Doc. XVIII-bis, n. 114
XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
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DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/943 adeguando alle esigenze future le bollette dell'energia elettrica nell'Unione mediante la riduzione dei costi del sistema e la promozione dell'elettrificazione e della digitalizzazione (COM(2026) 600 final)
Approvato il 14 ottobre 2026
stabilimenti tipografici carlo colombo
DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/943 adeguando alle esigenze future le bollette dell'energia elettrica nell'Unione mediante la riduzione dei costi del sistema e la promozione dell'elettrificazione e della digitalizzazione (COM(2026) 600 final);
preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012;
tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;
premesso che la definizione di interventi a livello di UE volti a ridurre rapidamente i prezzi dell'energia riveste assoluta priorità, anche alla luce dell'impatto di tali prezzi sulla competitività industriale;
premesso altresì che per affrontare la crisi energetica, oltre a un'efficace revisione del sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (EU ETS), è necessario:
a) definire interventi a livello di UE che riconoscano adeguati margini di flessibilità agli Stati membri per tener conto delle specificità dei sistemi energetici nazionali, nel rispetto del loro diritto di scegliere tra varie fonti energetiche come previsto dall'articolo 194, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
b) promuovere un'attuazione pragmatica e tecnologicamente neutrale delle politiche europee di elettrificazione, volta a coniugare decarbonizzazione, competitività del sistema produttivo e sostenibilità economica per famiglie e imprese;
rilevata la necessità che anche la valutazione d'impatto cui sarà sottoposto l'obiettivo di elettrificazione indicativo del 46 per cento entro il 2040, proposto dal piano d'azione per l'elettrificazione della Commissione europea COM(2026)595, tenga adeguatamente conto delle specificità nazionali, anche in termini di effetti sui prezzi nei singoli settori, e sia coerente con il principio di neutralità tecnologica;
rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che:
a) l'articolo 194, paragrafo 2, del TFUE costituisce una base giuridica appropriata per le disposizioni della proposta relative agli oneri di rete, agli indicatori di rete elettrica intelligente e innovazione, ai sistemi di misurazione intelligenti, allo scambio di dati a sostegno della gestione e dell'ottimizzazione della rete e alle misure di connessione alla rete in caso di congestione;
Pag. 3b) non risulta invece coerente con quanto disposto dall'articolo 1, punto 2), volto ad aggiungere il nuovo articolo 18-quater al regolamento (UE) 2019/943: tale disposizione, vincolando la determinazione dell'aliquota di accisa applicabile all'energia elettrica a quella applicabile al gas naturale e incidendo sull'attuazione a livello nazionale della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici, renderebbe necessario il ricorso all'articolo 113 del TFUE e quindi alla procedura legislativa speciale ivi prevista;
c) la qualificazione, prospettata dalla Commissione europea, di tali misure come puramente accessorie rispetto all'obiettivo principale di garantire il funzionamento del mercato dell'energia elettrica non è condivisibile in ragione della loro idoneità ad interferire direttamente con le politiche fiscali e di bilancio nazionali;
d) disposizioni principalmente di natura fiscale volte a realizzare gli obiettivi di politica ambientale e di politica energetica dell'UE possono inoltre essere adottate ai sensi dell'articolo 192, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 194, paragrafo 3, del TFUE, che prevedono anch'essi una procedura legislativa speciale con voto all'unanimità in sede di Consiglio;
e) la base giuridica andrebbe pertanto riconsiderata al fine di individuare quella corretta in relazione all'articolo 1, punto 2), che aggiunge l'articolo 18-quater al regolamento (UE) 2019/943;
considerato che la proposta non risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto non risultano adeguatamente dimostrati né la necessità né il valore aggiunto dell'intervento legislativo a livello di Unione europea; le motivazioni della Commissione europea sono infatti carenti di indicatori qualitativi e quantitativi che, ai sensi dell'articolo 5 del Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, dovrebbero invece confortare le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo dell'Unione potesse essere conseguito meglio a livello di quest'ultima; in particolare:
la proposta non è accompagnata da una valutazione d'impatto e, con riferimento alle disposizioni relative agli oneri di rete e alla tassazione, né la relazione illustrativa né il documento di lavoro dei servizi della Commissione contengono elementi circostanziati per individuare i benefici di un intervento dell'UE rispetto ad interventi nazionali basati sull'utilizzo di strumenti già esistenti comunque idonei a incentivare un funzionamento efficiente delle reti di trasmissione e distribuzione e a promuovere l'elettrificazione;
l'articolo 61, paragrafo 5-bis, aggiunto dall'articolo 1, punto 3), che conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati per integrare il regolamento (UE) 2019/943, definendo orientamenti relativi a una struttura tariffaria comune e a una metodologia armonizzata di tariffazione, non risulta coerente né con il principio di sussidiarietà né con l'articolo 290 del TFUE in quanto:
i. tale disposizione incide sulle prerogative delle autorità nazionali di regolazione, limitandone l'autonomia, il margine di discrezionalità e il ruolo di presidio delle specificità nazionali, a favore di un livello di armonizzazione la cui necessità non è adeguatamente giustificata, anche alla luce del fatto che sia il regolamento (UE) 2019/943 Pag. 4nella sua versione attuale sia le modifiche proposte escludono oneri specifici di rete su singole transazioni di scambio interzonale di energia elettrica;
ii. gli elementi la cui definizione viene rinviata dalla proposta ad atti delegati sembrano costituire elementi essenziali dell'atto legislativo, in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 290 del TFUE; inoltre la durata della delega non risulta chiaramente delimitata, poiché il nuovo paragrafo 5-bis rinvia all'articolo 68 del regolamento (UE) 2019/943, ma il paragrafo 2 di tale articolo, che elenca le disposizioni del regolamento che conferiscono deleghe per delimitarne la durata, non viene modificato per includervi il nuovo paragrafo 5-bis dell'articolo 61;
il nuovo articolo 18, che sostituisce l'articolo vigente ai sensi dell'articolo 1, punto 1), stabilendo che le metodologie di tariffazione debbano obbligatoriamente, e non più facoltativamente, fornire segnali di investimento differenziati per località e contenere elementi di differenziazione per fascia oraria, riduce la flessibilità di intervento delle autorità di regolazione nazionali basata sulle esigenze specifiche delle reti nazionali; ciò potrebbe richiedere modifiche significative ai modelli tariffari attualmente in vigore in diversi Stati membri, inclusa l'Italia, senza peraltro tenere conto delle diverse strutture tariffarie di trasmissione e distribuzione; la necessità di tale limitazione non appare adeguatamente giustificata e la sua efficacia risulta limitata se l'uso delle tariffe per orientare i prelievi non è connesso alla presenza, anche se solo potenziale, di una congestione della rete;
la necessità del nuovo articolo 18-quater del regolamento (UE) 2019/943, aggiunto dall'articolo 1, punto 2), non risulta adeguatamente supportata da elementi che dimostrino la minore efficacia di interventi nazionali volti a promuovere l'elettrificazione e ridurre l'incidenza della tassazione dell'elettricità, anche senza agire sulle sole aliquote;
per tale disposizione, che incide direttamente sulla politica fiscale nazionale, si richiamano le considerazioni già svolte con riferimento al principio di attribuzione;
considerata la proposta complessivamente non conforme al principio di proporzionalità, in quanto introduce disposizioni potenzialmente suscettibili di generare effetti significativi sui modelli tariffari nazionali attualmente in vigore e sul prelievo fiscale sull'energia, senza limitarsi a quanto necessario per conseguire gli obiettivi di elettrificazione e utilizzo efficiente delle reti; in particolare:
il nuovo articolo 18-quater, aggiunto dall'articolo 1, punto 2), pur promuovendo un obiettivo di elettrificazione condivisibile, si fonda sul confronto tra aliquote di accisa, senza precisarne la base di applicazione, e non tiene conto dell'impatto effettivo della tassazione sulla spesa; non tiene conto inoltre delle caratteristiche effettive dei processi produttivi, dei vincoli che l'elettrificazione incontra nel settore residenziale, del fatto che un numero rilevante di famiglie in condizioni di vulnerabilità energetica dipende dal consumo di gas naturale e del ruolo che in generale il gas svolge nel sistema energetico; tale disposizione inoltre non tiene conto dell'imminente avvio del sistema di Pag. 5scambio di quote di emissioni per gli edifici e il trasporto stradale (EU ETS 2) che determinerà un significativo incremento dei costi dei consumi di gas per il riscaldamento degli edifici e che potrebbe ridurre, fino a invertire, l'attuale rapporto tra l'onere fiscale complessivo sul gas e quello sull'elettricità; in linea con il principio di proporzionalità, l'elettrificazione dovrebbe essere perseguita laddove sia tecnicamente fattibile, economicamente sostenibile ed efficiente, anche a livello urbanistico e infrastrutturale; qualora tale soluzione non dovesse essere praticabile sarebbe invece più opportuno valorizzare soluzioni che consentano di ridurre progressivamente l'impatto ambientale del gas, favorendo ad esempio l'immissione nelle reti di crescenti quantitativi di biometano nell'ottica dell'economia circolare; per valorizzare le scelte dei consumatori orientate alla decarbonizzazione e sostenere la domanda di energia a basse emissioni, andrebbe valutata, nelle sedi opportune e se del caso nell'ambito della procedura legislativa speciale prevista per le disposizioni in materia fiscale, l'opportunità di ridurre il carico fiscale per i clienti che acquistano energia elettrica certificata da garanzie d'origine o prodotta con basse emissioni di carbonio, ad esempio con cattura e stoccaggio della CO2;
con riferimento agli indicatori di prestazione di cui al nuovo articolo 18, paragrafo 2, lettera a), e al confronto dell'efficienza dei gestori di cui al paragrafo 7 del medesimo articolo, l'obbligo prospettato potrebbe avere un'utilità limitata, oltre a non apparire pienamente coerente con il principio di proporzionalità, in quanto mette a confronto situazioni molto eterogenee, anche all'interno del medesimo Stato membro, quali quelle dei gestori di distribuzione operanti in aree metropolitane, rurali o montane con un diverso numero di utenti finali;
il principio di rappresentatività dei costi deve mantenere una valenza generale all'interno del regolamento e deve sempre trovare applicazione, non solo con riferimento al nuovo articolo 18, paragrafo 3, che consente di applicare regimi tariffari speciali a categorie particolari di utenti: in tale paragrafo il riferimento ai centri dati non appare pienamente in linea con il principio di proporzionalità, trattandosi di una tipologia di utenza destinata a generare impatti significativi sul sistema elettrico nazionale nel suo complesso, anche in termini di pressione sulla rete e sulle tariffe elettriche, come riconosciuto dal considerando 10; le condizioni di accesso alla rete in questo caso dovrebbero essere attentamente valutate dalle autorità nazionali;
per supportare tali categorie, piuttosto che definire specifiche condizioni di favore, appare inoltre preferibile ricorrere a incentivi espliciti, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, che offrono maggiori garanzie di trasparenza e non introducono distorsioni nell'applicazione delle tariffe di rete;
con riferimento allo scambio dei dati di rete di cui all'articolo 18-bis, appare opportuno preservare il carattere volontario dell'eventuale sviluppo di piattaforme europee, evitando duplicazioni e valorizzando le iniziative già operative; la condivisione dei dati andrebbe promossa laddove generi un beneficio concreto per il sistema, assicurando interoperabilità e sicurezza, e andrebbe garantito il riconoscimento dei costi sostenuti dai gestori attraverso adeguati meccanismi Pag. 6regolatori o strumenti di finanziamento, anche nell'ambito delle metodologie di tariffazione di cui all'articolo 18 sostituito, paragrafo 2, lettera a);
ritenuto opportuno valutare, nel corso dei negoziati interistituzionali:
un ampliamento, nell'ambito dell'articolo 18 sostituito, delle disposizioni relative agli incentivi per i gestori delle reti, collegandoli al conseguimento di obiettivi misurabili e verificabili, quali l'incremento della capacità di rete, la connessione delle fonti rinnovabili, la sicurezza fisica e la cibersicurezza, nonché il miglioramento della qualità del servizio e della resilienza della rete;
in coerenza con l'articolo 18 sostituito, paragrafo 2, lettera j), la promozione delle configurazioni di autoconsumo collettive e a distanza e delle comunità di energia, riconoscendone il contributo alla riduzione dei prelievi dalla rete e alla maggiore efficienza del sistema elettrico, anche valutando, nelle opportune sedi, la revisione di alcuni vincoli attualmente previsti per le comunità energetiche;
il sostegno all'installazione di sistemi di accumulo presso i clienti finali, in coerenza con l'articolo 18 sostituito, paragrafo 2, lettere j) e n), valorizzando il contributo delle batterie allo sviluppo dell'autoconsumo e alla gestione efficiente dei flussi energetici;
la valorizzazione tariffaria dei servizi di flessibilità e di riduzione dei picchi per il sistema elettrico forniti grazie allo sviluppo delle batterie e della ricarica bidirezionale;
osservato infine che, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa che accompagna la proposta, non è stata condotta una consultazione specifica dei portatori di interessi; è invece opportuno che nella definizione di interventi di revisione come quello prospettato la Commissione europea coinvolga sistematicamente ed effettivamente tutte le parti interessate, nonché esperti di elevata professionalità che offrano effettive garanzie di indipendenza,
esprime un
PARERE MOTIVATO
ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea ed al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.