CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII, n. 46

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati
DE BERTOLDI, CENTEMERO, BORRELLI,
TONI RICCIARDI, BOSCAINI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul settore assicurativo

Presentata il 20 gennaio 2026

  Onorevoli Colleghi! – La proposta recante l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul settore assicurativo, in particolare nell'ambito della responsabilità civile verso terzi (RCT), risponde all'esigenza di verificare lo stato attuale delle politiche aziendali adottate dalle imprese assicurative e l'impatto che la vigente disciplina ha sul comparto in una fase di profonda trasformazione normativa, guidata da tre pilastri principali: la transizione digitale, l'inserimento delle valutazioni relative alla sostenibilità ambientale, alla responsabilità sociale e alla struttura di governo dell'impresa (cosiddetti «criteri ESG») nella formazione delle scelte aziendali e il rafforzamento della resilienza operativa.
  Com'è noto, il settore assicurativo riveste un ruolo fondamentale, non solo nell'ambito dell'economia finanziaria, ma anche con riferimento agli aspetti sociali e di benessere dell'intero Paese. Una delle novità più rilevanti a livello nazionale è costituita dalla recente introduzione dell'obbligo per le imprese di assicurarsi contro i rischi catastrofali (terremoti, alluvioni, frane) e dall'impatto che tale misura ha sulle imprese e sulle compagnie assicurative.
  Di ulteriore interesse è l'attenzione del legislatore alle tariffe applicate per l'assicurazione della responsabilità civile per danni prodotti dagli autoveicoli e alla dinamica delle variazioni dei prezzi. Anche in ambito privato, il settore assicurativo rappresenta in quest'epoca un comparto centrale e sempre più rilevante per il sistema di benessere sociale del Paese, come ad esempio nella previdenza complementare, ossia il sistema di risparmio privato che serve a integrare la pensione pubblica erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
  In particolare, per quanto riguarda la responsabilità civile per danni prodotti dagli autoveicoli, emerge una problematica Pag. 2sociale legata alla forte differenza delle tariffe tra le diverse aree del Paese e il conseguente incremento della circolazione di veicoli non assicurati. Tale situazione determina un forte rischio in caso di sinistri per le società assicurative e per i danneggiati, che richiede da parte del legislatore un'analisi del problema sotto il profilo sia mutualistico sia di mercato.
  L'introduzione delle polizze catastrofali nel settore delle imprese, come accennato (il cui obbligo è stato differito al 31 marzo 2026 per alcune micro e piccole imprese specifiche) dovrà sicuramente estendersi all'intero settore privato, proprio per la gravità che gli eventi catastrofici, quali alluvioni o terremoti, stanno assumendo negli ultimi anni, le cui dimensioni preoccupanti possono essere difficilmente contrastate dal solo settore pubblico.
  In tale contesto si evidenzia, inoltre, come le caratteristiche contributive, insite nel sistema pensionistico primario, rendano sempre più opportuno il ricorso a forme assicurative complementari, che tutelino le persone nella terza età o nelle fasi più difficili ed emergenziali della vita.
  Le esposte osservazioni rappresentano soltanto alcune delle fondamentali criticità che devono indurre la politica e il legislatore a confrontarsi con gli operatori del settore assicurativo e con i consumatori, in una prospettiva più vicina alla tutela del cittadino e delle imprese, capace di garantire comunque la competitività sul mercato.
  I proponenti ritengono che l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta, che analizzi l'attuale quadro normativo del settore assicurativo in Italia (caratterizzato da una profonda spinta verso la digitalizzazione, la trasparenza e la gestione di nuovi rischi sistemici), concentrando l'attenzione sugli aspetti contenuti nella presente proposta di inchiesta parlamentare, possa costituire un potente strumento per far luce sui diversi fattori di complessità che interessano il comparto assicurativo, le imprese e le famiglie, al fine di presentare alla Camera dei deputati gli elementi necessari per delineare un quadro regolatorio complessivo più efficace e adeguato ai tempi.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione)

  1. È istituita, per la durata della XIX legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore assicurativo, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

   a) esaminare l'evoluzione della legislazione nazionale sul settore assicurativo, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 1917 e 2043 del codice civile;

   b) verificare la compiutezza e l'efficacia della normativa vigente, con particolare riferimento alla determinazione dei prezzi, al collocamento dei prodotti assicurativi, anche attraverso la rete internet, e alla formazione delle tariffe dell'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nell'intero territorio nazionale, valutando le cause di eventuali disparità e disomogeneità territoriali o settoriali;

   c) esaminare la condotta delle imprese del settore, verificando le prassi commerciali e le condizioni contrattuali praticate, anche sotto gli aspetti della correttezza e della trasparenza, e i problemi derivanti dai fenomeni di frode assicurativa e le iniziative proposte per contrastarli, con particolare riferimento:

    1) all'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

    2) all'assicurazione per la responsabilità civile del vettore nel settore dell'autotrasporto;

    3) all'assicurazione per la responsabilità civile professionale e per i rischi aziendali, quali danni a persone, cose, interruzione di attività, inquinamento e furto Pag. 4durante il trasporto e le operazioni correlate;

    4) all'attività assicurativa nel ramo vita e nel settore previdenziale;

    5) all'assicurazione per danni ai beni aziendali prodotti da calamità naturali;

   d) esaminare l'incidenza delle attività criminali sulla funzionalità del settore assicurativo, in particolare mediante l'analisi della frequenza dei sinistri per aree territoriali e le conseguenze delle condotte fraudolente sulla formazione delle tariffe e sulla determinazione degli indennizzi.

  2. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati periodicamente e alla fine dei propri lavori circa i risultati della propria attività e può formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente. La Commissione può predisporre relazioni speciali su singoli settori e aspetti.
  3. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
  2. Con i medesimi criteri e con la medesima procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni dei componenti della Commissione in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica.
  3. Il Presidente della Camera dei deputati convoca la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  4. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del regolamento della Camera dei deputati.

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Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  3. La Commissione, per le finalità dell'inchiesta di cui all'articolo 1, ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
  4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 siano coperti dal segreto.
  5. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  6. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli Pag. 6atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 6.
  2. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5.
(Organizzazione dei lavori)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
  2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
  4. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 90.000 euro annui, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.