CAMERA DEI DEPUTATI
Doc. XXII, n. 48
PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE
d'iniziativa dei deputati
ASCARI, CAFIERO DE RAHO, GIULIANO, MARIANNA RICCIARDI, SPORTIELLO, PELLEGRINI, PAVANELLI, CASO, AMATO, CARAMIELLO, CAROTENUTO, TUCCI, CHERCHI, CAPPELLETTI, APPENDINO, BRUNO, FERRARA, CANTONE, AURIEMMA, SANTILLO, ALIFANO, QUARTINI, DONNO, ALFONSO COLUCCI, PERANTONI, LOMUTI, FEDE, RAFFA, AIELLO, BARZOTTI, DELL'OLIO, L'ABBATE, PENZA, MORFINO, BORRELLI, SARRACINO
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda giudiziaria relativa ai cosiddetti «mostri di Ponticelli»
Presentata il 25 marzo 2026
Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di inchiesta parlamentare intende istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda giudiziaria relativa ai cosiddetti «mostri di Ponticelli», concernente il brutale omicidio di due bambine, Barbara Sellini e Nunzia Munizzi, di sette e dieci anni, avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 luglio 1983 nel quartiere Ponticelli di Napoli, un delitto che sconvolse profondamente l'opinione pubblica nazionale per la sua eccezionale ferocia e che determinò un clima di fortissima pressione sociale, mediatica e istituzionale sulla magistratura e sulle Forze dell'ordine.
In tale contesto, al termine di indagini rapide e fortemente controverse, furono condannati Giuseppe La Rocca, Ciro Imperante e Luigi Schiavo, tre giovani incensurati, indicati come responsabili del delitto sulla base di confessioni e testimonianze che nel corso del tempo si sono rivelate contraddittorie, più volte ritrattate e, secondo quanto emerso nell'ambito di successive analisi condotte nelle sedi istituzionali, acquisite in un contesto investigativo segnato da gravi anomalie, pressioni e violazioni delle garanzie fondamentali.
Più precisamente, nella precedente legislatura la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, ha svolto un approfondito lavoro di inchiesta sulla citata vicenda che si è concluso,Pag. 2 nelle sedute del 7 e 13 settembre 2022, con l'approvazione all'unanimità di una relazione sull'attività svolta (Doc. XXIII, n. 37, della XVIII legislatura) da cui si evince che il caso dei cosiddetti «mostri di Ponticelli» appare come uno dei più gravi errori giudiziari della storia della cronaca giudiziaria italiana più recente. La citata relazione ha evidenziato gravi lacune investigative, l'inquinamento del quadro probatorio, l'uso improprio di collaboratori di giustizia, nonché il possibile ruolo di condizionamenti mafiosi e di depistaggi finalizzati a sviare le indagini dai reali responsabili.
Nonostante la straordinaria rilevanza di tali conclusioni e il valore istituzionale della citata relazione votata all'unanimità da tutte le forze politiche, non è stato ancora attivato un percorso parlamentare strutturato e autonomo finalizzato all'accertamento definitivo delle responsabilità e alla piena ricostruzione della verità storica e giudiziaria.
La presente proposta di inchiesta parlamentare nasce, dunque, dall'esigenza di dare continuità, forza e concretezza al lavoro già svolto nella precedente legislatura dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, mediante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta specificamente dedicata alla richiamata vicenda giudiziaria, dotata dei poteri previsti dall'articolo 82 della Costituzione, affinché le risultanze emerse non restino prive di conseguenze e affinché siano individuate le cause di un errore giudiziario che ha segnato in modo indelebile la vita di persone innocenti e delle loro famiglie.
L'istituzione di tale Commissione rappresenta non solo un atto dovuto di giustizia e verità, ma anche un passaggio essenziale per rafforzare la credibilità delle istituzioni e prevenire il ripetersi di analoghe distorsioni nell'amministrazione della giustizia.
PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE
Art. 1.
(Istituzione e durata della Commissione)
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, la Commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda giudiziaria relativa ai cosiddetti «mostri di Ponticelli», di seguito denominata «Commissione», concernente la condanna definitiva all'ergastolo di Giuseppe La Rocca, Ciro Imperante e Luigi Schiavo per la morte di due bambine avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 luglio 1983 nel quartiere Ponticelli di Napoli.
2. La Commissione riferisce alla Camera alla fine dei propri lavori circa i risultati della propria attività e può formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente.
Art. 2.
(Compiti della Commissione)
1. La Commissione, tenuto conto delle conclusioni della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, contenute nella relazione sull'attività svolta nella XVIII legislatura (Doc. XXIII, n. 37), relative al coinvolgimento della criminalità organizzata nella vicenda giudiziaria dei cosiddetti «mostri di Ponticelli», ha il compito di:
a) accertare i fatti, le responsabilità e le criticità investigative e processuali connesse alla condanna di Giuseppe La Rocca, Ciro Imperante e Luigi Schiavo;
b) ricostruire l'intero iter delle indagini e dei procedimenti giudiziari;
c) verificare la genuinità delle confessioni e delle testimonianze utilizzate;
Pag. 4d) accertare l'eventuale ricorso a pressioni, violenze o pratiche investigative illegittime;
e) approfondire il ruolo di soggetti appartenenti o contigui alla criminalità organizzata e l'eventuale esistenza di depistaggi;
f) valutare l'impatto sulla vicenda giudiziaria della pressione mediatica e del contesto sociale e politico dell'epoca in cui si sono svolti i fatti di cui all'articolo 1, comma 1;
g) individuare eventuali responsabilità individuali e strutturali nelle indagini e nei procedimenti giudiziari;
h) formulare proposte volte a prevenire il ripetersi di errori giudiziari analoghi.
Art. 3.
(Composizione della Commissione)
1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
2. Il Presidente della Camera dei deputati convoca la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.
Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione)
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni Pag. 5altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
4. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
5. Quando gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.
6. La Commissione, per le finalità dell'inchiesta di cui all'articolo 1, ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
7. Sulle richieste a essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.
8. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia, ai sensi dei commi 6 e 7, sono coperti dal segreto.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 8, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
Art. 5.
(Obbligo del segreto)
1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 8 e 9.
2. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 6.
(Organizzazione dei lavori)
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
4. Per lo svolgimento dei suoi compiti, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 30.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di motivata richiesta formulata dal presidente della Commissione per esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.