento del fabbisogno sanitario e il gettito in misura equivalente per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario o sono sottoposte a piani di rientro i quali, in base alla legislazione vigente, comportano l'applicazione, anche automatica, di aliquote dell'IRAP maggiori di quelle minime; |
b) identica; |
c) garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), per tutte le regioni, anche nella fase transitoria del graduale superamento dell'imposta. |
c) identica. |
2. Gli interventi normativi effettuati in attuazione del comma 1 non devono generare aggravi di alcun tipo sui redditi di lavoro dipendente e di pensione. |
2. Identico. |
Art. 9.
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Art. 9.
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1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: |
1. Identico: |
a) nell'ambito degli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14: |
a) identica; |
1) prevedere un regime di tassazione del reddito delle imprese, comprese quelle minori e le grandi imprese, che fanno ricorso ai predetti istituti, distinguendo tra: |
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1.1) istituti liquidatori, da cui discende l'estinzione dell'impresa debitrice, per i quali il reddito d'impresa si determina sulla base del metodo del residuo attivo conseguito in un periodo unico; |
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1.2) istituti di risanamento, che non determinano l'estinzione dell'impresa, per i quali si applica l'ordinaria disciplina del reddito d'impresa, con conseguente adeguamento degli obblighi e degli adempimenti, anche di carattere dichiarativo, da porre a carico delle procedure liquidatorie, anche relativamente al periodo d'imposta precedente; |
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2) estendere agli istituti liquidatori nonché al concordato preventivo e all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, anche non liquidatori, il regime di adempimenti attualmente previsto ai fini dell'IVA per la liquidazione giudiziale; |
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3) estendere a tutti gli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al citato decreto legislativo n. 14 del 2019 l'applicazione delle disposizioni degli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dell'articolo 26, commi 3-bis, 5, 5-bis e 10-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e l'esclusione dalle responsabilità previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 2560 del codice civile; |
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4) introdurre disposizioni che disciplinino gli effetti derivanti dall'accesso delle imprese a uno dei predetti istituti relativamente: |
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4.1) al rimborso e alla cessione dei crediti d'imposta maturati nel corso delle procedure, prevedendo che, nelle procedure liquidatorie, tali operazioni siano possibili anche prima della chiusura della procedura, previo accertamento degli stessi crediti da parte dell'Amministrazione finanziaria; |
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4.2) alla notificazione degli atti impositivi, prevedendone l'obbligo nei riguardi sia degli organi giudiziali sia dell'impresa debitrice e attribuendo nelle procedure liquidatorie la legittimazione processuale agli organi giudiziali, ferma restando, in ogni caso, quella dell'impresa debitrice; |
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5) prevedere la possibilità di raggiungere un accordo sul pagamento parziale o dilazionato dei tributi, anche locali, nell'ambito della composizione negoziata, prevedendo l'intervento del tribunale, e introdurre analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; |
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b) rivedere la disciplina delle società non operative, prevedendo: |
b) identica; |
1) l'individuazione di nuovi parametri, da aggiornare periodicamente, che consentano di individuare le società senza impresa, tenendo anche conto dei princìpi elaborati, in materia di imposta sul valore aggiunto, dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte di giustizia dell'Unione europea; |
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2) la determinazione di cause di esclusione che tengano conto, tra l'altro, dell'esistenza di un congruo numero di lavoratori dipendenti e dello svolgimento di attività in settori economici oggetto di specifica regolamentazione normativa; |
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c) semplificare e razionalizzare i criteri di determinazione del reddito d'impresa al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi, fermi restando i princìpi di inerenza, neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione aziendale e divieto di abuso del diritto, attraverso la revisione della disciplina dei costi parzialmente deducibili e il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, prevedendo la possibilità di limitare le variazioni in aumento e in diminuzione da apportare alle risultanze del conto economico quali, in particolare, quelle concernenti gli ammortamenti, le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale, le differenze su cambi per i debiti, i crediti in valuta e gli interessi di mora. Resta ferma la possibilità, per alcune fattispecie, di applicare tale avvicinamento ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio di esercizio a revisione legale dei conti ovvero sono in possesso di apposite certificazioni, rilasciate da professionisti qualificati, che attestano la correttezza degli imponibili dichiarati; |
c) identica; |
c-bis) al fine di garantire il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici di cui alla lettera c): |
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1) semplificare e razionalizzare la disciplina del codice civile in materia di bilancio, con particolare riguardo alle imprese di minori dimensioni; |
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2) rivedere la disciplina recata dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, prevedendo, per i soggetti che adottano i princìpi contabili internazionali IAS/IFRS per il bilancio consolidato, la facoltà di applicarli anche al bilancio di esercizio, fatte salve le eccezioni ritenute necessarie per colmare eventuali lacune dei predetti princìpi contabili, coordinare il bilancio di esercizio con la sua funzione organizzativa ed evitare eccessivi aggravi amministrativi; |
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c-ter) introduzione della disciplina fiscale relativa alla scissione societaria parziale disciplinata dall'articolo 2506.1 del codice civile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; |
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c-quater) semplificare e razionalizzare la disciplina della liquidazione ordinaria delle imprese individuali e delle società commerciali, stabilendo la definitività del reddito relativo a ciascun periodo di imposta, fatta salva la facoltà del contribuente, se la liquidazione non si protrae rispettivamente per più di tre o di cinque esercizi, di determinare il reddito d'impresa relativo ai periodi compresi tra l'inizio e la chiusura della stessa in base al bilancio finale, provvedendo alla riliquidazione dell'imposta; |
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d) rivedere e razionalizzare, anche in adeguamento ai princìpi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi, tenendo altresì conto della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022; |
d) identica; |
e) rivedere la fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza la previa autorizzazione da parte della Commissione europea; |
e) identica; |
e-bis) favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale, valutando la semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali nei riguardi delle imprese finalizzato al sostegno degli investimenti, con particolare riferimento alle zone economiche speciali; |
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f) semplificare e razionalizzare, in coerenza con le disposizioni del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con il diritto dell'Unione europea, i regimi agevolativi previsti in favore dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei princìpi di solidarietà e sussidiarietà, nonché i diversi regimi di deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore degli enti aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica; |
f) identica; |
g) completare e razionalizzare le misure fiscali previste per gli enti sportivi e il loro coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario, con l'obiettivo di favorire, tra l'altro, l'avviamento e la formazione allo sport dei giovani e dei soggetti svantaggiati. |
g) identica; |
g-bis) adottare misure volte a favorire la permanenza in Italia di studenti ivi formati, anche mediante la razionalizzazione degli incentivi per il rientro in Italia di persone ivi formate occupate all'estero. |
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Capo II
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Capo II
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Art. 10.
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Art. 10.
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1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA: |
1. Identico: |
a) razionalizzare la disciplina dei singoli tributi, anche mediante l'accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura dell'imposta applicabile; |
a) identica; |
b) prevedere il sistema di autoliquidazione per l'imposta sulle successioni e per l'imposta di registro; |
b) identica; |
c) semplificare la disciplina dell'imposta di bollo e dei tributi speciali tenendo conto, in particolare, della dematerializzazione dei documenti e degli atti; |
c) identica; |
d) prevedere l'applicazione di un'imposta, eventualmente in misura fissa, sostitutiva dell'imposta di bollo, delle imposte ipotecaria e catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie, per gli atti assoggettati all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni e per le conseguenti formalità da eseguire presso il catasto e i registri immobiliari; |
d) identica; |
e) ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti anche mediante l'introduzione di nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici; |
e) identica; |
f) semplificare le modalità di pagamento dei tributi e assicurare sistemi più efficienti di riscossione anche mediante l'utilizzo di mezzi elettronici di pagamento; |
f) semplificare le modalità di pagamento dei tributi, anche al fine del graduale superamento dei sistemi di autoliquidazione, fermo restando quanto previsto dalla lettera b), e assicurare sistemi più efficienti di riscossione anche mediante l'utilizzo di mezzi elettronici di pagamento; |
g) rivedere le modalità di applicazione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari con finalità di semplificazione e con la previsione della preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente, ove agevolmente identificabile. |
g) identica ; |
g-bis) riordinare le tasse automobilistiche, anche nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione del prelievo, valutando l'eventuale e progressivo superamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a carico del settore delle tasse automobilistiche. |
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Art. 11.
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Art. 11.
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1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione della disciplina doganale: |
Identico. |
a) procedere al riassetto del quadro normativo in materia doganale attraverso l'aggiornamento o l'abrogazione delle disposizioni attualmente vigenti, in conformità al diritto dell'Unione europea in materia doganale; |
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b) completare la telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali allo scopo di incrementare e migliorare l'offerta di servizi per gli utenti; |
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c) accrescere la qualità dei controlli doganali migliorando il coordinamento tra le autorità doganali di cui al numero 1) dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e semplificare le verifiche inerenti alle procedure doganali anche attraverso un maggiore coordinamento tra le amministrazioni coinvolte, potenziando lo Sportello unico doganale e dei controlli; |
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d) riordinare le procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione di cui al decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374; |
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e) rivedere l'istituto della controversia doganale previsto dal titolo II, capo IV, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. |
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Art. 12.
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Art. 12.
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1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione delle disposizioni in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi: |
1. Identico: |
a) rimodulare le aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica in modo da tener conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto e con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e dell'inquinamento atmosferico, promuovendo l'utilizzo di prodotti energetici ottenuti da biomasse o da altre risorse rinnovabili; |
a) rimodulare le aliquote di accisa sui prodotti energetici, sull'energia elettrica e sul teleriscaldamento in modo da tener conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto e con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e dell'inquinamento atmosferico, promuovendo l'utilizzo di prodotti energetici ottenuti da biomasse o da altre risorse rinnovabili; |
b) promuovere, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di esenzioni o riduzioni di accisa, la produzione di energia elettrica, di gas metano o di gas naturale ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili anche attraverso l'introduzione di meccanismi di rilascio di titoli per la cessione di energia elettrica, di gas metano o di gas naturale a consumatori finali ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata o dell'esenzione dall'accisa; |
b) promuovere, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di esenzioni o riduzioni di accisa, la produzione di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili anche attraverso l'introduzione di meccanismi di rilascio di titoli per la cessione di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas a consumatori finali ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata o dell'esenzione dall'accisa; |
c) rimodulare la tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica al fine di incentivare l'utilizzo di quelli più compatibili con l'ambiente; |
c) identica; |
d) procedere al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica nonché alla progressiva soppressione o rimodulazione, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, di alcune delle agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente dannosi, che risultano particolarmente impattanti per l'ambiente; |
d) identica; |
e) semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla detenzione, alla vendita e alla circolazione dei prodotti alcolici sottoposti al regime dell'accisa anche attraverso la progressiva informatizzazione del sistema dei relativi contrassegni di Stato; |
e) identica; |
f) rivedere la disciplina dell'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e sugli altri prodotti utilizzati per la lubrificazione meccanica, con particolare riguardo all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti rientranti nella base imponibile del tributo in relazione all'evoluzione del mercato di riferimento e alla semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi inerenti all'applicazione della medesima imposta di consumo. |
f) identica ; |
f-bis) prevedere, con finalità di contrasto del mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonché di tutela delle entrate erariali, il divieto di vendita a distanza, transfrontaliera o con approvvigionamento transfrontaliero, dei seguenti prodotti ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato: |
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1) prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, di cui all'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; |
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2) prodotti contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, di cui all'articolo 62- quater.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. |
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Capo III
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Capo III
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Art. 13.
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Art. 13.
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1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, quale garanzia di tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, del contemperamento degli interessi pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, nonché della prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose. |
1. Identico. |
2. Il riordino di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: |
2. Identico: |
a) introduzione di misure tecniche e normative finalizzate a garantire la piena tutela dei soggetti più vulnerabili nonché a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo e il gioco minorile, quali: |
a) identico: |
1) diminuzione dei limiti di giocata e di vincita; |
1) identico; |
2) obbligo della formazione continua dei gestori e degli esercenti; |
2) identico; |
3) rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione dal gioco, anche sulla base di un registro nazionale al quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro; |
3) identico; |
4) previsione di caratteristiche minime che devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre il gioco; |
4) identico; |
5) certificazione di ciascun apparecchio, con passaggio graduale, tenendo conto del periodo di ammortamento degli investimenti effettuati, ad apparecchi che consentono il gioco solo da ambiente remoto, facenti parte di sistemi di gioco non alterabili; |
5) identico; |
6) divieto di raccogliere gioco su competizioni sportive dilettantistiche riservate esclusivamente a minori di anni diciotto; |
6) identico; |
6-bis) impiego di forme di comunicazione del gioco legale coerenti con l'esigenza di tutela dei soggetti più vulnerabili; |
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b) disciplina di adeguate forme di concertazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali in ordine alla pianificazione della dislocazione territoriale dei luoghi fisici di offerta di gioco, nonché del conseguente procedimento di abilitazione all'erogazione della relativa offerta nei riguardi dei soggetti che, attraverso apposite selezioni, ne risultano responsabili, al fine di assicurare agli investitori la prevedibilità nel tempo della dislocazione dei predetti luoghi nell'intero territorio nazionale e la loro predeterminata distanza da luoghi sensibili uniformemente individuati; |
b) identica; |
c) riordino delle reti di raccolta del gioco sia a distanza sia in luoghi fisici, al fine della razionalizzazione territoriale e numerica dei luoghi fisici di offerta di gioco secondo criteri di specializzazione e progressiva concentrazione della raccolta del gioco in ambienti sicuri e controllati, con contestuale identificazione dei parametri soggettivi e oggettivi di relativa sicurezza e controllo; previsione che le reti dei concessionari della raccolta del gioco a distanza possano, sotto la loro diretta responsabilità, comprendere luoghi fisici per l'erogazione di servizi esclusivamente accessori, esclusi in ogni caso l'offerta stessa del gioco a distanza e il pagamento delle relative vincite; |
c) identica; |
d) per potenziare il contrasto del gioco illegale e delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'offerta di gioco, rafforzamento della disciplina sulla trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono il controllo o partecipano al capitale delle società concessionarie dei giochi pubblici, nonché dei relativi esponenti aziendali, prevedendo altresì specifiche cause di decadenza dalle concessioni e di esclusione dalle gare per il rilascio delle concessioni, anche nei riguardi di società fiduciarie, fondi di investimento e trust che detengano, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici e che risultino non rispettare l'obbligo di dichiarazione dell'identità del soggetto indirettamente partecipante; individuazione di limiti massimi di concentrazione, per ciascun concessionario e relativi soggetti proprietari o controllanti, della gestione di luoghi fisici di offerta di gioco; |
d) identica; |
e) estensione della disciplina sulla trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilità di cui alla lettera d) a tutti i soggetti, costituiti in qualsiasi forma organizzativa, anche societaria, che partecipano alle filiere di offerta attivate dalle società concessionarie di giochi pubblici, integrando, ove necessario, le discipline settoriali vigenti; |
e) identica; |
f) previsione di una disciplina generale per la gestione dei casi di crisi irreversibile del rapporto concessorio in materia di giochi pubblici, specialmente se derivante da provvedimenti di revoca o di decadenza; |
f) identica; |
g) in materia di imposizione tributaria sui giochi, riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura massima dell'imposta; riparto tra la fonte regolamentare e l'atto amministrativo generale della disciplina dei singoli giochi e delle condizioni generali di gioco nonché delle relative regole tecniche, anche di infrastruttura; definizione del contenuto minimo dei contratti tra i concessionari e i loro punti di offerta del gioco, da sottoporre a preventiva approvazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; |
g) identica; |
h) adeguamento delle disposizioni in materia di prelievo erariale sui singoli giochi, assicurando il riequilibrio del prelievo fiscale e distinguendo espressamente quello di natura tributaria, in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, al fine di armonizzare altresì le percentuali di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti, nonché le percentuali destinate a vincita (payout); adeguamento delle disposizioni in materia di obblighi di rendicontazione; certezza del prelievo fiscale per l'intera durata delle concessioni attribuite a seguito di gare pubbliche e previsione di specifici obblighi di investimenti periodici da parte dei concessionari per la sicurezza del gioco e la realizzazione di costanti buone pratiche nella gestione delle concessioni; |
h) identica; |
i) definizione di regole trasparenti e uniformi per l'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, garantendo forme di partecipazione dei comuni alla pianificazione e all'autorizzazione dell'offerta fisica di gioco che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili determinati con validità per l'intero territorio nazionale e della dislocazione locale delle sale da gioco e dei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comunque con riserva allo Stato della definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale, in quanto compatibili con i princìpi delle norme adottate in attuazione della presente lettera; |
i) identica; |
l) revisione e semplificazione della disciplina riguardante i titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco e divieto di rilascio di tali titoli abilitativi, nonché simmetrica nullità assoluta di tali titoli se rilasciati, in ambiti territoriali diversi da quelli pianificati, ai sensi delle precedenti lettere, per la dislocazione di sale da gioco e di punti di vendita di gioco nonché per l'installazione degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ferme restando le competenze del Ministero dell'interno in materia, di cui agli articoli 16 e 88 del medesimo testo unico; |
l) identica; |
m) revisione della disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, per una maggiore efficacia preventiva e repressiva della loro evasione o elusione, nonché delle altre violazioni in materia, comprese quelle concernenti il rapporto concessorio; riordino del vigente sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia dissuasiva e l'effettività, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco a distanza; |
m) identica; |
n) riordino, secondo criteri di maggiore rigore, specificità e trasparenza, tenuto conto della normativa di settore adottata dall'Unione europea, della disciplina in materia di qualificazione degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento e divertimento nonché della disciplina riguardante le responsabilità di tali organismi e quelle dei concessionari per i casi di certificazioni non veritiere ovvero di utilizzo di apparecchi non conformi ai modelli certificati; riordino della disciplina degli obblighi, delle responsabilità e delle garanzie, in particolare patrimoniali, proprie dei produttori o dei distributori di programmi informatici per la gestione delle attività di gioco e della relativa raccolta; |
n) identica; |
o) definizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di piani annuali di controlli volti al contrasto della pratica del gioco, in qualunque sua forma, svolto con modalità non conformi all'assetto regolatorio statale per la pratica del gioco lecito; |
o) definizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, di piani annuali di controlli volti al contrasto della pratica del gioco, in qualunque sua forma, svolto con modalità non conformi all'assetto regolatorio statale per la pratica del gioco lecito; |
o-bis) previsione dell'accesso, da parte dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di prevenzione e cura della patologia da gioco d'azzardo, ai dati concernenti la diffusione territoriale, la raccolta, la spesa e la tassazione dei giochi autorizzati di qualsiasi tipologia e classificazione; |
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p) previsione di una relazione alle Camere sul settore del gioco pubblico, presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre di ogni anno, contenente tra l'altro i dati sullo stato delle concessioni, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della gestione e sui progressi in materia di tutela dei consumatori di giochi e della legalità. |
p) identica. |
TITOLO III
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TITOLO III
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Capo I
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Capo I
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Art. 14.
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Art. 14.
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1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione generale degli adempimenti tributari, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali: |
Identico. |
a) razionalizzare, in un quadro di reciproca e leale collaborazione che privilegi l'adempimento spontaneo, gli obblighi dichiarativi, riducendone gli adempimenti, anche mediante nuove soluzioni tecnologiche, in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità, per rendere meno gravosa la gestione da parte dei contribuenti; |
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b) armonizzare i termini degli adempimenti tributari, anche dichiarativi, e di versamento, razionalizzandone la scansione temporale nel corso dell'anno, con particolare attenzione per quelli aventi scadenza nel mese di agosto; |
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c) escludere la decadenza da benefìci fiscali nel caso di inadempimenti formali o di minore gravità; |
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d) semplificare la modulistica prescritta per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento, prevedendo che i modelli, le istruzioni e le specifiche tecniche siano resi disponibili con congruo anticipo rispetto all'adempimento al quale si riferiscono; |
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e) incentivare con sistemi premiali l'utilizzazione delle dichiarazioni precompilate, ampliando le categorie di contribuenti interessate e facilitando l'accesso ai servizi telematici per i soggetti con minore attitudine all'utilizzo degli strumenti informatici; |
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f) semplificare le modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria, ampliando e semplificando le modalità per il rilascio delle deleghe ai professionisti abilitati; |
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g) incrementare i servizi digitali a disposizione dei cittadini utilizzando la piattaforma digitale per l'interoperabilità dei sistemi informativi e della base di dati; |
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h) prevedere il potenziamento di strumenti e modelli organizzativi che favoriscano la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni, anche al fine di facilitare e accelerare l'individuazione degli immobili non censiti e degli immobili abusivi; |
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i) prevedere, ferma restando la salvaguardia dei termini di decadenza, la sospensione, nei mesi di agosto e dicembre di ciascun anno, dell'invio delle comunicazioni, degli inviti e delle richieste di atti, documenti, registri, dati e notizie da parte dell'Amministrazione finanziaria; |
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l) prevedere la sospensione, nel mese di agosto, dei termini per la risposta dell'Agenzia delle entrate alle istanze di interpello; |
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m) armonizzare progressivamente i tassi di interesse applicabili alle somme dovute dall'Amministrazione finanziaria e dai contribuenti. |
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2. I princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 non si applicano ai fini della revisione degli adempimenti previsti dalla disciplina doganale e da quella in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per la revisione degli adempimenti previsti in materia di accisa e delle altre predette imposte indirette, nell'ambito della generale revisione degli adempimenti e delle procedure amministrative, il Governo osserva, in particolare, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: |
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a) rivedere il sistema generale delle cauzioni per il pagamento dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi e introdurre un sistema di qualificazione dei soggetti obbligati al pagamento dei predetti tributi, basato sull'individuazione di specifici livelli di affidabilità e solvibilità, per la concessione, ai medesimi soggetti, di benefìci consistenti nella semplificazione degli adempimenti amministrativi e nell'esonero, anche parziale, dall'obbligo della prestazione delle predette cauzioni; |
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b) rivedere le procedure amministrative per la gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti di cui agli articoli 62-quater e 62-quater.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. |
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Art. 15.
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Art. 15.
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1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'attività di accertamento, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali: |
Identico. |
a) semplificare il procedimento accertativo, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie digitali, con conseguente riduzione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti; |
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b) applicare in via generalizzata il principio del contraddittorio, a pena di nullità, fuori dei casi dei controlli automatizzati e delle ulteriori forme di accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato, e prevedere una disposizione generale sul diritto del contribuente a partecipare al procedimento tributario, secondo le seguenti caratteristiche: |
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1) previsione di una disciplina omogenea indipendentemente dalle modalità con cui si svolge il controllo; |
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2) assegnazione di un termine congruo a favore del contribuente per formulare osservazioni sulla proposta di accertamento; |
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3) previsione dell'obbligo, a carico dell'ente impositore, di formulare espressa motivazione sulle osservazioni formulate dal contribuente; |
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4) estensione del livello di maggiore tutela previsto dall'articolo 12, comma 7, della citata legge n. 212 del 2000; |
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c) razionalizzare e riordinare le disposizioni normative concernenti le attività di analisi del rischio, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza e di accesso agli atti, evitando pregiudizi alle garanzie nei riguardi dei contribuenti; |
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d) introdurre, in attuazione del principio di economicità dell'azione amministrativa, specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere che effettuano attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi in materia tributaria e previdenziale, anche al fine di minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche; |
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e) potenziare l'utilizzo di tecnologie digitali, anche con l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, al fine di ottenere, attraverso la piena interoperabilità tra le banche di dati, la disponibilità delle informazioni rilevanti e di garantirne il tempestivo utilizzo per: |
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1) realizzare interventi volti a prevenire gli errori dei contribuenti e i conseguenti accertamenti; |
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2) operare azioni mirate, idonee a circoscrivere l'attività di controllo nei confronti di soggetti a più alto rischio fiscale, con minore impatto sui cittadini e sulle imprese anche in termini di oneri amministrativi; |
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3) perseguire la riduzione dei fenomeni di evasione e di elusione fiscale, massimizzando i livelli di adempimento spontaneo dei contribuenti; |
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f) introdurre misure che incentivino l'adempimento spontaneo dei contribuenti attraverso: |
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1) il potenziamento del regime dell'adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, volto a: |
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1.1) accelerare il processo di progressiva riduzione della soglia di accesso all'applicazione dell'istituto, provvedendo a dotare, con progressivo incremento, l'Agenzia delle entrate di adeguate risorse; |
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1.2) consentire l'accesso all'applicazione del regime dell'adempimento collaborativo anche a società, prive dei requisiti di ammissibilità, che appartengono ad un gruppo di imprese nel quale almeno un soggetto possiede i requisiti per l'ammissione, a condizione che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo unitario per tutte le società del gruppo; |
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1.3) introdurre la possibilità di certificare il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, fermi restando i poteri di controllo dell'Agenzia delle entrate; |
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1.4) prevedere la possibilità di gestire nell'ambito del regime dell'adempimento collaborativo anche questioni riferibili a periodi d'imposta precedenti all'ammissione al regime; |
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1.5) introdurre nuove e più penetranti forme di contraddittorio preventivo, con particolare riguardo alla risposta alle istanze di interpello o agli altri pareri, comunque denominati, richiesti dai contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo, prevedendo anche la necessità di un'interlocuzione preventiva rispetto alla notificazione di un parere negativo; |
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1.6) prevedere procedure semplificate per la regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione a indicazioni dell'Agenzia delle entrate che comportino la necessità di effettuare ravvedimenti operosi; |
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1.7) prevedere l'emanazione di un codice di condotta che disciplini i diritti e gli obblighi dell'amministrazione e dei contribuenti; |
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1.8) prevedere che l'esclusione dal regime dell'adempimento collaborativo, in caso di violazioni fiscali non gravi, tali da non pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente, sia preceduta da un periodo transitorio di osservazione, al termine del quale si determina la fuoriuscita o la permanenza nel regime; |
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1.9) potenziare gli effetti premiali connessi all'adesione al regime dell'adempimento collaborativo prevedendo, in particolare: |
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1.9.1) un'ulteriore riduzione delle sanzioni amministrative tributarie per i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente in modo tempestivo ed esauriente, fino alla possibilità di integrale esclusione dell'applicazione nei confronti dei contribuenti che hanno tenuto comportamenti particolarmente collaborativi e trasparenti, da individuare in maniera puntuale, e i cui documenti contabili sono comunque certificati da professionisti qualificati, anche in ordine alla loro conformità ai princìpi contabili; |
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1.9.2) l'individuazione, ferme restando le disposizioni previste ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), di specifiche misure di alleggerimento delle sanzioni penali tributarie, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che hanno tenuto comportamenti non dolosi e comunicato preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, l'esistenza dei relativi rischi fiscali; |
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1.9.3) istituti speciali di definizione, in un predeterminato lasso temporale, del rapporto tributario circoscritto, in presenza di apposite certificazioni rilasciate da professionisti qualificati che attestano la correttezza dei comportamenti tenuti dai contribuenti; |
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2) per i soggetti di minore dimensione, l'introduzione del concordato preventivo biennale a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, prevedendo: |
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2.1) l'impegno del contribuente, previo contraddittorio con modalità semplificate, ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, formulata dall'Agenzia delle entrate anche utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione; |
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2.2) l'irrilevanza, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nonché dei contributi previdenziali obbligatori, di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi; |
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2.3) l'applicazione dell'IVA secondo le regole ordinarie, comprese quelle riguardanti la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica; |
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2.4) la decadenza dal concordato nel caso in cui, a seguito di accertamento, risulti che il contribuente non ha correttamente documentato, negli anni oggetto del concordato stesso o in quelli precedenti, ricavi o compensi per un importo superiore a prestabilite soglie ritenute significative ovvero ha commesso altre violazioni fiscali di non lieve entità; |
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g) assicurare la certezza del diritto tributario, attraverso: |
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1) la previsione della decorrenza del termine di decadenza per l'accertamento a partire dal periodo d'imposta nel quale si è verificato il fatto generatore, per i componenti a efficacia pluriennale, e la perdita di esercizio, per evitare un'eccessiva dilatazione di tale termine nonché di quello relativo all'obbligo di conservazione delle scritture contabili, fermi restando i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria sulla spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti; |
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2) la limitazione della possibilità di fondare la presunzione di maggiori componenti reddituali positivi e di minori componenti reddituali negativi sulla base del valore di mercato dei beni e dei servizi oggetto delle transazioni ai soli casi in cui sussistono altri elementi rilevanti a tal fine; |
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3) la limitazione della possibilità di presumere la distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi delle società di capitali a ristretta base partecipativa ai soli casi in cui è accertata, sulla base di elementi certi e precisi, l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti, ferma restando la medesima natura di reddito finanziario conseguito dai predetti soci. |
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2. I princìpi e criteri direttivi specifici di cui al presente articolo non si applicano ai fini della riforma dell'attività di accertamento prevista dalla disciplina doganale e da quella in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; i medesimi princìpi e criteri direttivi non si applicano altresì ai fini della riforma dell'istituto della revisione dell'accertamento doganale. |
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Art. 16.
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Art. 16.
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1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale della riscossione, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali: |
Identico. |
a) incrementare l'efficienza del sistema nazionale della riscossione e semplificarlo, orientandone l'attività secondo i princìpi di efficacia, economicità e imparzialità e verso obiettivi di risultato, anche attraverso: |
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1) la pianificazione annuale, da concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze, delle procedure di recupero che l'agente della riscossione deve svolgere, anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, in relazione al valore degli stessi; |
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2) il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle quote non riscosse, con temporanea esclusione delle quote per le quali sono in corso procedure esecutive o concorsuali, accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali o previdenziali e di quelle interessate da dilazioni di pagamento, e con possibilità di discarico anticipato in assenza di cespiti utilmente aggredibili ovvero di azioni fruttuosamente esperibili; |
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3) la possibilità per l'ente creditore, successivamente al discarico automatico, di riaffidare in riscossione le somme discaricate, quando divengano noti nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali; |
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4) la salvaguardia del diritto di credito, mediante il tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico, nonché, nella misura e secondo le indicazioni contenute nella pianificazione di cui al numero 1), di atti interruttivi della prescrizione; |
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5) la gestione del processo di recupero coattivo in conformità alla pianificazione di cui al numero 1); |
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6) la tempestiva trasmissione telematica delle informazioni relative all'attività svolta; |
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7) una disciplina transitoria dei tentativi di recupero delle somme contenute nei carichi già affidati all'agente della riscossione, tenendo conto della capacità operativa dello stesso agente; |
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8) la revisione della disciplina della responsabilità dell'agente della riscossione, prevedendola in presenza di dolo e, inoltre, nei soli casi in cui dal mancato rispetto, per colpa grave, delle disposizioni adottate in attuazione del principio di cui al numero 4) sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, con possibilità, in tali casi, di definizione abbreviata delle relative controversie e di pagamento in misura ridotta delle somme dovute; |
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9) l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze del potere di verificare la conformità dell'attività di recupero dei crediti affidati all'agente della riscossione alla pianificazione di cui al numero 1), nel rispetto dei seguenti princìpi di economicità ed efficacia: |
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9.1) per i crediti tributari erariali, determinare i criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate da sottoporre al controllo, in misura compresa tra il 2 per cento e il 6 per cento delle stesse quote, e delle modalità, anche esclusivamente telematiche, di tale controllo; |
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9.2) per i restanti crediti, determinare i criteri di individuazione delle quote da sottoporre a controllo, nella misura massima del 5 per cento; |
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b) favorire l'uso delle più evolute tecnologie e delle forme di integrazione e interoperabilità dei sistemi e del patrimonio informativo funzionali alle attività della riscossione ed eliminare duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguente riduzione dei costi; |
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c) modificare progressivamente le condizioni di accesso ai piani di rateazione, in vista della stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate; |
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d) potenziare l'attività di riscossione coattiva dell'agente della riscossione, anche attraverso: |
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1) il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento per le entrate da affidare all'agente della riscossione, al fine di anticipare l'incasso, da parte di quest'ultimo, delle somme dovute dal debitore, riducendo i tempi per l'avvio delle azioni cautelari ed esecutive, anche attraverso la semplificazione del procedimento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera h), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; |
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2) l'estensione del termine di efficacia degli atti di riscossione, per assicurare una maggiore rapidità dell'azione di recupero; |
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3) la razionalizzazione e l'automazione della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari, anche mediante l'introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo, ai sensi dell'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; |
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e) individuare un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate, in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione; |
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f) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera e), garantire la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali nonché delle risorse umane senza soluzione di continuità; |
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g) semplificare e accelerare le procedure relative ai rimborsi; |
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h) prevedere una disciplina della riscossione nei confronti dei coobbligati solidali paritetici e dipendenti che assicuri un corretto equilibrio tra la tutela del credito erariale e il diritto di difesa. |
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2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), e lettera c), non si applicano per la revisione del sistema della riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020. |
|
3. Per la revisione del sistema della riscossione dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il Governo osserva altresì, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera c), i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: |
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a) rivedere il sistema di determinazione, liquidazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale forniti a consumatori finali o autoconsumati, al fine di superare, in particolare, l'attuale sistema di versamento dell'imposta e di correlare i versamenti dell'accisa ai quantitativi di energia elettrica e di gas naturale venduti o autoconsumati nel periodo di riferimento; |
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b) rimodulare e armonizzare i termini previsti per la decadenza dal diritto al rimborso dell'accisa e per la prescrizione del diritto all'imposta. |
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Art. 17.
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Art. 17.
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1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario: |
Identico. |
a) coordinare con la nuova disciplina di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), altri istituti a finalità deflativa operanti nella fase antecedente la costituzione in giudizio di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai fini del massimo contenimento dei tempi di conclusione della controversia tributaria; |
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b) ampliare e potenziare l'informatizzazione della giustizia tributaria mediante: |
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1) la semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo; |
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2) l'obbligo dell'utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali; |
|
3) la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche; |
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4) la previsione che la discussione da remoto possa essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di partecipare in presenza; |
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c) modificare l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevedendo che le opposizioni regolate dagli articoli 615, secondo comma, e 617 del codice di procedura civile siano proponibili dinanzi al giudice tributario, con le modalità e le forme previste dal citato decreto legislativo n. 546 del 1992, se il ricorrente assume la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento ovvero dell'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973; |
|
d) prevedere la pubblicazione e la successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali nella stessa udienza di trattazione immediatamente dopo la deliberazione di merito; |
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e) accelerare lo svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo; |
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f) prevedere interventi di deflazione del contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello dinanzi alla Corte di cassazione, favorendo la definizione agevolata delle liti pendenti; |
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g) ridefinire l'assetto territoriale delle corti di giustizia tributaria di primo grado e delle sezioni staccate delle corti di giustizia tributaria di secondo grado anche mediante accorpamenti delle sedi esistenti, sulla base dell'estensione del territorio, dei carichi di lavoro e degli indici di sopravvenienza, del numero degli abitanti della circoscrizione, degli enti impositori e della riscossione; |
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h) disciplinare le modalità di assegnazione dei magistrati, dei giudici tributari e del personale amministrativo interessati al riordino territoriale di cui alla lettera g), al fine di garantire la continuità dei servizi della giustizia tributaria delle corti di primo e di secondo grado alle quali sono trasferite le funzioni degli uffici accorpati o soppressi, assicurando ai magistrati e ai giudici tributari l'attribuzione delle medesime funzioni già esercitate presso le corti accorpate o soppresse. |
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Capo II
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Capo II
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Articolo 18.
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Articolo 18.
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1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale con riferimento alle imposte sui redditi, all'IVA e agli altri tributi indiretti nonché ai tributi degli enti territoriali: |
Identico. |
a) per gli aspetti comuni alle sanzioni amministrative e penali: |
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1) razionalizzare il sistema sanzionatorio amministrativo e penale, anche attraverso una maggiore integrazione tra i diversi tipi di sanzione, ai fini del completo adeguamento al principio del ne bis in idem; |
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2) rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario, adeguando i profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non punibilità e di applicazione di circostanze attenuanti all'effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari, anche nella fase antecedente all'esercizio dell'azione penale; |
|
3) prevedere che la volontaria adozione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e la preventiva comunicazione di un possibile rischio fiscale da parte di imprese che non possiedono i requisiti per aderire al regime dell'adempimento collaborativo possano assumere rilevanza per escludere ovvero ridurre l'entità delle sanzioni; |
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b) per le sanzioni penali: |
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1) attribuire specifico rilievo all'ipotesi di sopravvenuta impossibilità di far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al soggetto stesso; |
|
2) attribuire specifico rilievo alle definizioni raggiunte in sede amministrativa e giudiziaria ai fini della valutazione della rilevanza penale del fatto; |
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c) per le sanzioni amministrative: |
|
1) migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei; |
|
2) assicurare l'effettiva applicazione delle sanzioni, rivedendo la disciplina del ravvedimento mediante una graduazione della riduzione delle sanzioni coerente con il principio previsto al numero 1); |
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3) prevedere l'inapplicabilità delle sanzioni in misura maggiorata per recidiva prima della definizione del giudizio di accertamento sulle precedenti violazioni, meglio definendo le ipotesi stesse di recidiva; |
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4) rivedere la disciplina del concorso formale e materiale e della continuazione, onde renderla coerente con i princìpi sopra specificati, anche estendendone l'applicazione agli istituti deflativi. |
|
2. Per il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il Governo osserva i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: |
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a) razionalizzazione dei sistemi sanzionatori amministrativo e penale per semplificarli e renderli più coerenti con i princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, tra cui, in particolare, quelli di predeterminazione e proporzionalità alla gravità delle condotte; |
|
b) introduzione dell'illecito di sottrazione, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, prevedendo: |
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1) la punibilità con la pena detentiva compresa tra il minimo di due anni e il massimo di cinque anni, nonché adeguate soglie di non punibilità al fine di applicare sanzioni amministrative in luogo di quelle penali e comunque di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi; |
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2) circostanze aggravanti coerenti con quelle previste dalla disciplina doganale in materia di contrabbando di tabacchi lavorati; |
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3) un'autonoma fattispecie associativa punibile con la pena della reclusione dal minimo di tre anni al massimo di otto anni, provvedendo al conseguente coordinamento dell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale; |
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4) il coordinamento dell'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale; |
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5) la punizione del tentativo con la stessa pena prevista per il reato consumato; |
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6) la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito e delle cose che ne sono l'oggetto; |
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7) nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, la confisca del prezzo, del prodotto o del profitto del reato e, quando essa non è possibile, la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni e altre utilità di cui il soggetto condannato abbia la disponibilità, anche per interposta persona; |
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8) l'affidamento in custodia dei beni sequestrati, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero la possibilità di affidarli ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale, nonché l'assegnazione dei beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso e ne facciano richiesta; |
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9) l'introduzione, per le fattispecie di cui alla presente lettera, di disposizioni sulla custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose confiscate; |
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10) l'estensione della disciplina attuativa dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente lettera anche alla sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, con la possibilità di stabilire adeguate soglie di punibilità, anche con riguardo all'assenza di nicotina nei medesimi prodotti, ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative in luogo di quelle penali; |
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11) l'abrogazione delle disposizioni della legge 17 luglio 1942, n. 907, e della legge 3 gennaio 1951, n. 27, che risultino superate a seguito dell'introduzione dell'illecito di cui alla presente lettera; |
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c) la razionalizzazione e il coordinamento sistematico delle disposizioni vigenti in materia di vendita senza autorizzazione e di acquisto da persone non autorizzate alla vendita, applicate ai tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 nonché ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies del medesimo testo unico; |
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d) l'introduzione della confisca di cui all'articolo 240-bis del codice penale per i reati previsti dal predetto testo unico, puniti con pena detentiva non inferiore, nel limite massimo, a cinque anni; |
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e) l'integrazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con i reati previsti dal predetto testo unico, prevedendo l'applicazione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive. |
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3. Per la revisione del sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni della normativa doganale il Governo osserva i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: |
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a) il coordinamento e la revisione della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, concernente il contrabbando dei tabacchi lavorati con quella inerente all'illecito introdotto ai sensi della lettera b) del comma 2 del presente articolo, in coerenza con la disciplina delle altre fattispecie di contrabbando previste dal citato testo unico; |
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b) il riordino della disciplina sanzionatoria contenuta nel titolo VII, capo I, del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 in materia di contrabbando di prodotti diversi dai tabacchi lavorati, in relazione alle merci introdotte nel territorio della Repubblica italiana nei casi previsti dall'articolo 79 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, o in uscita dal medesimo territorio, nei casi previsti dall'articolo 82 del medesimo regolamento (UE), prevedendo: |
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1) la razionalizzazione delle fattispecie penali; |
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2) la revisione delle sanzioni di natura amministrativa per adeguarle ai princìpi di effettività, proporzionalità e dissuasività stabiliti dall'articolo 42 del citato regolamento (UE) n. 952/2013, anche in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea; |
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3) la razionalizzazione delle disposizioni sulla custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose confiscate; |
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c) il riordino e la revisione della disciplina sanzionatoria contenuta nel titolo VII, capo II, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, prevedendo, in caso di revisione, l'introduzione di soglie di punibilità, di sanzioni minime oppure di sanzioni determinate in misura proporzionale all'ammontare del tributo evaso, in relazione alla gravità della condotta; |
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d) l'integrazione del comma 3 dell'articolo 25-sexiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con la previsione dell'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto legislativo, per i reati previsti dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, nei soli casi previsti dal comma 2 del medesimo articolo 25-sexiesdecies. |
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TITOLO IV
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TITOLO IV
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Art. 19.
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Art. 19.
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1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi: |
Identico. |
a) puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore; |
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b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1; |
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c) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali. |
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2. Il Governo è delegato ad attuare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 6, il riassetto delle vigenti disposizioni di diritto tributario per la raccolta di esse in un codice articolato in una parte generale, recante la disciplina unitaria degli istituti comuni del sistema fiscale, e una parte speciale, contenente la disciplina delle singole imposte, al fine di semplificare il sistema tributario e accrescere la chiarezza e la conoscibilità delle norme fiscali, la certezza dei rapporti giuridici e l'efficienza dell'operato dell'Amministrazione finanziaria. Per quanto riguarda la disciplina della parte generale, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: |
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a) recepimento dei princìpi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212; |
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b) previsione di una disciplina, unitaria per tutti i tributi, del soggetto passivo, dell'obbligazione tributaria, delle sanzioni e del processo; la disciplina dell'obbligazione tributaria prevede princìpi e regole in materia di dichiarazione, accertamento e riscossione; |
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c) previsione di un monitoraggio periodico della legislazione tributaria codificata. |
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TITOLO V
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TITOLO V
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Art. 20.
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Art. 20.
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1. Salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, dall'attuazione delle deleghe di cui agli articoli da 2 a 19 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incremento della pressione tributaria rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente. |
1. Salvo quanto disposto dal comma 3 del presente articolo, dall'attuazione delle deleghe di cui agli articoli da 2 a 19 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incremento della pressione tributaria rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente. |
2. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica di cui all'articolo 1, comma 2, evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche con riguardo agli effetti sui tributi degli enti territoriali. |
2. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica fornisce le indicazioni di cui all'articolo 1, comma 2. |
3. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione al loro interno o mediante parziale utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, trasmessi alle Camere prima di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tale fine, le maggiori entrate o i risparmi di spesa confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. I decreti legislativi che recano nuovi o maggiori oneri o minori entrate entrano in vigore contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria. |
3. Identico. |