Doc. XVIII-bis, n. 116

XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

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DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda i valori riveduti dei parametri di riferimento di calore e combustibili per il periodo dal 2026 al 2030 (COM(2026) 619 final)

Approvato il 21 ottobre 2026

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DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda i valori riveduti dei parametri di riferimento di calore e combustibili per il periodo dal 2026 al 2030, COM(2026) 619 final;

   tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame del pacchetto di revisione dell'EU ETS;

   preso atto che il Consiglio ha adottato il proprio mandato negoziale sulla proposta e che il Parlamento europeo ha deciso di applicare la procedura d'urgenza;

   tenuto conto altresì che, secondo quanto riferito nel corso dell'audizione di Confindustria Ceramica, l'Italia si è astenuta in sede di Consiglio, in ragione dell'assenza di un correttivo ritenuto adeguato per il settore ceramico;

   accolta positivamente la finalità della proposta di aumentare le assegnazioni gratuite disponibili per i settori ai quali si applicano i parametri di riferimento di calore e combustibili, utilizzando pienamente le quote disponibili ed evitando l'applicazione del fattore di correzione transettoriale;

   considerato che la proposta costituisce un intervento puntuale riferito al periodo di assegnazione 2026-2030 e va pertanto distinta dalla revisione strutturale della metodologia dei benchmark per i periodi successivi al 2030 prevista dalla COM(2026) 616;

   rilevato che, per il periodo 2026-2030, la misura interviene essenzialmente attraverso una correzione orizzontale, senza modificare i periodi di riferimento, le basi dati e la metodologia generale utilizzata per l'aggiornamento dei parametri;

   considerato che dalle audizioni è emerso come l'applicazione dei parametri generici di calore e combustibili possa produrre effetti significativamente differenti nei comparti nei quali non siano concretamente disponibili le medesime tecnologie, i medesimi combustibili o i medesimi vettori energetici a basse emissioni;

   rilevato, in particolare, che per il settore ceramico l'assenza di uno specifico benchmark di prodotto determina un ampio ricorso al parametro generico per combustibile e che, secondo quanto rappresentato da Confindustria Ceramica, nessun impianto del comparto delle piastrelle rientra nel gruppo delle installazioni corrispondenti al cosiddetto best 10 per cento;

   considerato che la COM(2026) 616 contempla, per i periodi di assegnazione successivi al 2030, la possibilità di introdurre parametri alternativi settoriali, mentre la COM(2026) 619 non prevede analoghi correttivi per il periodo 2026-2030, nonostante le criticità già emerse nell'applicazione dei parametri generici;

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   rilevato che la relazione illustrativa e la valutazione d'impatto non chiariscono, mediante indicatori quantitativi e qualitativi riferiti ai comparti maggiormente interessati, perché una correzione esclusivamente orizzontale costituisca la specifica configurazione dell'intervento dell'Unione maggiormente idonea a perseguire l'obiettivo dichiarato nel periodo 2026-2030, né quantificano adeguatamente gli effetti sui settori nei quali le tecnologie e i processi presi a riferimento risultano scarsamente rappresentativi;

   considerato che non è in discussione la necessità che i benchmark e le regole di assegnazione gratuita siano disciplinati a livello dell'Unione, trattandosi di componenti essenziali di un sistema armonizzato;

   considerato tuttavia che il principio di sussidiarietà richiede che la necessità e il valore aggiunto dell'azione dell'Unione siano adeguatamente motivati e che tale motivazione deve consentire ai Parlamenti nazionali di verificare, anche sulla base di indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi, la giustificazione della specifica configurazione dell'intervento proposta;

   ritenuto che, nel caso di specie, tale dimostrazione non risulti sufficientemente sviluppata con riferimento alla scelta di applicare, proprio nel periodo 2026-2030 oggetto della proposta, una correzione esclusivamente orizzontale anche ai comparti nei quali l'istruttoria ha fatto emergere una significativa divergenza tra il parametro generico e le possibilità tecnologiche concretamente disponibili;

   rilevato, con riferimento al principio di proporzionalità, che l'incremento orizzontale delle assegnazioni gratuite costituisce un miglioramento rispetto alla disciplina vigente ma non elimina gli effetti derivanti dall'applicazione di benchmark generici a comparti nei quali le prestazioni prese a riferimento dipendono da processi, tecnologie o vettori energetici non concretamente replicabili;

   ritenuto pertanto necessario che, per il periodo 2026-2030, siano introdotti correttivi mirati e circoscritti nei comparti nei quali sia dimostrata una penalizzazione strutturale derivante dall'applicazione dei parametri generici, con particolare riferimento alle criticità documentate per il settore ceramico;

   rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica della proposta è correttamente costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE;

   ritenuta la proposta non conforme al principio di sussidiarietà, in quanto:

    a) la relazione illustrativa e la valutazione d'impatto non forniscono elementi qualitativi e quantitativi sufficienti a dimostrare il valore aggiunto della specifica configurazione uniforme prescelta per il periodo 2026-2030 rispetto ad altre possibili configurazioni della disciplina europea che, mantenendo l'armonizzazione del sistema, consentano di tenere conto delle rilevanti differenze settoriali emerse nell'applicazione dei parametri generici;

    b) tale carenza di motivazione assume particolare rilievo in quanto la proposta interviene proprio per correggere gli effetti dell'aggiornamentoPag. 4 dei benchmark nel periodo 2026-2030, senza tuttavia quantificare gli effetti della soluzione prescelta sui comparti maggiormente penalizzati né spiegare adeguatamente perché non siano previsti già in tale periodo correttivi settoriali, mentre la COM(2026) 616 contempla strumenti di tale natura per i periodi di assegnazione successivi al 2030;

   ritenuta altresì la proposta non conforme al principio di proporzionalità, in quanto:

    a) la correzione esclusivamente orizzontale, pur aumentando le assegnazioni gratuite disponibili, non risulta adeguatamente calibrata rispetto ai comparti nei quali i parametri generici di calore e combustibili sono costruiti su tecnologie, processi o vettori energetici non concretamente replicabili;

    b) la mancata quantificazione degli effetti sui settori maggiormente esposti non consente di dimostrare che l'intervento prescelto costituisca, per tali comparti, la soluzione meno onerosa e più efficace rispetto all'obiettivo perseguito,

  esprime un

PARERE MOTIVATO

  ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea ed al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.