PDL 1007

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1007

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MESSINA, MOLLICONE, LONGI, MURA, LAMPIS, POLO, DEIDDA, GIORDANO, CIANCITTO, CARAMANNA, CANNATA, VARCHI

Disposizioni in favore delle società sportive aventi sede nelle regioni Sicilia e Sardegna

Presentata il 16 marzo 2023

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Onorevoli Colleghi! – Rispetto alle altre società sportive operanti nel territorio nazionale quelle con sede nelle regioni insulari di Sicilia e Sardegna soffrono in maniera più gravosa il costo delle trasferte dei propri atleti per partecipare alle competizioni nazionali e all'estero, che sono molto più alti della media.
In Sicilia, sul tema è intervenuta due anni fa la legislazione regionale, con la legge 15 aprile 2021, n. 9, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale», che ha previsto, all'articolo 81, comma 6, l'istituzione di un fondo ad hoc per contribuire ai costi di trasferta sostenuti dalle società sportive siciliane che partecipano ai campionati nazionali di serie A e serie B indetti dalle Federazioni sportive riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano e dal Comitato italiano paralimpico; la disposizione prevede che il contributo si applichi per la parte eccedente la somma di 100 euro e nel limite massimo di 100 euro per atleta a trasferta.
Il provvedimento adottato in ambito regionale ha inteso alleggerire il carico finanziario che grava sulle società sportive, costrette a sostenere spese di viaggio elevate per le trasferte di campionato, dovute, nell'attesa della definizione delle misure per il riconoscimento della condizione di insularità della Sicilia, ai maggiori costi dei biglietti aerei e ferroviari applicati per le tratte nazionali. Per la predisposizione del piano di riparto del fondo sono tenuti in considerazione il numero delle trasferte effettuate, il numero degli atleti impegnati nelle trasferte e le spese sostenute dalle società per l'atleta per ogni singola trasferta.
Le società sportive, come noto, hanno subìto perdite pesantissime durante gli anni della pandemia, e il valore dell'impegno che esse rappresentano, dando a migliaia di giovani la possibilità di praticare attività sportiva agonistica, deve ricevere dalle istituzioni il giusto apprezzamento e il sostegno necessario a continuare a svolgere le proprie attività.
In questo quadro si inserisce anche la norma recata dall'articolo 81, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in prima istanza limitata al solo secondo semestre del 2020, e che prevedeva: «Per l'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati».
L'obiettivo della misura è quello di dare nuova linfa e sostegno al settore dello sport, che è praticato da milioni di italiani e rappresenta una grossa fetta del prodotto interno lordo nazionale. Lo sport riveste non solo un ruolo fondamentale a livello economico, ma anche e soprattutto a livello sociale, e nasce da qui l'esigenza di incentivare gli investimenti nel comparto, anche tramite le sponsorizzazioni sportive.
La misura, volta ad aiutare le società sportive nell'immediatezza della crisi di liquidità dovuta alle chiusure obbligate delle attività durante la pandemia di COVID-19, è stata poi confermata anche per gli anni 2021 e 2022, e, da ultimo, la legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha riconosciuto il beneficio del credito d'imposta anche per gli investimenti in sponsorizzazioni sportive sostenuti dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023.
In tema di sponsorizzazioni, tuttavia, i dati hanno dimostrato che le società sportive aventi sede nelle regioni insulari hanno beneficiato in misura molto minore degli investimenti da parte delle imprese e, pertanto, si ritiene, con la presente proposta di legge, opportuno rendere tale misura maggiormente appetibile con specifico riferimento a queste regioni.
In conclusione, la presente proposta di legge si compone di due articoli: il primo prevede un contributo erogato direttamente dallo Stato in favore delle società sportive aventi sede in Sicilia e in Sardegna, per aiutarle a coprire i costi derivanti dalla mancata continuità territoriale. Al riguardo si prevede che per il primo anno tale contributo sia a valere sulle risorse ordinarie del bilancio dello Stato e che a decorrere dal 2024 sia posto a carico del fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna, istituito dall'articolo 1, comma 494, legge n. 197 del 2022, «destinato al finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio della Sicilia e della Sardegna» (comma 495).
L'articolo 2 dispone una maggiorazione all'80 per cento del credito d'imposta per sponsorizzazioni sportive, cui si è sopra fatto riferimento, laddove gli investimenti siano effettuati in favore di società sportive aventi sede nelle regioni Sicilia o Sardegna.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità e di alleggerire il carico finanziario derivante dai maggiori costi dei biglietti aerei e ferroviari delle tratte nazionali, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del suo successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, da ripartire tra le società sportive aventi sede nelle regioni Sicilia o Sardegna che partecipano ai campionati nazionali di serie A o di serie B indetti dalle federazioni sportive riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico, ai fini della riduzione dei costi sostenuti per le trasferte degli atleti, tramite la concessione di contributi di importo fino a 100 euro ad atleta, più 50 euro ad atleta per ogni pernottamento reso necessario dalla trasferta. Con decreto del Ministro per lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del Fondo.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. All'articolo 81, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli investimenti di cui al presente comma effettuati nei confronti di leghe, società o associazioni aventi sede nel territorio della Regione Siciliana o della regione Sardegna, il contributo, sotto forma di credito d'imposta, è aumentato all'80 per cento degli investimenti effettuati».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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