Doc. XVIII-bis, n. 100
XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro il traffico di armi da fuoco e altri reati connessi alle armi da fuoco e che modifica la direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2026) 102 final)
Approvato il 6 maggio 2026
stabilimenti tipografici carlo colombo
DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro il traffico di armi da fuoco e altri reati connessi alle armi da fuoco e che modifica la direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio – COM (2026)102;
premesso che il quadro normativo unionale comprende la direttiva sulle armi da fuoco e il regolamento (di rifusione) sull'importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, che stabiliscono, rispettivamente, norme minime comuni sull'acquisizione, detenzione e scambio commerciale di armi da fuoco per uso civile all'interno dell'UE, nonché l'obbligo di ottenere autorizzazioni all'importazione e all'esportazione per il trasferimento di armi da fuoco attraverso la frontiera dell'UE da e verso Paesi terzi;
condivisi gli obiettivi della proposta, volta a dare piena attuazione all'interno dell'UE del Protocollo ONU, già ratificato dall'UE nel 2014, nonché a rafforzare gli strumenti penali di contrasto al traffico illecito di armi da fuoco;
rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 83, paragrafi 1 e 2, del TFUE;
ritenuta la proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto:
la definizione di una disciplina comune in materia di contrasto al traffico illecito di armi da fuoco risulta necessaria per dare seguito a livello unionale alla ratifica del Protocollo citato;
la definizione di un nucleo minimo di fattispecie di reato comuni, come pure del relativo quadro sanzionatorio, appare necessaria per evitare che le differenze nei livelli sanzionatori tra ordinamenti nazionali siano sfruttate per eludere le norme più rigorose di taluni Stati membri, mediante il ricorso a sistemi giuridici che prevedono pene meno severe;
occorre migliorare le indagini e le azioni penali in tale ambito mediante una maggiore cooperazione transfrontaliera, al fine di ridurre la violenza connessa alle armi da fuoco;
in ordine al valore aggiunto, l'esigenza di garantire un'armonizzazione minima della disciplina penale all'interno dello spazio giuridico europeo non può essere colmata mediante un intervento isolato degli Stati membri, in quanto le fattispecie di reato contemplate nella proposta – in particolare il traffico di armi da fuoco – per loro natura travalicano la dimensione nazionale e richiedono regolamentazionePag. 3 uniforme a livello europeo idonea ad evitare divergenze regolatorie tra Stati membri: solo un intervento a livello dell'UE consente, in particolare, di stabilire soglie sanzionatorie massime comuni, di prevedere l'istituzione di un punto focale nazionale unico per garantire coordinamento strategico e operativo nonché la standardizzazione dei dati, al fine di creare un quadro della minaccia comparabile e affidabile a livello di Unione;
considerata la proposta altresì conforme al principio di proporzionalità, in quanto le misure proposte tengono conto delle tradizioni nazionali nell'ambito trattato, in particolare nella considerazione riservata al requisito del dolo, specie per il reato di detezione illecita, quale elemento soggettivo richiesto nelle fattispecie di reato delineate;
rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,
VALUTA CONFORME
la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.