Doc. XVIII-bis, n. 97
XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 per quanto riguarda la proroga di determinati periodi di protezione dei dati (COM(2025) 1020 final)
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/58/CE del Consiglio e la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento dei requisiti in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, e che abroga le direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE del Consiglio (COM(2025) 1021 final)
Approvato il 25 marzo 2026
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DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminate, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 per quanto riguarda la proroga di determinati periodi di protezione dei dati (COM(2025) 1020 final) e la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/58/CE del Consiglio e la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento dei requisiti in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, e che abroga le direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE del Consiglio (COM(2025) 1021 final);
preso atto delle distinte relazioni trasmesse dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sui documenti;
premesso che:
le proposte presentate dalla Commissione europea con il cosiddetto pacchetto «Omnibus X» mirano ad attuare anche nel settore agroalimentare l'agenda di semplificazione dell'UE con l'obiettivo di ridurre costi e oneri amministrativi pur mantenendo i rigorosi requisiti di sicurezza, salute e protezione ambientale;
la proposta di regolamento sui biocidi – utilizzati in vari ambiti per proteggere persone, animali, materiali od oggetti da organismi nocivi quali parassiti o batteri – è volta a migliorare il funzionamento del mercato di tali prodotti nell'UE, assicurando nel contempo un elevato livello di protezione degli esseri umani e dell'ambiente;
la proposta della Commissione europea è necessaria e urgente in quanto estende al 2030 il regime di protezione dei dati relativa a tali prodotti, scaduto lo scorso dicembre 2025;
convenendo sull'urgenza di introdurre tale proroga, il Consiglio ha accordato a tale proposta la massima priorità, approvando lo scorso 4 marzo la propria posizione;
anche il Governo italiano, nella richiamata relazione, condivide le ragioni di urgenza della proposta e sottolinea che le modifiche rispondono alle preoccupazioni delle autorità competenti degli Stati membri e degli operatori economici, sottolineando tuttavia l'opportunità di integrarne il testo al fine di accordare alle aziende maggiore tutela qualora la compensazione prevista per il periodo di mancata protezione dei dati non si riveli adeguata e di specificare cosa accade in caso di mancata compensazione;
Pag. 3premesso che:
la proposta di direttiva relativa alla sicurezza di alimenti e mangimi è volta ad aggiornare la normativa dell'UE in diversi ambiti, tra cui l'utilizzo sostenibile dei pesticidi, la protezione degli animali negli allevamenti, i requisiti del materiale plastico destinato al contatto con i prodotti alimentari;
rilevato che:
con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, la base giuridica delle proposte è correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relativo al funzionamento del mercato interno; per la proposta di direttiva sul rafforzamento dei requisiti per alimenti e mangimi sono altresì correttamente richiamati il paragrafo 2 dell'articolo 43 e il paragrafo 1 dell'articolo 192 del medesimo trattato, che costituiscono rispettivamente la base giuridica per l'adozione delle misure in materia di politica agricola comune e in materia ambientale;
le due proposte, come numerose altre in questa legislatura europea, non sono state accompagnate da una valutazione di impatto, con il risultato di pregiudicare la possibilità di valutare adeguatamente sia le eventuali opzioni regolative alternative sia i loro effetti;
ritenute le proposte conformi al principio di sussidiarietà dal momento che, con finalità di aggiornamento e semplificazione, intervengono a prorogare e modificare normative unionali vigenti, per cui l'intervento legislativo a livello dell'UE è l'unico strumento possibile;
considerate le proposte complessivamente conformi al principio di proporzionalità in quanto, pur limitandosi ad apportare limitate modifiche nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi dichiarati, non affrontano tuttavia aspetti rilevanti ed in particolare i seguenti:
la proposta di regolamento sulla protezione dei dati non affronta il problema delle conseguenze eventualmente derivanti da una compensazione non adeguata alle aziende per il periodo di assenza di protezione;
la proposta di direttiva relativa alla sicurezza di alimenti e mangimi, che apre la strada all'utilizzo dei droni per l'irrorazione aerea con pesticidi, prevede tuttavia tempistiche non compatibili con l'esigenza di rimuovere urgentemente gli attuali ostacoli normativi al loro impiego, né offre agli Stati membri gli strumenti per superarli anche in via transitoria;
in merito la proposta, pur prevedendo la possibilità per gli Stati membri di concedere una deroga generale al divieto di irrorazione aerea – divieto stabilito con direttiva dell'UE che ha finora impedito l'utilizzo dei droni per l'irrorazione agricola, adottato in Paesi terzi, fatta eccezione per emergenze o sperimentazioni – affida tale innovazione all'adozione di un atto delegato da parte della Commissione europea quattro anni dopo l'approvazione della proposta stessa, con una tempistica che prolungherebbe eccessivamente l'attuale situazione di incertezza giuridica in questo ambito: l'atto delegato dovrebbe essere Pag. 4adottato dalla Commissione europea previa consultazione dell'Autorità per la sicurezza alimentare;
ritenuto pertanto opportuno che nel corso dei negoziati interistituzionali le proposte possano essere modificate al fine di:
prevedere, all'articolo 1 della proposta di regolamento sui biocidi, che la mancanza di compensazione porti come conseguenza la perdita di tutti i diritti ottenuti attraverso l'uso dei dati di nuovo protetti;
prevedere, nella proposta di direttiva sulla sicurezza di alimenti e mangimi, una tempistica più breve per l'adozione di norme che consentano l'impiego di droni nell'irrorazione aerea, previa adeguata valutazione dei rischi: in particolare, si ritiene opportuno che la Commissione europea possa transitoriamente individuare in un tempo più breve un elenco minimo di tipologie di droni utilizzabili in specifici scenari d'uso che, a parità di efficacia del trattamento, determinino rischi inferiori o uguali a quelli associati all'uso degli stessi pesticidi con veicoli terrestri;
rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,
VALUTA CONFORMI
le proposte al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.