Doc. XVIII-bis, n. 113
XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
_____________
DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 2003/49/CE, 2009/133/CE, 2011/96/UE, (UE) 2016/1164, (UE) 2017/1852, (UE) 2025/50 del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione del quadro unionale per l'imposizione diretta e il sostegno alla crescita e alla competitività dell'UE (COM(2026) 560 final)
Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (rifusione) (COM(2026) 308 final)
Approvato il 14 ottobre 2026
stabilimenti tipografici carlo colombo
DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminate, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 2003/49/CE, 2009/133/CE, 2011/96/UE, (UE) 2016/1164, (UE) 2017/1852, (UE) 2025/50 del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione del quadro unionale per l'imposizione diretta e il sostegno alla crescita e alla competitività dell'UE (COM(2026) 560 final) e la proposta di direttiva del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (rifusione) (COM(2026) 308 final);
preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla proposta di rifusione della DAC;
tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi dalle audizioni svolte nell'ambito dell'esame delle proposte;
ritenute condivisibili le osservazioni della Commissione europea secondo le quali:
il quadro normativo dell'UE vigente nel settore dell'imposizione diretta è eccessivamente complesso e frammentato, non privo di sovrapposizioni e duplicazioni, nonché attuato in modo divergente dagli Stati membri e non del tutto in linea con gli sviluppi fiscali internazionali, in particolare in considerazione della direttiva (UE) 2022/2523 (cosiddetta direttiva sul secondo pilastro);
allo stesso modo, i numerosi emendamenti di cui è stata oggetto la direttiva DAC nel corso degli anni, in particolare per estendere il campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni e rispondere a nuove sfide e all'evoluzione del contesto economico, hanno dato luogo a una struttura giuridica frammentata e complessa della stessa;
ritenuti pertanto condivisibili gli obiettivi generali delle proposte, ossia di semplificare l'attuale quadro dell'Unione nel settore dell'imposizione diretta al fine di ridurre gli oneri di conformità superflui, migliorare la certezza del diritto e garantire il funzionamento coerente del mercato interno, nonché di riunire la DAC e i suoi otto emendamenti in un unico testo giuridico che sia più facile da usare e coerente, migliorando la certezza del diritto;
ritenuto, tuttavia, che, in tema di imposizione diretta e di tassazione in generale, sia necessario procedere in direzione di:
una piena armonizzazione dei regimi di imposta sulle società per ridurre la concorrenza fiscale sleale all'interno dell'Unione europea, che avvantaggia i Paesi che, avendo maggiori margini di finanza Pag. 3pubblica, possono rinunciare a parte del gettito fiscale per attrarre imprese e gruppi sul loro territorio;
una maggiore efficienza dei processi decisionali, valutando l'opportunità di abbandonare la regola dell'unanimità in sede di Consiglio, che di sovente rallenta e ostacola i processi decisionali e favorisce comportamenti opportunistici da parte di taluni Stati membri o quantomeno verificando la praticabilità del ricorso all'articolo 116 del TFUE, che prevede l'ammissibilità del voto a maggioranza qualificata nell'ambito della procedura legislativa ordinaria per eliminare distorsioni di concorrenza dovute alla disparità delle norme fiscali;
osservato che nella fase preparatoria delle proposte la Commissione europea ha effettuato una valutazione d'impatto separata per ciascuna iniziativa, prendendo in esame diverse opzioni strategiche e analizzando i potenziali costi e benefici delle opzioni scelte e ritenendo in particolare che:
le misure previste dalla proposta omnibus fiscale possono ridurre i costi finanziari e di conformità di circa 6,6 miliardi di euro all'anno e aumentare il PIL dell'UE di circa lo 0,2 per cento nel lungo periodo, nonché comportare costi molto limitati di adeguamento per le autorità fiscali nazionali; questi ultimi non sono tuttavia quantificati, così come quelli per le imprese, con riguardo ai quali Commissione europea si limita a riferire che saranno nulli, marginali o non pertinenti; sarebbe invece comunque opportuno avere delle stime più precise e attendibili sui potenziali costi, anche se contenuti, che potrebbero dover sostenere imprese e amministrazioni fiscali;
le disposizioni contenute nella proposta di rifusione della DAC potranno generare per le imprese una riduzione dei costi di conformità e costi di adeguamento limitati a carico delle imprese e delle amministrazioni, principalmente finalizzati all'adeguamento dei sistemi e delle procedure di comunicazione;
la Commissione europea ha consultato separatamente per le due iniziative i portatori di interessi, i quali nel complesso hanno espresso sostegno all'iniziativa omnibus fiscale, sebbene manifestando opinioni diverse su come conseguire esattamente la semplificazione; la maggior parte dei portatori di interessi ha espresso la necessità di semplificare le direttive esistenti, razionalizzandole e modernizzandole, riducendo le sovrapposizioni, le incoerenze, le attuazioni frammentate e gli oneri amministrativi, standardizzando e chiarendo i termini, le norme e le procedure derivanti dalle direttive, anche attraverso l'uso di strumenti digitali, e limitando la discrezionalità nazionale nell'attuazione delle direttive;
rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che le basi giuridiche su cui si fondano le proposte sono correttamente costituite:
dall'articolo 115 del TFUE per quanto riguarda la proposta omnibus fiscale, che è inteso ad assicurare il riavvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle prassi amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno;
Pag. 4dagli articoli 113 e 115 del TFUE per quanto concerne la rifusione della DAC, ossia gli stessi articoli alla base della medesima direttiva DAC;
ritenute entrambe le proposte conformi al principio di sussidiarietà in quanto:
sebbene gli Stati membri rimangano responsabili della semplificazione delle norme fiscali nazionali, solo un'azione a livello dell'Unione può modificare l'attuale acquis dell'UE in materia di imposte dirette; di conseguenza gli obiettivi del pacchetto omnibus sulla fiscalità non possono essere conseguiti in misura sufficiente se ciascuno Stato membro agisce da solo; l'azione dell'Unione in questo settore apporterebbe inoltre un chiaro valore aggiunto dell'UE sia alle imprese sia alle amministrazioni fiscali;
come osservato nella relazione tecnica del Governo, date la natura e la portata del problema, le modifiche introdotte nello specifico dalla proposta di rifusione della DAC costituiscono l'unica opzione per garantire una soluzione globale e uniforme che sia conforme al diritto dell'Unione, non falsi la concorrenza e mantenga condizioni di parità;
considerate altresì le proposte conformi al principio di proporzionalità, in quanto;
la proposta omnibus fiscale si limita a introdurre modifiche mirate necessarie per semplificare la vigente legislazione fiscale dell'Unione e migliorarne la coerenza e l'efficacia e non va oltre quanto è necessario per conseguire tali obiettivi: essa risponde ad un equilibrio tra la semplificazione, la certezza del diritto e il mantenimento degli obiettivi originari, al fine di garantire un elevato livello di protezione contro l'elusione fiscale nel mercato interno;
come osservato nella relazione tecnica del Governo, le modifiche introdotte nello specifico dalla proposta di rifusione della DAC sono mirate e non vanno al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo auspicato;
considerata l'opportunità, in sede negoziale, come manifestato dal Governo italiano in sede di Consiglio dell'UE, di introdurre alcune modifiche al testo, al fine in particolare di:
i) adattarlo alle peculiarità degli ordinamenti nazionali e garantirne la coerenza e la fattibilità, evitando rischi di complessità amministrativa nell'applicazione; a tal riguardo, si evidenzia che la revisione della normativa di recepimento della rifusione della direttiva DAC potrebbe essere vasta, in quanto ricomprende anche le otto modifiche che si sono susseguite nel tempo e saranno tra l'altro necessarie modifiche ai modelli di dichiarazione dei redditi e il potenziamento delle dotazioni organiche degli uffici coinvolti;
ii) essere certi che non vi sia un abbassamento del livello dei presidi antiabuso volti al contrasto di comportamenti elusivi;
iii) si mantenga un allineamento con quanto concordato in sede OCSE per evitare di creare un doppio binario di regole;
Pag. 5rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico,
VALUTA CONFORME
la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.