Doc. XVIII-bis, n. 108

XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

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DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati (COM(2026) 314 final)

Approvato il 16 settembre 2026

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DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati (COM(2026) 314 final);

   premesso che la proposta fa parte di un pacchetto legislativo che comprende due distinte proposte di regolamento volte a rafforzare i poteri di Europol ed Eurojust e dei rispettivi quadri giuridici, nonché una proposta di direttiva relativa all'ordine europeo di indagine e all'ordine europeo di partecipazione a distanza;

   considerato che:

    è condivisibile l'obiettivo di semplificare il quadro applicabile in materia di protezione dei dati per gli organi e organismi dell'UE attivi nel settore della giustizia penale e dell'attività di contrasto, garantendone la coerenza interna, attraverso un allineamento delle norme applicabili in materia di trattamento dei dati operativi, contenute nel capo IX dell'EUDPR;

    la vicenda relativa all'interruzione dello scambio di dati personali tra Frontex ed Europol dimostra come il disallineamento dei poteri del Garante europeo negli atti istitutivi delle diverse Agenzie e un'applicazione troppo rigida e formalistica della disciplina vigente possa tradursi in un effettivo ostacolo alla cooperazione interagenzia, con ripercussioni dirette e gravi sulla piena efficacia delle attività volte al contrasto alla criminalità transfrontaliera; l'accordo operativo concluso tra le due Agenzie lo scorso 16 luglio, pur costituendo un passo nella giusta direzione, non appare tuttavia, di per sé, idoneo a superare in via strutturale le criticità riscontrate;

    occorre pertanto definire un nuovo e più avanzato equilibrio, nello scambio e nell'utilizzo dei dati personali, tra il rispetto dei principi di tutela della riservatezza e l'esigenza di garantire una efficace azione di contrasto e prevenzione della criminalità transfrontaliera, con particolare riguardo ai reati connessi alla immigrazione illegale, al terrorismo, al traffico di armi e di stupefacenti;

   osservato che nella fase preparatoria della proposta la Commissione europea non ha tuttavia ritenuto necessario effettuare una valutazione d'impatto, adducendo quale motivazione l'ambito di applicazione limitato e la natura prevalentemente tecnica delle modifiche proposte, nonché l'assenza di profili rilevanti ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, in quanto l'EUDPR si applica Pag. 3esclusivamente agli organi e organismi dell'Unione, i quali non possono essere disciplinati dagli Stati membri;

   ritenuto che tale scelta non appare condivisibile e pregiudica una ponderazione approfondita degli impatti delle misure prospettate, nonché un'adeguata valutazione di opzioni regolative alternative, e rappresenta una manifesta violazione dell'articolo 5 del Protocollo n. 2, né vale a colmare tale lacuna l'aver svolto un ciclo di consultazioni con le entità attualmente soggette alla disciplina oggetto di riforma;

   rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 16, paragrafo 2, del TFUE;

   ritenuta la proposta complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto:

    l'intervento si prospetta necessario per superare la frammentazione e le divergenze normative attualmente esistenti tra il capo IX dell'EUDPR e gli atti istitutivi di Europol, Eurojust ed EPPO in materia di trattamento dei dati personali operativi, obiettivo raggiungibile solo mediante un intervento uniforme a livello dell'Unione;

    sul piano del valore aggiunto, l'intervento a livello dell'UE consente la modifica del quadro giuridico relativo a ciascuna Agenzia dell'UE e assicura l'uniformità normativa; ciò posto, i profili di disciplina i cui effetti si riverberano, sia pure indirettamente, su ambiti di competenza e prerogative statali dovranno essere sottoposti ad un'attenta verifica nel corso del negoziato, anche in ragione dell'assente motivazione sul punto della Commissione europea;

   considerata la proposta parzialmente conforme al principio di proporzionalità, in quanto:

    le modifiche proposte hanno carattere puntuale e non ampliano le finalità del trattamento dei dati operativi;

    l'adozione di un regolamento consente di garantire norme uniformi e parità di condizioni nel trattamento dei dati operativi da parte degli organi, organismi e agenzie dell'UE deputati allo svolgimento di attività di contrasto;

    la mancata presentazione di una valutazione di impatto, tuttavia, oltre a costituire una manifesta violazione dell'articolo 5 del Protocollo n. 2, pregiudica una ponderazione approfondita degli impatti delle misure prospettate, nonché un'adeguata valutazione di opzioni regolative alternative;

   ritenuto necessario valutare attentamente, nel corso dei negoziati interistituzionali, i seguenti aspetti:

    a) la definizione del regime dei trasferimenti di dati personali operativi a destinatari privati stabiliti in Paesi terzi previsto dal nuovo articolo 94-quinquies, con particolare riguardo alla previsione che consente il trasferimento diretto a destinatari privati sulla base della sola valutazione autonoma del titolare del trattamento circa l'inefficacia o l'inadeguatezza del canale istituzionale con l'autorità competente del Paese terzo, al fine di assicurare un adeguato coinvolgimento Pag. 4delle autorità nazionali nelle decisioni che incidono sull'esercizio di funzioni di polizia e giudiziarie di competenza statale;

    b) le modalità di applicazione del nuovo regime all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), tenuto conto che solo il considerando 4 ne dispone l'assoggettamento integrale alle norme dei capi VII, VIII e IX;

    c) l'individuazione dei casi in cui è ammesso uno scambio sistematico di dati personali – con le opportune garanzie procedurali – tra le Agenzie dell'Unione europea, in particolare Frontex ed Europol, relativamente a soggetti coinvolti in condotte criminose transnazionali di particolare gravità;

    d) l'esigenza di subordinare, nell'ambito dell'articolo 95-bis, i poteri del Garante europeo della protezione dei dati di ordinare la rettifica, la cancellazione, la sospensione dei flussi di dati ritenuti non conformi ad una valutazione specifica e motivata dell'impatto che tali provvedimenti possono produrre sull'azione di prevenzione e contrasto di reati transfrontalieri, quali, tra gli altri, quelli connessi alla immigrazione illegale, al terrorismo, al traffico di armi e di stupefacenti;

   rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORME

  la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.