PDL 1034

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1034

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
LUPI, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, SEMENZATO

Istituzione della figura professionale dello psicologo di base

Presentata il 23 marzo 2023

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Onorevoli Colleghi! – In una società caratterizzata da continui mutamenti, estremamente rapidi e profondi, che incidono su molteplici aspetti della vita quotidiana delle persone, diventa indifferibile la necessità di affrontare con interventi concreti le problematiche relative all'area della salute mentale.
I disturbi psicologici infatti, che sono diretta conseguenza, ad esempio, di sofferenze personali, di patologie pregresse o di eventi ed episodi traumatici, coinvolgono fasce di popolazione sempre più ampie, con particolare attenzione ai giovani.
Gli effetti della pandemia di COVID-19, inoltre, hanno pesantemente mutato e aggravato il quadro generale. La condizione di notevole stress generata dalla pandemia e dalle sue conseguenze ha, infatti, indebolito psicologicamente numerosi soggetti aggravando problemi preesistenti ed evidenziando o estremizzando le loro fragilità mentali.
In tale contesto, pertanto, per far fronte all'esigenza di rispondere a questi bisogni della popolazione, con la presente proposta di legge si intende istituire la figura professionale dello psicologo di base convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (SSN).
Si prevede l'obbligo per il medico di base di indirizzare i pazienti che denotano disturbi o problemi psichici a uno psicologo di base.
Lo psicologo di base è incaricato di effettuare la diagnosi e di provvedere all'assistenza psicologica, posta a carico del SSN, fatto salvo il pagamento di un ticket.
Analogamente, per i minori, si prevede che il pediatra di base indirizzi i piccoli pazienti a un neuropsicologo dell'età evolutiva.
Il medico di base o di fiducia del paziente resta comunque il solo responsabile dell'eventuale prescrizione di farmaci richiesti dallo psicologo di base.
Istituire lo psicologo di base significa anche fare prevenzione, contribuendo, ad esempio, alla gestione e alla cura di tutte quelle patologie che, specialmente negli ultimi tempi, sono emerse con sempre più insistenza. Dal disagio giovanile sfociato in episodi di violenza e di autolesionismo ai tanti casi di esaurimento da stress di lavoratori e genitori nei quali insistono condizioni aggravate di difficoltà socio-economiche.
La prevenzione in tale ambito diventa dunque elemento fondamentale ed è anche per questo che risulta necessario, oggi più che mai, riconoscere e garantire centralità e imprescindibilità al ruolo degli psicologi nella tutela della salute.
L'esercizio di questo ruolo passa dall'impegno dello Stato attraverso il Servizio sanitario nazionale, in ottemperanza a quanto previsto dalla Costituzione che, all'articolo 32 recita: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti».

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Diritto all'assistenza psicologica)

1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, riconosce il diritto all'assistenza psicologica nei casi in cui questa risulti utile per la salvaguardia della salute psico-fisica.
2. L'assistenza psicologica di cui al comma 1 è garantita dal Servizio sanitario nazionale (SSN) attraverso la figura professionale dello psicologo di base, istituita ai sensi dell'articolo 2.

Art. 2.
(Istituzione e compiti della figura professionale dello psicologo di base)

1. È istituita la figura professionale dello psicologo di base del ruolo sanitario, alla quale appartengono i soggetti iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3.
2. In caso di richiesta di assistenza psicologica avanzata al medico di base o al medico di fiducia del paziente, questi è tenuto a indirizzare il paziente a uno psicologo di base. Qualora l'assistenza psicologica sia richiesta in favore di un soggetto minore di età, i medici pediatri del SSN sono tenuti a indirizzarlo a un neuropsicologo dell'età evolutiva ai fini della diagnosi. Nei casi di maltrattamento fisico o psichico o di abuso sessuale ai danni di un soggetto minore di età è sempre fatto obbligo al medico curante di consultare un neuropsicologo dell'età evolutiva e di informare le autorità competenti. Il neuropsicologo dell'età evolutiva, formulata la diagnosi, provvede a indirizzare il soggetto minore di età a uno psicologo di base.
3. Lo psicologo di base provvede alla formulazione di una diagnosi e alla valutazione dell'opportunità dell'assistenza psicologica. La diagnosi e la valutazione possono essere altresì effettuate da uno psichiatra o neuropsichiatra dell'età evolutiva ovvero da uno psicologo clinico, che forniscono, altresì, le indicazioni necessarie a definire il progetto psico-terapeutico.
4. Ai fini della diagnosi di cui al comma 3 sono considerate tutte le condizioni di disagio e di disturbo psicologico trattabili mediante psico-terapia.
5. Qualora lo psicologo di base ritenga necessaria anche la somministrazione di farmaci, è tenuto a rivolgersi al medico di base o al medico di fiducia del paziente, unico deputato e responsabile della prescrizione di farmaci.
6. I costi dell'assistenza psicologica prestata dallo psicologo di base in attuazione del presente articolo sono posti a carico del SSN, fatto salvo il pagamento di un ticket da parte del paziente, il cui importo è stabilito dalle autorità competenti.
7. Lo psicologo di base può svolgere anche attività di prevenzione e formazione destinata alle famiglie e alle istituzioni scolastiche ed educative, al fine di favorire lo sviluppo di processi tesi a coltivare il benessere psicologico degli studenti e a sensibilizzare i genitori, i docenti e gli educatori affinché siano preparati a tenere conto anche delle componenti psicologiche del disagio e ad agire tempestivamente.

Art. 3.
(Elenchi degli psicologi di base)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono gli elenchi degli psicologi di base.
2. Possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all'ordine degli psicologi da almeno tre anni;

b) assenza di rapporti di lavoro dipendente con le strutture del SSN.

3. In una sezione speciale degli elenchi sono indicati i professionisti dotati dei requisiti di cui al comma 2 che sono in possesso di un'adeguata e specifica formazione professionale nel settore della neuropsicologia dell'età evolutiva riguardante minori che hanno subito maltrattamenti fisici o psichici o abusi sessuali.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'accessibilità degli elenchi alle strutture del SSN e agli utenti.
5. Negli elenchi sono indicati il tipo di formazione psicologica dei professionisti iscritti e i dati concernenti la loro iscrizione nell'apposito albo professionale.
6. Al fine di valorizzare le competenze specifiche di ciascun professionista, nella composizione degli elenchi e nella selezione degli psicologi di base le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto dei titoli professionali e scientifici, delle esperienze professionali e dell'ambito di specializzazione di ciascun professionista.

Art. 4.
(Telemedicina)

1. Le attività di sostegno e assistenza psicologica prestate in attuazione dell'articolo 1 possono essere erogate dai soggetti iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3 anche attraverso piattaforme informatiche per la telemedicina sulla base delle Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 17 dicembre 2020, e nell'ambito di quanto previsto dalla missione 6 «Salute» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come approvato con decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021.
2. Le attività di sostegno e assistenza psicologica erogate a distanza ai sensi del comma 1 garantiscono il conseguimento di obiettivi di equità nell'accesso alle cure, anche in aree periferiche, di tempestività e continuità assistenziale con la necessaria sicurezza, di migliore efficacia ed efficienza degli interventi, di riduzione dei tempi di attesa, di ottimizzazione nell'uso delle risorse disponibili e contenimento della spesa sanitaria.

Art. 5.
(Educazione continua in medicina)

1. L'attività di diagnosi e di assistenza psicologica prestate in attuazione dell'articolo 1 dai soggetti iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3 sono valutate ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'educazione continua in medicina (ECM), secondo modalità stabilite dal Ministro della salute con proprio decreto.

Art. 6.
(Verifica, monitoraggio e controllo qualitativo dell'assistenza psicologica)

1. La verifica, il monitoraggio e il controllo della qualità dell'assistenza psicologica prestata in attuazione dell'articolo 1 sono effettuati dai competenti servizi del SSN.
2. Ai fini del comma 1, gli psicologi di base sono tenuti a trasmettere ai competenti servizi del SSN, almeno ogni sei mesi, una relazione sull'attività di assistenza psicologica prestata.
3. I servizi competenti del SSN esaminano le relazioni presentate ai sensi del comma 2 al fine di verificare, controllare e valutare l'attività di assistenza psicologica.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con le aziende sanitarie locali, con i comuni, con gli ordini professionali degli psicologi e dei medici chirurghi e degli odontoiatri, con le associazioni scientifiche e le associazioni dei neuropsicologi dell'età evolutiva convenzionati con il SSN, nonché con i competenti organi del Ministero della salute, provvedono all'istituzione di un organismo indipendente con funzioni di osservatorio permanente sui dati relativi alle attività di assistenza psicologica prestate in attuazione dell'articolo 1. I soggetti iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3 sono tenuti a collaborare allo svolgimento delle attività di documentazione e di ricerca poste in essere dall'osservatorio, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali dei pazienti.

Art. 7.
(Clausola di salvaguardia finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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