CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII, n. 45

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati
SARRACINO, PROVENZANO, CAROTENUTO, BORRELLI, MARI,
D'ALESSIO, AMENDOLA, GRAZIANO, TONI RICCIARDI, SCOTTO, PORTA, QUARTAPELLE PROCOPIO, DE LUCA, BAKKALI, BOLDRINI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla morte di Mario Paciolla

Presentata il 10 luglio 2025

  Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di inchiesta parlamentare intende istituire, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Mario Paciolla, giovane cooperante italiano, giornalista e attivista per i diritti umani, trovato senza vita il 15 luglio 2020 nella sua abitazione a San Vicente del Caguán, in Colombia, dove si trovava in missione per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).
  La vicenda di Mario Paciolla presenta numerosi elementi critici e oscuri, tali da rendere insufficienti le conclusioni sinora raggiunte dalle autorità giudiziarie. Il tribunale di Roma ha recentemente disposto l'archiviazione dell'indagine, accogliendo l'ipotesi del suicidio; tuttavia, molte evidenze e testimonianze, così come una serie di anomalie e omissioni nelle attività investigative, continuano a sollevare forti dubbi e legittime domande sull'effettiva dinamica dei fatti.
  La richiesta di verità e giustizia da parte della famiglia di Mario Paciolla, dei suoi amici, di numerosi esponenti del mondo politico, accademico e dell'associazionismo è diventata in questi anni una mobilitazione civile ampia e trasversale. Il Comitato verità e giustizia per Mario Paciolla ha documentato e denunciato possibili negligenze, depistaggi e condotte omissive da parte di istituzioni italiane e internazionali, in particolare in relazione al ruolo svolto dalla missione dell'ONU per il monitoraggio degli accordi di pace in Colombia (UNVMC).
  L'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta è, dunque, non solo un atto doveroso di giustizia verso la memoria di Mario Paciolla, ma anche un segnale chiaro della volontà della Camera dei deputati di fare luce su tutte le responsabilità,Pag. 2 dirette o indirette, che possano aver contribuito alla sua morte o abbiano ostacolato la ricerca della verità.
  La Commissione avrà il compito di accertare ogni elemento rilevante della vicenda, comprese eventuali interferenze o depistaggi da parte di autorità nazionali o internazionali, di valutare la condotta delle istituzioni coinvolte e di contribuire, attraverso un lavoro trasparente e rigoroso, al ripristino della fiducia dei cittadini nella giustizia e nella funzione dello Stato.
  A cinque anni dalla morte di Mario Paciolla, è tempo che la Camera dei deputati si assuma la responsabilità di promuovere una ricostruzione approfondita, indipendente e imparziale dei fatti, restituendo dignità al lavoro e all'impegno di un giovane italiano che ha servito con passione ideali di pace e di cooperazione internazionale.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione, durata e compiti
della Commissione)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata di un anno, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Mario Paciolla, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione ha il compito di accertare le responsabilità relative alla morte di Mario Paciolla e ricostruire ogni elemento rilevante della vicenda, comprese eventuali omissioni, negligenze o interferenze da parte di autorità nazionali o straniere od organizzazioni internazionali.
  3. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta una relazione alla Camera dei deputati sul risultato dell'inchiesta.

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
  2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede all'eventuale sostituzione dei componenti della Commissione in caso di dimissione o di cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano cause di impedimento.
  3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per Pag. 4l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
  5. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4, quarto periodo.
  6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione né alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  2. La Commissione ha facoltà di richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso o conclusi presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
  3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 2 sono coperti dal segreto.
  4. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

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  5. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

Art. 4.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 6.
  2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5.
(Organizzazione interna)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta.
  2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  3. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e Pag. 6con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Il regolamento interno di cui al comma 1 stabilisce il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
  4. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro l'anno e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.