Doc. XVIII-bis, n. 110

XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

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DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione e che abroga il regolamento (UE) 2023/1781 (regolamento sui chip 2.0)

(COM(2026) 504 final)

Approvato il 23 settembre 2026

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DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione e che abroga il regolamento (UE) 2023/1781 (regolamento sui chip 2.0) (COM(2026) 504 final);

   preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

   tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

   premesso che la proposta è parte integrante del pacchetto di misure sulla cosiddetta «sovranità tecnologica», adottato dalla Commissione europea il 3 giugno 2026 allo scopo di rafforzare la capacità dell'Unione europea di sviluppare, produrre e controllare le tecnologie critiche – requisito essenziale per garantire sicurezza economica, competitività industriale e autonomia strategica nel lungo periodo – che comprende anche la proposta di regolamento (cosiddetto CADA) sullo sviluppo del cloud e dell'intelligenza artificiale;

   ritenuti condivisibili gli obiettivi generali della proposta di rafforzare la competitività della catena del valore europea dei semiconduttori, potenziando la sovranità tecnologica e la resilienza dell'Unione, migliorare la preparazione alle crisi e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento europeo: le criticità emerse dal 2020 con le interruzioni delle catene di approvvigionamento globali determinate dalla pandemia da COVID-19 e dalle tensioni geopolitiche internazionali, hanno infatti messo ulteriormente in luce la fragilità dell'ecosistema europeo dei semiconduttori e l'elevata dipendenza dell'Unione da fornitori esterni, specie per i chip più avanzati;

   ritenuto tuttavia che, per conseguire gli obiettivi generali della proposta e garantire la sua concreta attuabilità, sia necessario:

    accompagnare le misure previste con risorse adeguate, in particolare chiarendo il raccordo con il futuro Quadro finanziario pluriennale dell'UE 2028-2034, in particolar modo con il Fondo europeo per la competitività;

    apportare alcune precisazioni e modifiche al testo della proposta legislativa volte a garantire maggiore certezza giuridica, coerenza con gli strumenti esistenti, proporzionalità degli oneri e un adeguato coinvolgimento degli Stati membri;

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   osservato che nella fase preparatoria della proposta la Commissione europea:

    ha proceduto a un riesame del regolamento (UE) 2023/1781 ai sensi dell'articolo 40 dello stesso, dal quale sono emerse una serie di carenze strutturali e di altri fattori che ne limitano la sua efficacia nel rispondere all'evoluzione delle esigenze industriali ed economiche europee, tra cui il persistente divario tra ricerca e industrializzazione, la ridotta disponibilità di capitale privato, la scarsa capacità dell'Unione di anticipare, di monitorare e di rispondere alle perturbazioni dell'approvvigionamento di semiconduttori; inoltre, la forte accelerazione dell'integrazione delle tecnologie digitali avanzate, in particolare l'intelligenza artificiale, ha ulteriormente evidenziato la dipendenza europea da un numero limitato di fornitori esterni, una capacità di produzione interna insufficiente e la frammentazione tra gli Stati membri;

    ha effettuato una valutazione d'impatto che ha preso in esame diverse opzioni strategiche e ha analizzato i potenziali costi e benefici dell'opzione scelta, ritenendo che, in termini di competitività, resilienza e sicurezza dell'approvvigionamento, i benefici attesi superano i costi a medio e lungo termine: occorre tuttavia assicurare che gli obblighi informativi e gli adempimenti amministrativi previsti dalla proposta siano applicati secondo criteri di proporzionalità, evitando di gravare eccessivamente sulle PMI;

    ha consultato i portatori di interessi, che hanno espresso ampio sostegno a favore di un approccio rafforzato a livello di UE, chiedendo in particolare misure volte a sostenere un maggiore coordinamento e un migliore accesso a infrastrutture condivise, stimolare la domanda, potenziare la sicurezza e la preparazione alle crisi delle catene di approvvigionamento e mantenere l'apertura nella cooperazione a livello internazionale;

   rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dagli articoli 173, paragrafo 3, e 114 del TFUE, in continuità con il regolamento (UE) 2023/1781: il primo costituisce la base per le misure volte a rafforzare la competitività e la resilienza della base industriale dei semiconduttori, il secondo giustifica invece le disposizioni dirette ad assicurare il funzionamento del mercato interno mediante un quadro comune per investimenti, monitoraggio, sicurezza dell'approvvigionamento e risposta alle crisi;

   ritenuta la proposta conforme al principio di sussidiarietà in quanto, come riportato anche nella relazione tecnica del Governo, la dimensione transfrontaliera e globale della catena del valore, l'entità degli investimenti richiesti e gli effetti delle perturbazioni sul mercato interno rappresentano elementi che rendono insufficiente un'azione dei soli Stati membri;

   considerata altresì la proposta conforme al principio di proporzionalità, in quanto, come riportato anche nella relazione tecnica del Governo, le misure prospettate sono graduate tra interventi di lungo periodo per ricerca e capacità tecnologiche, strumenti di medio periodo Pag. 4per investimenti e sicurezza dell'approvvigionamento e misure preventive o di crisi attivabili in presenza di specifiche condizioni;

   rilevata tuttavia la necessità di meglio delimitare, ai fini di un'effettiva e piena conformità della proposta con i principi di sussidiarietà e proporzionalità e in coerenza con gli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'ambito e la portata delle disposizioni della proposta che demandano alla Commissione europea l'adozione di atti delegati ed esecutivi in relazione ad aspetti delegati della disciplina: la proposta in particolare consente di modificare con atti delegati l'allegato I (le attività ivi previste in modo coerente con gli obiettivi dell'iniziativa Chip per l'Europa 2.0) e l'allegato III (gli indicatori misurabili e le disposizioni sull'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione a integrazione del regolamento) e di specificare con gli atti di esecuzione aspetti procedurali e garantire l'applicazione uniforme del regolamento;

   sottolineata inoltre la necessità – già manifestata dal Governo italiano in sede di Consiglio dell'UE – che, nel corso del negoziato sulla proposta:

    si chiariscano le definizioni rilevanti per la catena del valore dei semiconduttori, incluse quelle concernenti i circuiti stampati, i circuiti fotonici integrati, i sistemi quantistici e le iniziative da parte di un'impresa interna;

    si rafforzino le misure per migliorare la continuità tra ricerca, sperimentazione, industrializzazione e diffusione sul mercato, assicurando un efficace coordinamento con i programmi e le infrastrutture europei già esistenti e salvaguardando l'equilibrio tra ricerca di base e sviluppo industriale;

    con riferimento alla governance, si definiscano più chiaramente sia il ruolo dei diversi organismi coinvolti, rafforzando tra l'altro il contributo del Consiglio europeo dei semiconduttori nel processo decisionale, che il rapporto intercorrente tra progetti strategici, iniziative tecnologiche europee e requisito del «prime nel loro genere», allo scopo di evitare sovrapposizioni e incertezze applicative;

    si aggiungano ulteriori misure per garantire che gli strumenti destinati a sostenere la domanda e gli approvvigionamenti operino secondo criteri di trasparenza, proporzionalità e non discriminazione, tenendo conto sia delle tecnologie emergenti che dei settori industriali strategici, tra cui l'automotive, l'aerospazio, la difesa, le telecomunicazioni, l'energia, i semiconduttori di potenza, i sensori e le tecnologie ultra-wideband;

    al fine di promuovere lo sviluppo fondamentale delle competenze, si adotti un approccio esteso che includa l'istruzione superiore, i dottorati di ricerca, la formazione continua e la mobilità, assicurando la piena partecipazione e il coinvolgimento delle università, degli organismi di ricerca, dei centri di competenza, delle PMI e delle start-up;

    si proceda a una valutazione attenta e approfondita delle disposizioni relative alle «Regioni europee di eccellenza nel settore dei Pag. 5semiconduttori», in particolare al fine di chiarire e circoscrivere meglio i criteri di selezione delle regioni, i benefici connessi all'attribuzione del marchio e i contenuti dei «piani di investimento europei per le regioni dei semiconduttori», assicurando il coordinamento con le strategie nazionali ed unionali e tenendo adeguatamente conto delle specificità dei diversi contesti territoriali;

    si chiarisca altresì con maggiore precisione quale sarebbe il valore aggiunto della «rete delle regioni europee di eccellenza nel settore dei semiconduttori» rispetto agli strumenti di cooperazione e coordinamento già esistenti, al fine di evitare sovrapposizioni e garantire l'effettiva utilità della rete medesima;

    si valuti l'opportunità delle disposizioni proposte per la resilienza delle catene di approvvigionamento, di cui agli articoli da 30 a 32 e 34, riguardanti gli appalti pubblici e la relazione con il tema delle «iniziative da parte di un'impresa interna», cui verrebbe accordata preferenza da parte delle stazioni appaltanti;

    si assicuri che la mappatura strategica, di cui all'articolo 33, assuma un carattere maggiormente proattivo, consentendo di individuare alternative, opzioni di mitigazione e misure preventive;

    con riferimento alla piattaforma tra imprese (Business-to-Business – B2B) di cui all'articolo 34, si chiariscano meglio le disposizioni in materia di governance, gestione e protezione dei dati, granularità delle informazioni, finalità di utilizzo, cybersicurezza, anonimizzazione, diritti di accesso, responsabilità e soggetto gestore, assicurando, al contempo, la tutela delle informazioni commerciali e delle esigenze delle PMI: il monitoraggio e le richieste preventive di informazioni dovrebbero rispettare i principi di necessità, proporzionalità e once only, divieto di usi estranei alla finalità originaria e controlli di qualità dei dati, evitando duplicazioni e limitando gli oneri amministrativi, con la previsione di strumenti semplici e assistiti per la partecipazione delle imprese; gli Stati membri dovrebbero poter accedere, su richiesta motivata, alle informazioni necessarie per valutare la salute della propria catena di approvvigionamento;

    si specifichino i criteri dei futuri partenariati strategici sui semiconduttori di cui all'articolo 47, preservandone il carattere non vincolante e salvaguardando l'autonomia degli Stati membri nei rapporti con i Paesi terzi; allo stesso modo, si chiarisca il regime transitorio applicabile alle strutture già riconosciute ai sensi del regolamento (UE) 2023/1781, garantendo continuità giuridica e operativa;

    si sostenga l'esigenza di rafforzare la rapidità e la prevedibilità delle procedure: le disposizioni in materia di sportello unico e la fissazione del termine massimo di dodici mesi per le autorizzazioni sono condivisibili, ma, ai fini della loro efficacia, gli ordinamenti interni devono essere in grado di garantire tempi certi e compatibili con i cicli decisionali dell'investitore;

    in raccordo con il futuro Quadro finanziario pluriennale dell'UE 2028-2034 e con il Fondo europeo per la competitività, si sostenga anche l'esigenza di semplificare e strutturare a monte i regimi di aiuto, riducendo gli oneri procedurali di accesso; l'utilità concreta Pag. 6delle misure per sostenere l'offerta, come quelle relative ai progetti strategici e agli impianti primi nel loro genere, dipende fortemente dalla possibilità per gli Stati membri di attivare regimi di aiuto già autorizzati a monte, evitando in tal modo la notifica individuale alla Commissione europea per ogni singolo progetto;

   rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORME

  la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.