Doc. XVIII-bis, n. 101
XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1099/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 528/2012 e (UE) 2017/625 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi (COM(2025) 1030 final)
Approvato il 6 maggio 2026
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DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1099/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 528/2012 e (UE) 2017/625 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi COM(2025)1030 final;
preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;
premesso che:
appaiono condivisibili gli obiettivi di semplificazione del sistema di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, di accelerazione delle procedure e riduzione degli oneri burocratici superflui;
la proposta appare idonea a chiarire alcune prescrizioni normative e a snellire alcune procedure ritenute eccessivamente gravose per l'industria e per le autorità nazionali degli Stati membri – ed in tal senso risponde alle istanze avanzate da portatori di interessi e Stati membri – nonché a favorire una più ampia disponibilità di prodotti fitosanitari, a beneficio della salute e della resilienza delle colture e della sicurezza dei raccolti, potendo in ultima analisi contribuire alla stabilità dell'approvvigionamento alimentare;
le numerose modifiche proposte potrebbero tuttavia imporre un maggiore carico di lavoro per le amministrazioni degli Stati membri, mentre alcune potranno dispiegare solo limitati benefici per il settore e altre potrebbero avere un impatto positivo solo nell'arco di qualche anno;
rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'UE, nonché negli articoli 43, paragrafo 2, sull'attuazione della politica agricola comune, e 192, paragrafo 1, relativo alla politica ambientale, del medesimo Trattato;
osservato che la proposta – come accade ormai per la maggior parte delle proposte legislative presentate nell'attuale ciclo istituzionale europeo – non è accompagnata da una valutazione di impatto, con il risultato di pregiudicare un'approfondita ponderazione degli effetti delle misure prospettate e delle opzioni regolative alternative, in manifesta violazione dell'articolo 5 del Protocollo n. 2;
Pag. 3ritenuta la proposta complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto interviene a modificare, prorogare o abrogare disposizioni vigenti che possono essere riviste solo con un atto dell'Unione europea: si osserva tuttavia che le modifiche prospettate in materia di protezione dei dati intervengono anche su modalità di rilascio delle autorizzazioni nazionali, aspetto che andrebbe mantenuto nella sfera di competenza degli Stati membri;
considerata la proposta solo in parte conforme al principio di proporzionalità, in quanto le modifiche ivi previste, essendo principalmente volte a raggiungere gli obiettivi dichiarati di semplificazione e riduzione degli oneri, potrebbero tuttavia comportare il rischio di attenuare l'alto livello di protezione della salute umana e dell'ambiente richiesto dall'ordinamento dell'Unione europea e ciò potrebbe risultare in contrasto con il principio di precauzione stabilito dall'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché con la Costituzione italiana, che subordina la libertà di iniziativa economica privata alla tutela della salute umana e dell'ambiente;
ritenuto pertanto opportuno, al fine di meglio contemperarne le finalità con il richiamato principio di precauzione, valutare con attenzione, nel corso dei negoziati interistituzionali, la portata degli effetti di alcune delle disposizioni proposte ed in particolare quelle relative:
all'approvazione a tempo indeterminato delle sostanze per il controllo biologico e dei prodotti che le contengono, prevista dal punto 4 dell'articolo 1, prevedendo il mantenimento di revisioni periodiche al fine di rivalutarne la sicurezza alla luce delle conoscenze scientifiche più recenti;
all'estensione, in assenza di altri mezzi ragionevoli, dei periodi di tolleranza per l'impiego di sostanze non più conformi, prevista dal punto 13 dell'articolo 1;
alla previsione, al punto 3 dell'articolo 1, di deroghe volte a consentire l'approvazione temporanea di una sostanza attiva che non soddisfi i requisiti per la sua autorizzazione al fine di controllare una grave emergenza fitosanitaria: sebbene si preveda che tale impiego sia di durata temporanea, limitato a sostanze non cancerogene, mutagene o persistenti, bioaccumulabili e tossiche e subordinato a misure di mitigazione del rischio, si valuti di integrare tale disposizione con misure di ulteriore tutela della salute umana e dell'ambiente;
rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,
VALUTA CONFORME
la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.