Doc. XVIII-bis, n. 112

XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

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DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/1369 e (UE) 2020/740 per quanto riguarda la semplificazione e un uso migliore delle opzioni digitali per l'etichettatura energetica e degli pneumatici (COM(2026) 565 final)

Approvato il 7 ottobre 2026

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DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/1369 e (UE) 2020/740 per quanto riguarda la semplificazione e un uso migliore delle opzioni digitali per l'etichettatura energetica e degli pneumatici (COM(2026) 565 final);

   tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

   accolto positivamente l'obiettivo di rafforzare l'efficacia del quadro normativo vigente in materia di etichettatura energetica e degli pneumatici tramite un intervento mirato di semplificazione che ne preservi la finalità principale, ossia fornire ai consumatori informazioni chiare e comparabili, e la certezza del diritto per gli operatori;

   rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dagli articoli 114 e 194, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

   ritenuta la proposta conforme al principio di sussidiarietà in quanto, come motivato nella relazione illustrativa, nella scheda finanziaria e digitale legislativa e nella valutazione di impatto, risultano evidenti la necessità e il valore aggiunto dell'intervento; in particolare:

    la necessità di un intervento legislativo a livello di UE è legata alla natura transfrontaliera del mercato interno dei prodotti connessi all'energia, fabbricati o importati, commercializzati e venduti in tutta l'UE senza tener conto dei confini nazionali: qualsiasi frammentazione del quadro normativo ostacolerebbe direttamente la libera circolazione delle merci, distorcerebbe la concorrenza tra fornitori operanti in diversi Stati membri e comprometterebbe le condizioni di parità che il mercato unico è destinato a garantire; in tale quadro la ripartizione delle competenze tra l'UE e gli Stati membri rimane invariata, restando l'applicazione e la vigilanza di competenza nazionale;

    il valore aggiunto dell'intervento è inoltre riconducibile alla maggiore efficacia del registro europeo delle etichette energetiche (EPREL) a livello di UE, anche per quanto riguarda le attività nazionali a garanzia del rispetto delle norme;

   considerata la proposta complessivamente conforme al principio di proporzionalità, in quanto non va al di là di quanto necessario per rendere le regole più chiare, ridurre gli oneri amministrativi e facilitarne l'applicazione, garantire condizioni di parità nel mercato unico, nonché migliorare l'allineamento della normativa vigente con gli sviluppiPag. 3 tecnologici, senza incidere sugli obiettivi sostanziali dei due regolamenti oggetto di modifica; in particolare:

    la modifica dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/1369, volta a eliminare l'obbligo per i fornitori di corredare di un'etichetta stampata in via predefinita ogni unità di prodotto immessa sul mercato, riduce gli oneri non necessari mantenendo un'adeguata flessibilità per i fornitori e per i distributori, che potranno comunque chiedere etichette stampate ai fornitori, garantendo nel contempo la tutela dei consumatori, essendo mantenuto l'obbligo di esposizione dell'etichetta in prossimità dei prodotti;

    la maggiore flessibilità introdotta attraverso la modifica dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/1369 in caso di riscalaggio delle etichette energetiche riduce le rigidità operative, pur mantenendo l'obiettivo di fornire informazioni corrette e aggiornate ai consumatori;

    la modifica dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1369, volta a garantire l'integrazione tra EPREL e la parte centrale del registro dei passaporti digitali di cui al regolamento (UE) 2024/1781 è idonea a ridurre le duplicazioni amministrative;

    l'eliminazione degli obblighi connessi all'etichettatura degli pneumatici per i fornitori e i distributori di veicoli di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2020/740 e gli sforzi diretti alla digitalizzazione nell'ambito del medesimo regolamento risultano idonei a ridurre alcuni adempimenti amministrativi, senza incidere sulla certezza del diritto, la sicurezza stradale e la competitività delle imprese;

   ritenuto tuttavia che alcune disposizioni non risultano pienamente coerenti con il principio di proporzionalità; in particolare:

    la portata semplificativa della modifica dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/1369 è rimessa a successivi atti delegati della Commissione europea, i quali stabiliscono in che modo l'etichetta e le altre informazioni pertinenti per l'etichettatura, come il codice QR, devono figurare sul prodotto, sul suo imballaggio o nei documenti che lo corredano; per garantire la coerenza con l'articolo 290 del TFUE, che riserva all'atto legislativo gli aspetti essenziali della materia, sarebbe necessario precisare nel regolamento che l'opzione digitale, ossia l'indicazione del codice QR che rinvia all'etichetta in EPREL, costituisca il formato predefinito, limitando la delega alla definizione delle modalità di apposizione del codice QR e alla possibilità di prevedere un formato diverso quando lo richiedano le caratteristiche del prodotto;

    la modifica dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1369, volta a permettere che le informazioni volontarie aggiuntive registrate in EPREL, quali i risultati delle prove o le valutazioni di conformità dei modelli, siano considerate prova sufficiente dell'idoneità del prodotto agli incentivi degli Stati membri di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento, pur rispondendo alla logica di semplificazione che caratterizza le altre disposizioni della proposta, non appare del tutto coerente con il principio di proporzionalità, in quanto suscettibile di incidere sugli obiettivi di efficienza energetica; le informazioni presenti in EPREL sono infatti dichiarate dai fornitori e non sono sottoposte a una verifica sistematica di parte terza; ciò comporta il Pag. 4rischio che i dati non rappresentino pienamente le prestazioni reali e che incentivi legati all'efficienza energetica vengano riconosciuti a prodotti meno efficienti di quanto dichiarato; ai fini del riconoscimento degli incentivi appare opportuno valutare l'opportunità di distinguere tra i prodotti per i quali sia disponibile una valutazione di conformità da parte di terzi, per i quali le informazioni registrate in EPREL possono essere considerate sufficienti, e quelli privi di tale valutazione, per i quali dovrebbe essere prevista una verifica aggiuntiva da parte delle autorità competenti, limitando così gli oneri ai soli casi in cui manchi una garanzia indipendente;

    l'ampliamento degli obblighi d'informazione di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2020/740 determina un aumento degli oneri amministrativi e documentali pur non apportando benefici chiari agli utenti finali o alle autorità di vigilanza: in coerenza con l'obiettivo di semplificazione non dovrebbero essere aggiunti ulteriori elementi alla scheda informativa degli pneumatici, e in particolare non dovrebbero essere aggiunti il valore del coefficiente di resistenza al rotolamento, il valore dell'indice di aderenza sul bagnato e il livello di rumore esterno di rotolamento, promuovendo, piuttosto che un aumento del carico informativo, un maggiore utilizzo degli strumenti già esistenti da parte dei consumatori e una migliore vigilanza del mercato; ciò anche per evitare una possibile duplicazione degli oneri prima dell'adozione da parte della Commissione europea di tutti gli atti delegati previsti del regolamento (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile per i prodotti sostenibili;

    la sostituzione, nell'allegato VII del regolamento (UE) 2020/740, dell'obbligo di fornire i protocolli di prova con quello di fornire i verbali di prova non sembra inoltre garantire un equilibrio adeguato tra costi e benefici, poiché la procedura di prova per la verifica della conformità è chiaramente definita e la documentazione completa può essere resa disponibile su richiesta qualora emergano questioni specifiche nell'ambito di una determinata campagna di prove;

   considerato inoltre che:

    l'ampliamento del potere di adottare atti delegati attribuito alla Commissione europea dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2020/740 non appare coerente con l'articolo 290 del TFUE, che riserva all'atto legislativo gli elementi essenziali della materia; l'intervento ha infatti la finalità di allineare tale normativa all'approccio previsto dal regolamento (UE) 2017/1369 che demanda la definizione dei requisiti tecnici agli atti delegati, senza tenere in debita considerazione il fatto che gli pneumatici non siano assimilabili agli altri prodotti connessi all'energia;

    eventuali modifiche dei valori, dei metodi di calcolo e dei requisiti per l'etichettatura degli pneumatici non si configurano come modifiche a elementi non essenziali della normativa, essendo questi elementi idonei a incidere sulle scelte di progettazione dei prodotti, sulle scelte di investimento, nonché sull'equilibrio tra sicurezza, prestazioni ambientali regolamentate, altre prestazioni non regolamentate e competitività industriale, ciò anche in considerazione dell'entrata in applicazione del regolamento (UE) 2024/1257 (Euro 7) che introduce Pag. 5limiti relativi all'abrasione di pneumatici; di conseguenza, modifiche che producono effetti su tali elementi sono suscettibili di incidere su altri settori economici dipendenti da veicoli o macchinari equipaggiati con pneumatici, come la movimentazione delle merci, la produzione alimentare, le attività industriali e altri servizi essenziali;

    le prestazioni degli pneumatici inoltre non possono essere valutate considerando un singolo parametro, poiché i diversi parametri interagiscono tra loro e con altre caratteristiche prestazionali non disciplinate;

    per tali ragioni, in coerenza con l'articolo 290 del TFUE, qualora la Commissione europea ritenga necessario procedere a una modifica dei valori, dei metodi di calcolo e dei requisiti per l'etichettatura degli pneumatici, tale modifica dovrebbe essere effettuata mediante modifica dell'atto legislativo e quindi essere assoggettata alla procedura legislativa ordinaria, nonché essere sostenuta da una valutazione d'impatto specifica, dalla consultazione delle parti interessate e dalla previsione di adeguati periodi transitori;

   ritenuto infine opportuno valutare attentamente, nel corso dei negoziati interistituzionali i seguenti aspetti:

    con riferimento all'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/1369, come modificato dalla proposta, andrebbe precisato che la possibilità per il distributore di vendere, fino a 12 mesi dopo la data del riscalaggio, le unità immesse sul mercato prima di tale data corredate soltanto dell'etichetta non riscalata riguarda solo le singole unità e non i modelli le cui unità continuano a essere immesse sul mercato a partire dalla data del riscalaggio: per questi ultimi potrebbe essere opportuno mantenere l'obbligo di utilizzare esclusivamente l'etichetta riscalata entro il termine di 14 giorni attualmente previsto, così da evitare la coesistenza di due etichette diverse per lo stesso modello e preservare la comparabilità delle informazioni per il consumatore;

    l'introduzione nel regolamento (UE) 2017/1369 di un'esenzione dai requisiti autonomi di etichettatura energetica per i prodotti intermedi e i componenti forniti come pezzi di ricambio per la riparazione di apparecchi finiti, così da evitare la duplicazioni degli oneri e a condizione che i fornitori indichino in EPREL, o nel passaporto digitale di prodotto collegato a EPREL, che il modello del componente è destinato esclusivamente a specifici modelli di prodotto finito conformi ai requisiti applicabili, che tale indicazione sia verificabile dalle autorità di vigilanza del mercato e che non siano ridotte le prestazioni dichiarate del modello finito;

    la delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 6, come modificato, del regolamento (UE) 2020/740: in coerenza con il principio di proporzionalità tale articolo non dovrebbe applicarsi ai montatori di pneumatici, che si limitano alle operazioni di montaggio e non offrono pneumatici in vendita;

    la coerenza tecnica di alcuni requisiti introdotti nell'allegato III del regolamento (UE) 2020/740, in particolare le informazioni relative alle omologazioni UN e ai regolamenti UN inserite in una banca dati destinata all'etichettatura, la classificazione degli pneumatici MS come Pag. 6sottocategoria degli pneumatici per impieghi speciali, i valori del coefficiente di resistenza al rotolamento e dell'indice di aderenza sul bagnato, così come l'indice di aderenza sul bagnato per gli pneumatici C3 parzialmente usurati e la profondità del battistrada in assenza di indicazioni circa le modalità con cui tale parametro dovrebbe essere misurato;

   rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORME

  la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.