Doc. XVIII-bis, n. 105

XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle reti digitali, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120, la direttiva 2002/58/CE e la decisione n. 676/2002/CE e che abroga il regolamento (UE) 2018/1971, la direttiva (UE) 2018/1972 e la decisione n. 243/2012/UE (regolamento sulle reti digitali) (COM(2026) 16 final)

Approvato il 4 giugno 2026

stabilimenti tipografici carlo colombo

Pag. 2

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle reti digitali, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120, la direttiva 2002/58/CE e la decisione n. 676/2002/CE e che abroga il regolamento (UE) 2018/1971, la direttiva (UE) 2018/1972 e la decisione n. 243/2012/UE (regolamento sulle reti digitali) (COM(2026) 16 final);

   preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla proposta;

   tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi dalle memorie trasmesse da soggetti qualificati nell'ambito dell'esame della proposta;

   considerato che la Tabella di marcia «Un'Europa, un mercato unico» del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea prevede l'adozione della proposta entro la fine del 2027;

   premesso che:

    è condivisibile l'obiettivo di garantire la disponibilità diffusa di una connettività digitale veloce e resiliente a cittadini e imprese dell'Unione, in un contesto in cui le infrastrutture digitali rivestono crescente rilevanza strategica per la competitività, la sicurezza e la coesione democratica dell'Unione europea;

    una revisione della regolamentazione europea del settore delle comunicazioni elettroniche può contribuire a rafforzare il mercato unico, a migliorare la sicurezza e la resilienza delle reti e a ridurre la frammentazione normativa, a condizione di tutelare le specifiche esigenze e peculiarità di ciascuno Stato membro;

    la proposta presenta tuttavia rilevanti criticità con riferimento sia all'approccio regolativo adottato, sia ad alcune soluzioni giuridiche e tecniche specifiche, tali da richiedere significative modifiche in sede negoziale;

   rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), poiché essa mira al riavvicinamento delle disposizioni che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato unico delle comunicazioni elettroniche;

   ritenuta la proposta solo parzialmente conforme al principio di sussidiarietà; infatti se la dimensione transfrontaliera del settore e Pag. 3l'obiettivo di rafforzare il mercato unico rendono evidente in via generale la necessità di un intervento europeo, numerose previsioni della proposta determinano un'invasione non giustificata di ambiti che dovrebbero rimanere nelle competenze nazionali; in particolare:

    la scelta del regolamento in luogo della direttiva come strumento giuridico rischia di non garantire la flessibilità necessaria alla luce delle profonde differenze esistenti tra i mercati nazionali delle telecomunicazioni in termini di infrastrutture, domanda, concorrenza e assetti regolatori; uno strumento di armonizzazione massima non tiene adeguatamente conto delle specificità degli ordinamenti nazionali, tra cui quelli in materia di sicurezza, intercettazioni legali e gestione dello spettro; l'esperienza del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, adottato in forma di direttiva, testimonia peraltro che una maggiore flessibilità non genera necessariamente frammentazione, laddove sia garantita un'adeguata supervisione europea;

    il ricorso eccessivamente ampio ad atti delegati e di esecuzione della Commissione europea investe in taluni casi elementi sostanziali della proposta, anziché limitarsi a profili tecnici, in tensione con i limiti fissati dagli articoli 290 e 291 del TFUE; il frequente rinvio a linee guida e atti non vincolanti riduce ulteriormente la certezza del diritto, demandando l'assunzione di decisioni rilevanti a sedi e procedure non legislative e rendendo difficile per gli operatori pianificare investimenti in un quadro normativo sufficientemente prevedibile;

    le disposizioni in materia di gestione dello spettro radio, di cui agli articoli 17 e seguenti, e la procedura relativa al mercato unico dello spettro, di cui all'articolo 31, determinano un livello di centralizzazione che contrasta con la natura territoriale delle reti e ridimensiona il ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione (ANR); tale impostazione rischia di porsi in conflitto con gli assetti regolatori vigenti in diversi Stati membri, inclusi i meccanismi nazionali di attribuzione dei diritti d'uso delle frequenze; è altresì auspicabile che la proposta incorpori principi di riferimento per le allocazioni di spettro destinate ai futuri servizi mobili terrestri, incluso il 6G, così da fornire certezza e priorità di pianificazione agli operatori;

    la significativa riduzione delle prerogative nazionali nel settore satellitare, di cui agli articoli da 36 a 45, potrebbe incidere sulla sicurezza e sulla gestione delle risorse frequenziali degli Stati membri, senza tenere adeguatamente conto delle specificità industriali e geopolitiche nazionali; è in particolare necessario integrare, nell'ambito del quadro di autorizzazione di cui all'articolo 39, meccanismi di coordinamento chiari, salvaguardie tecniche e condizioni applicabili che garantiscano la coesistenza tra assegnazioni satellitari e terrestri, prevenendo interferenze senza imporre oneri aggiuntivi sulle reti terrestri; le tecnologie satellitari possono integrare la copertura terrestre in aree remote, ma le aspettative devono restare realistiche rispetto alle attuali limitazioni di capacità e di efficienza spettrale;

   considerata la proposta parzialmente conforme al principio di proporzionalità, in quanto le misure prospettate, pur contribuendo a eliminare ostacoli al mercato unico, presentano le seguenti criticità:

    il paradigma dell'Open Internet, disciplinato dagli articoli 93 e 94, non è stato adeguatamente aggiornato all'evoluzione tecnologica Pag. 4delle reti di nuova generazione; con le reti gigabit e il 5G diffusi, il riferimento a una risorsa trasmissiva scarsa non è più pertinente, e le disposizioni sulla neutralità della rete devono evolvere per consentire lo sviluppo di servizi specializzati e forme di offerta differenziate qualora richieste espressamente dal consumatore; occorre inoltre escludere chiaramente i servizi Business-to-Business (B2B) dall'ambito applicativo della disciplina sull'accesso aperto a internet, evitando che norme pensate per il mercato consumer frenino l'innovazione e gli investimenti nel segmento imprese e pubblica amministrazione;

    la proposta non affronta con sufficiente incisività le asimmetrie normative nell'ecosistema internet; a fronte di un utilizzo sempre più pervasivo e strategico delle reti di telecomunicazione, il settore ha registrato negli ultimi anni un calo strutturale dei ricavi e dei margini – rispettivamente circa il 15 per cento e il 35 per cento nell'ultimo decennio – con evidenti ripercussioni sulla sostenibilità degli investimenti infrastrutturali; il Titolo IV della Parte VIII, dedicato alla «cooperazione all'interno dell'ecosistema», riconosce il problema ma in modo generico e insufficiente; i meccanismi di cooperazione previsti dovrebbero avere natura più prescrittiva e garantire un adeguato riconoscimento ai soggetti che effettivamente investono nelle infrastrutture necessarie allo sviluppo dei servizi digitali;

   rilevata altresì l'opportunità, nel corso dei negoziati interistituzionali, che le istituzioni europee valutino con attenzione anche i seguenti profili, emersi dalle memorie trasmesse dagli operatori del settore:

    la potenziale sovrapposizione tra le disposizioni in materia di resilienza, di cui agli articoli da 4 a 8, e gli obblighi già vigenti ai sensi della direttiva NIS 2, della direttiva CER e della direttiva E-Privacy, con il rischio di generare conflitti di competenza tra autorità e duplicazione degli oneri;

    la previsione di una durata illimitata dei diritti d'uso dello spettro di cui all'articolo 24, che può contribuire a rafforzare la certezza regolatoria e a sostenere gli investimenti nelle reti, purché accompagnata da criteri chiari e verificabili, nonché da verifiche periodiche, proporzionate e trasparenti, sull'utilizzo efficiente delle risorse frequenziali, sugli obiettivi di copertura e qualità del servizio, sulla tutela della concorrenza e sulla ricaduta degli investimenti per cittadini, imprese e territori;

    la procedura di rinnovo automatico delle frequenze prevista dall'articolo 25, che dovrebbe essere accompagnata da una valutazione effettiva delle condizioni competitive, dell'utilizzo efficiente dello spettro, degli obiettivi di copertura e qualità del servizio e della continuità degli investimenti, al fine di prevenire eventuali effetti distorsivi e assicurare un adeguato equilibrio tra stabilità regolatoria, sviluppo delle reti e salvaguardia della concorrenza;

    l'obbligo di dismissione delle reti in rame di cui agli articoli da 53 a 61, che non tiene adeguatamente conto delle dinamiche degli investimenti già effettuati, incluse le reti FTTC, né del diverso impatto sui mercati nazionali; è opportuno introdurre un sistema di monitoraggioPag. 5 coordinato tra Commissione europea, Stati membri e ANR, con adeguate tutele per gli utenti e per il livello di concorrenza;

    la centralizzazione delle risorse di numerazione di cui agli articoli 46 e seguenti e il trasferimento all'ODN dei proventi dei diritti d'uso dello spettro satellitare disposto dall'articolo 159, con il relativo impatto diretto sui bilanci nazionali;

    le disposizioni in materia di tutela degli utenti finali di cui alla Parte VI, che andrebbero calibrate sulla base dei rischi effettivi di mercato, evitando oneri sproporzionati a carico degli operatori locali di piccole dimensioni e garantendo la coerenza con il quadro orizzontale di protezione dei consumatori già vigente nell'Unione;

   rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORME

  la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.