CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII, n. 43

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa della deputata DALLA CHIESA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dei canili e dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali nonché sul fenomeno del randagismo

Presentata il 27 marzo 2025

  Onorevoli Colleghi! — I canili hanno il compito fondamentale di accogliere e prendersi cura dei cani abbandonati o smarriti.
  In un Paese dove il fenomeno del randagismo è ancora un problema significativo, i canili rappresentano una risorsa cruciale per garantire che gli animali in difficoltà possano ricevere cure e una sistemazione temporanea. La gestione dei canili è, a volte, a carico di enti pubblici, ma sono molte le associazioni di volontariato che cercano di intervenire in merito; la loro efficienza dipende dal supporto economico e dalla formazione del personale.
  La necessità di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, nasce dall'esigenza di acquisire tutti gli elementi conoscitivi sullo stato dei canili nel territorio italiano anche al fine di redigerne una mappatura.
  Sono infatti strutture che presentano qualità e dimensioni diverse: ve ne sono alcune ben organizzate, con spazi adeguati e personale formato, e ve ne sono altre caratterizzate dal sovraffollamento, dalla scarsa manutenzione e da strutture inadeguate per garantire il benessere degli animali. Le condizioni igieniche precarie e la mancanza di spazi adeguati possono portare a malattie, stress e abusi sui cani ospitati. Manca un adeguato monitoraggio delle pratiche operative, il che contribuisce a una gestione poco trasparente e talvolta negligente, con un conseguente maltrattamento o abbandono degli animali. A ciò si aggiunge la difficoltà per queste strutture di accedere a risorse economiche considerata la scarsità di fondi pubblici e la necessità dei gestori dei canili di ottenere risorse dai privati; tutto questo rende difficile per molti canili riuscire ad offrire un'adeguata qualità della vita agli animali ospitati. Le normativa nazionale e quella locale non sempre si coordinano per garantire il benessere animale.
  Una Commissione di inchiesta permetterebbe di fare luce sulla situazione attuale dei canili, individuando eventuali responsabilità di enti pubblici e privati nella gestionePag. 2 delle strutture. La trasparenza è essenziale per evitare che le risorse siano mal gestite o sprecate.
  Una Commissione di inchiesta potrebbe individuare e valutare le migliori pratiche nonché proporre soluzioni per incrementare l'efficienza delle politiche locali e nazionali. L'istituzione di una Commissione di inchiesta contribuirebbe, inoltre, a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla condizione dei canili e sul trattamento degli animali, stimolando l'adozione e la responsabilizzazione dei cittadini. Potrebbe, altresì, proporre modifiche normative, incentivi economici per la gestione dei canili e l'introduzione di livelli minimi di cura e benessere per gli animali, al fine di garantirne una vita dignitosa. Acquisire i dati relativi al sistema dei canili nel nostro Paese costituisce anche un passo fondamentale per individuare soluzioni per affrontare l'emergenza del randagismo, combattere la pratica dell'abbandono dei cani prima della stagione estiva e accertare l'adeguato svolgimento delle mansioni da parte dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali.
  Nell'ambito degli strumenti volti a consentire lo svolgimento dell'attività di controllo del Parlamento, dei quali le Camere possono avvalersi per acquisire informazioni, l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta rappresenta quello più incisivo e penetrante: l'articolo 82, secondo comma, della Costituzione dispone che la Commissione parlamentare d'inchiesta «procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria». I poteri coercitivi che la Commissione parlamentare di inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase istruttoria delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati e irrogare sanzioni. Per il Parlamento l'attività di controllo nasce dall'esigenza di monitorare continuamente la corretta applicazione delle leggi in materia e il loro aggiornamento.

Pag. 3

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione, funzioni e durata della Commissione parlamentare di inchiesta)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, la Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dei canili e dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali nonché sul fenomeno del randagismo, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione ha il compito di:

   a) redigere una mappatura dei canili che possiedono i requisiti prescritti ai fini della tutela del benessere degli animali e dei canili che non possiedono tali requisiti;

   b) verificare se a carico dei gestori e dei proprietari dei canili pubblici, privati o convenzionati risultino condanne o denunce per maltrattamento di animali;

   c) valutare l'efficacia dei controlli di qualità sui canili pubblici, privati e convenzionati;

   d) verificare l'entità delle risorse finanziarie destinate ai canili pubblici, privati e convenzionati adibiti al ricovero di animali randagi e l'impiego effettivo di tali risorse;

   e) indagare su eventuali responsabilità delle amministrazioni locali e dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali nei casi di cattiva gestione dei canili;

   f) accertare l'esistenza di eventuali errori di valutazione compiuti dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali in materia di benessere degli animali all'interno dei canili e valutare l'incidenza di tali errori sull'indice di mortalità degli animali all'interno dei canili;

Pag. 4

   g) individuare le cause cui sono riconducibili gli errori più frequenti, in particolare con riferimento a quelle relative all'inefficienza e alla scarsa igiene dei canili adibiti al ricovero degli animali randagi o all'inefficienza organizzativa degli stessi, alla carenza dell'organico del personale veterinario e volontario nonché alle carenze delle strutture di ricovero;

   h) verificare se vi sia la necessità di rafforzare il ruolo, le funzioni e le responsabilità dei direttori sanitari delle aziende sanitarie locali;

   i) individuare ogni altro intervento utile a migliorare la qualità del soggiorno degli animali all'interno dei canili;

   l) verificare l'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di benessere degli animali.

  3. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati periodicamente e alla fine dei propri lavori circa i risultati della propria attività e può formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente.

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da dieci deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
  2. Il Presidente della Camera dei deputati convoca la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, un vicepresidente e un segretario. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Pag. 5

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  3. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
  4. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  5. Quando gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.
  6. La Commissione, per le finalità dell'inchiesta di cui all'articolo 1, ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
  7. Sulle richieste a essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.
  8. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia, ai sensi dei commi 6 e 7, sono coperti dal segreto.
  9. Fermo restando quanto previsto dal comma 8, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze Pag. 6attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 8 e 9.
  2. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 6.
(Organizzazione dei lavori)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
  2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie, in particolare di esperti dei settori interessati. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
  4. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

Pag. 7

  5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 30.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di motivata richiesta formulata dal presidente della Commissione per esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.