Doc. XVIII-bis, n. 109
XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
_____________
DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla procedura di autorizzazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite utilizzando la banda di frequenze armonizzata 2 GHz e che abroga la decisione n. 626/2008/CE (COM(2026) 311 final)
Approvato il 23 settembre 2026
stabilimenti tipografici carlo colombo
DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla procedura di autorizzazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite utilizzando la banda di frequenze armonizzata 2 GHz e che abroga la decisione n. 626/2008/CE (COM(2026) 311 final);
preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla proposta;
tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte e dalle memorie trasmesse da soggetti qualificati;
considerato che nel suo programma semestrale la Presidenza irlandese del Consiglio dell'Unione ha indicato l'obiettivo di raggiungere un orientamento generale sulla proposta entro la fine del 2026;
premesso che:
sono in linea generale condivisibili gli obiettivi di coordinamento dello spettro, continuità delle autorizzazioni, sicurezza infrastrutturale e di favorire sistemi interoperabili con IRIS2;
merita particolare apprezzamento la scelta di riservare un terzo della banda di frequenze armonizzate 2 GHz per la fornitura di un sistema MSS/ibrido destinato all'uso governativo per esigenze istituzionali, di difesa, di sicurezza e di protezione civile, i cui servizi devono essere forniti da un operatore dell'Unione, e di un sistema MSS dedicato all'uso commerciale per operatori europei che fanno il loro ingresso nel mercato;
la proposta non si limita a risolvere le carenze applicative e la frammentazione autorizzatoria riscontrate nell'assetto normativo vigente, ma presenta un nuovo modello maggiormente accentrato a livello di Unione, che riduce notevolmente lo spazio di intervento da parte degli Stati membri;
tale impostazione anticipa, per la banda di frequenze 2 GHz, il regime autorizzatorio prospettato dalla proposta di regolamento sulle reti digitali (Digital Networks Act) per la fornitura di servizi di comunicazione via satellite nell'Unione;
la distinzione tra la porzione di banda dedicata all'uso governativo e a quello commerciale dovrebbe riflettersi non solo nella destinazione delle frequenze ma anche nella procedura di assegnazione,Pag. 3 in considerazione delle diverse caratteristiche dei modelli economici;
devono essere assicurate la neutralità concorrenziale tra gli operatori e la salvaguardia del principio di complementarietà tra le reti, al fine di garantire la coesistenza tra le reti satellitari e terrestri;
rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica della proposta è correttamente costituita dall'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nella misura in cui l'intervento mira a rimuovere e superare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno e le forme di frammentazione autorizzatoria che incidono sulla fornitura di servizi satellitari paneuropei;
considerata la proposta non conforme al principio di sussidiarietà per numerosi profili: per un verso, le disposizioni relative all'armonizzazione della gestione dello spettro satellitare rispondono certamente a una dimensione caratterizzata da una intrinseca natura transfrontaliera; inoltre, la necessità dell'intervento è giustificata dalla mancata disciplina, ad opera della decisione 626/2008/CE, della fase successiva alla scadenza delle licenze in vigore fino a maggio 2027, con il conseguente rischio di incertezza giuridica ed inefficienza allocativa in un ambito che costituisce un elemento essenziale per la sovranità tecnologica dell'Unione; per altro verso, si rileva che:
le disposizioni che trasferiscono integralmente la potestà autorizzativa, sanzionatoria e di riscossione dei contributi in capo alla Commissione europea non sono adeguatamente motivate quanto a necessità e valore aggiunto; ciò anzitutto discende dalla decisione della Commissione europea di non redigere una valutazione di impatto autonoma, specificamente riferita alla banda di frequenze 2 GHz, basando la proposta in esame sulla valutazione di impatto che accompagna il Digital Networks Act: tale scelta rappresenta una manifesta violazione dell'articolo 5 del Protocollo n. 2, come ribadito dalla Camera dei deputati con la risoluzione n. 6/00250 approvata in Assemblea il 28 maggio 2026 in esito all'esame della Relazione programmatica e del Programma di lavoro annuale della Commissione europea per il 2026, e impedisce un'appropriata valutazione degli impatti delle opzioni regolative individuate basata su indicatori qualitativi e quantitativi;
la valutazione di impatto del Digital Networks Act non quantifica separatamente l'effetto delle opzioni regolative sulle entrate nazionali, sui costi delle autorità competenti, sulla sicurezza nazionale e sulla struttura concorrenziale del mercato; il risparmio finanziario derivante dalla centralizzazione della governance a livello di Unione, pari a circa 10-15 milioni di euro per operatore, sembra derivare dall'armonizzazione delle condizioni di autorizzazione piuttosto che dall'identità dell'autorità che rilascia il titolo; sarebbe stato pertanto necessario dimostrare perché un modello autorizzativo incentrato su una selezione europea e sul rilascio delle autorizzazioni a livello nazionale, sulla base di criteri armonizzati, non sarebbe parimenti idoneo a conseguire gli obiettivi della proposta, con il vantaggio di non determinare una compressione del ruolo delle autorità nazionali: ciò, Pag. 4come rilevato dalla XIV Commissione nel documento adottato il 4 giugno 2026 in esito all'esame di conformità al principio di sussidiarietà della proposta Digital Networks Act, potrebbe incidere sulla sicurezza e sulla gestione delle risorse frequenziali degli Stati membri, non tenendo conto delle specificità industriali e geopolitiche nazionali;
ritenuta altresì la proposta in diverse parti non conforme al principio di proporzionalità, in quanto, mentre le disposizioni relative all'armonizzazione tecnica, alla selezione comune dei fornitori e al coordinamento del monitoraggio risultano idonee a perseguire l'obiettivo stabilito, diverse previsioni vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati; in particolare:
l'attribuzione alla Commissione europea della facoltà di estendere, tramite atto delegato, i requisiti di ammissibilità previsti per le procedure riservate a operatori dell'Unione a soggetti di Paesi geograficamente vicini, prevista dall'articolo 5, paragrafo 7, sembra porsi in contrasto con i limiti fissati dall'articolo 290 del TFUE, poiché investe elementi sostanziali della proposta ed è effettuata a tempo indeterminato;
analogamente, la possibilità di stabilire, con atto delegato, la metodologia per fissare i livelli minimi del contributo finanziario una tantum e l'importo dei contributi annuali per i diritti d'uso della banda 2 GHz per gli MSS, prevista dall'articolo 18, paragrafo 6, presenta i medesimi profili di criticità;
il conferimento alla Commissione europea di poteri di esecuzione in relazione alla determinazione delle condizioni a corredo dell'autorizzazione dell'Unione, riguardanti la sicurezza e la resilienza delle reti e dei servizi di comunicazione satellitare, nonché gli obblighi di conservazione dei dati, intercettazione legale e produzione di prove elettroniche nei procedimenti penali, previsto dall'articolo 13, paragrafo 5, è sottoposto alla procedura consultiva anziché a quella di esame ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 nonostante riguardi aspetti di rilievo sostanziale strettamente connessi all'attività delle autorità giudiziarie degli Stati membri e alla sicurezza nazionale; la medesima criticità si riscontra per l'attribuzione di poteri di esecuzione in ordine al monitoraggio e all'esecuzione coordinati delle autorizzazioni dell'Unione per la banda 2 GHz per gli MSS, prevista dall'articolo 19, paragrafo 1;
l'assegnazione al bilancio dell'Unione dei proventi derivanti dall'uso dello spettro radio, prevista dall'articolo 18, oltre a pregiudicare direttamente i bilanci nazionali, non appare coerente con la permanenza degli oneri amministrativi e tecnici legati al monitoraggio, al controllo sul territorio e alla gestione delle interferenze a carico degli Stati membri;
rilevata pertanto la necessità, affinché la proposta possa essere valutata interamente conforme ai profili di sussidiarietà e proporzionalità, di:
chiarire il rapporto tra il regolamento e il regime giuridico generale vigente, in attesa che l'assetto futuro della governance spettrale indicata dal Digital Networks Act acquisti una piena legittimazione Pag. 5legislativa; in particolare, andrebbe precisato espressamente, inserendo un'apposita clausola tra i considerando, che il regolamento è disciplina speciale e circoscritta alla sola banda 2 GHz della proposta, che non dovrebbe essere suscettibile di automatica estensione ad altre bande o comparti dello spettro radio al fine di non produrre effetti negativi sulla coerenza, proporzionalità e certezza del diritto;
prevedere un modello di governance per il rilascio delle autorizzazioni meno accentrato, mantenendo un ruolo sostanziale delle autorità nazionali nell'attuazione, nel monitoraggio territoriale, nella verifica del rispetto delle condizioni autorizzative e, ove opportuno, nella gestione dei profili sanzionatori;
stabilire che l'ammontare dei contributi annuali, di cui all'articolo 18 della proposta, sia imposto e riscosso dall'autorità nazionale competente secondo criteri armonizzati e una metodologia comune definiti a livello di Unione, con destinazione delle somme alla copertura dei costi amministrativi e tecnici di gestione, controllo ed enforcement nel territorio che permangono in capo agli Stati membri;
modificare l'articolo 19 per introdurre una classificazione delle violazioni che, in caso di violazione circoscritta al territorio di un solo Stato membro, mantenga in capo all'autorità nazionale competente le fasi di accertamento, irrogazione e riscossione delle sanzioni, che sarebbero acquisite nel bilancio nazionale;
circoscrivere temporalmente, prevedendo la possibilità di proroga, la delega alla Commissione europea per l'adozione di atti delegati di cui all'articolo 21, paragrafo 2;
richiamata infine l'opportunità di approfondire, nel corso dei negoziati interistituzionali, la possibilità di:
ricondurre l'assegnazione dello spettro satellitare per i servizi MSS che operano sulla banda 2 GHz per finalità governative al quadro istituito dal regolamento (UE) 2023/588 relativo al programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027, al fine di evitare la costituzione di un regime parallelo per un uso dello spettro analogo;
chiarire le modalità di selezione, composizione e gli obblighi di trasparenza del gruppo di esperti esterni che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, dovrebbe fornire consulenza e assistenza alla Commissione europea per l'esame e la valutazione delle domande per la concessione dei diritti d'uso dello spettro radio;
prevedere che nei criteri di selezione della procedura comparativa di cui al Capo II della proposta siano valorizzate le ricadute industriali negli Stati membri, tra cui gli investimenti e l'integrazione con le reti terrestri;
rafforzare le garanzie di sicurezza e di protezione dei dati previste dall'articolo 11, nell'ambito della prima fase di selezione per i sistemi MSS commerciali, al fine di evitare la loro elusione mediante il ricorso a infrastrutture situate al di fuori dell'Unione nelle operazioni di ripristino dei dati, anche in casi di emergenza;
Pag. 6sottolineata in ogni caso l'opportunità di operare, nel corso del prosieguo dell'esame della proposta a livello di Unione europea, un'analisi approfondita dei numerosi profili di criticità richiamati in precedenza, predisponendo una apposita e accurata valutazione di impatto,
esprime un
PARERE MOTIVATO
ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea ed al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.