Doc. XVIII-bis, n. 111
XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
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DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale e all'ordine europeo di partecipazione a distanza (rifusione) (COM(2026) 313 final)
Approvato il 7 ottobre 2026
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DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale e all'ordine europeo di partecipazione a distanza (rifusione) (COM(2026) 313 final);
tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte, nonché dalle memorie acquisite nell'ambito dell'esame della proposta;
premesso che:
la proposta, che reca la rifusione della direttiva 2014/41/UE, non incide sull'impianto generale dell'ordine europeo di indagine penale (OEI), ma è volta a superare le criticità emerse nella fase di attuazione della citata direttiva e segnalate dagli operatori del settore;
l'Unione europea ha già esercitato la sua competenza in materia mediante l'adozione della direttiva 2014/41/UE;
considerato che:
risultano condivisibili le finalità della proposta di superare le criticità riscontrate nell'applicazione della direttiva in punto di disciplina dell'OEI;
parimenti condivisibile è la scelta di introdurre una nuova disciplina specificamente dedicata alla partecipazione a distanza di indagati, imputati e vittime di reato che si trovano in uno Stato membro diverso da quello in cui il procedimento ha luogo o il processo è celebrato, purché la partecipazione a distanza sia accompagnata da adeguate garanzie a tutela dei diritti della difesa e dell'equità del procedimento;
osservato che tale nuova disciplina consente di superare i limiti dell'articolo 24 della direttiva 2014/41/UE, che contempla esclusivamente l'audizione a distanza di testimoni, periti, persone sottoposte a indagini o imputati per finalità connesse all'acquisizione della prova;
osservato che nella fase preparatoria della proposta la Commissione europea non ha tuttavia ritenuto necessario effettuare una valutazione d'impatto, adducendo quale motivazione l'assenza di opzioni e di un impatto economico, sociale o ambientale negativo rilevante: tale scelta non appare condivisibile e pregiudica una ponderazione approfondita degli impatti delle misure prospettate, nonché un'adeguata valutazione di opzioni regolative alternative, costituendo una manifesta violazione dell'articolo 5 del Protocollo n. 2; non vale a colmare tale lacuna il fatto che la Commissione abbia svolto un ciclo Pag. 3di consultazioni con le entità attualmente soggette alla disciplina oggetto di riforma;
rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 82, paragrafo 1, del TFUE;
ritenuta la proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto:
la proposta investe, sia con riferimento alla disciplina dell'OEI sia con riferimento alla disciplina dell'OEPD, situazioni connotate da una dimensione transfrontaliera che per loro natura non risultano suscettibili di essere regolate e gestite con pari efficacia attraverso interventi adottati autonomamente dai singoli Stati membri;
con specifico riferimento all'OEPD, la partecipazione a distanza di una persona alle udienze celebrate in uno Stato membro diverso da quello di residenza attiene a una materia finora non disciplinata a livello dell'Unione e non può essere regolata in modo efficace da un singolo Stato membro;
sul piano del valore aggiunto, un'iniziativa a livello dell'UE risulta maggiormente idonea a raggiungere gli obiettivi perseguiti rispetto ad iniziative nazionali che rischiano di determinare situazioni eterogenee e non pienamente efficaci;
considerata la proposta altresì conforme al principio di proporzionalità, in quanto:
si limita ad introdurre modifiche puntuali alla disciplina dell'OEI, adottando le opzioni regolative meno invasive per i sistemi giudiziari nazionali degli Stati membri ed istituisce un quadro giuridico mirato in relazione all'emissione e riconoscimento delle richieste di partecipazione a distanza alle udienze penali;
rimane fermo il vaglio dell'autorità di emissione, che dovrà valutare, tra l'altro, la prestazione del consenso dell'interessato alla partecipazione a distanza all'udienza, nonché che l'emissione dell'OEPD sia appropriata e proporzionata nelle circostanze specifiche del caso per agevolare la partecipazione dell'interessato, tenendo conto della salvaguardia dei relativi diritti;
si prevedono garanzie specifiche, quali il consenso volontario e inequivocabile dell'interessato, la presenza in aula del difensore incaricato nello Stato di emissione, il diritto di tornare a partecipare di persona alle udienze successive e il diritto a un ricorso effettivo (articoli 38, 42, paragrafo 2, 49, paragrafo 3, e 50);
è fatta salva l'autonomia procedurale degli Stati membri, in quanto lo svolgimento delle audizioni continua a essere disciplinato dal diritto dello Stato di emissione, mentre taluni atti di esecuzione sono disciplinati dal diritto dello Stato di esecuzione;
sul piano della scelta dell'atto giuridico, la direttiva si presenta come lo strumento giuridico più idoneo, in quanto si pone in continuità con lo strumento già utilizzato per l'OEI, di cui la proposta costituisce una rifusione, è adeguata alla natura puntuale e mirata delle modifiche Pag. 4prospettate e, infine, lascia agli Stati membri la scelta delle modalità di attuazione nei rispettivi ordinamenti processuali penali, nel rispetto della loro autonomia procedurale;
ritenuto opportuno valutare attentamente, nel corso dei negoziati interistituzionali sulla proposta, i seguenti aspetti:
il mancato coordinamento tra le disposizioni sull'emissione dell'OEPD e quelle sui relativi mezzi di impugnazione: nella formulazione attuale, l'esperibilità del ricorso è riferita solo alle ipotesi in cui la decisione di emettere un OEPD sia stata adottata prima che venga prestato il consenso dell'interessato, mentre non viene estesa all'ipotesi in cui il consenso manchi del tutto (articolo 50, paragrafo 2 e articolo 37, paragrafo 2 e 3);
la possibilità di chiarire quali rimedi siano esperibili avverso il rigetto della richiesta di partecipazione a distanza presentata dall'interessato, in quanto le norme sui mezzi di impugnazione non menzionano espressamente il ricorso avverso il diniego (articolo 37, paragrafo 4, e articolo 50);
se e in quale misura possano rilevare, tra le ragioni di buona amministrazione della giustizia che consentono di emettere l'OEPD prima del consenso, anche esigenze di natura organizzativa, tenuto conto che la partecipazione a distanza dovrebbe fondarsi su una valutazione riferita al caso concreto (articolo 37, paragrafo 2);
una più puntuale specificazione, per l'ipotesi eccezionale di partecipazione a distanza senza consenso, dell'obbligo di motivazione e della verifica di necessità e proporzionalità, in linea con il carattere rigorosamente limitato della deroga (articolo 37, paragrafo 3);
se, per rendere effettiva la scelta di partecipare a distanza, la disciplina del consenso possa prevedere in modo più puntuale la possibilità di una previa consultazione del difensore (articolo 38, paragrafo 2, lettera a);
rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,
VALUTA CONFORME
la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.