Doc. XVIII-bis, n. 96
XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2018/2001, (UE) 2019/944, (UE) 2024/1788 per quanto riguarda l'accelerazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni (COM(2025) 1007 final)
Approvato il 25 marzo 2026
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DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2018/2001, (UE) 2019/944, (UE) 2024/1788 per quanto riguarda l'accelerazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni (COM(2025) 1007 final);
tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione acquisiti tramite le memorie trasmesse dai soggetti interessati nell'ambito dell'esame delle proposte;
premesso che è condivisibile l'obiettivo principale della proposta di contribuire, in tutta l'UE, allo sviluppo tempestivo ed efficiente di infrastrutture energetiche resilienti, dato il ruolo cruciale che queste svolgono nel rafforzare la competitività e la sicurezza degli Stati membri, nonché nel processo di transizione energetica e di decarbonizzazione;
tale obiettivo assume particolare rilevanza e urgenza alla luce del complesso e difficile contesto geopolitico in cui l'Unione e i suoi Stati membri devono perseguire la sicurezza degli approvvigionamenti e l'autonomia strategica;
rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dagli articoli 192, paragrafo 1, e 194, paragrafo 2, del TFUE;
ritenuta la proposta complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'intervento è necessario per migliorare il quadro normativo vigente, apportando valore aggiunto attraverso un adeguato livello di armonizzazione volto a semplificare e razionalizzare le procedure autorizzative; al contempo si sottolinea, alla luce delle recenti modifiche della disciplina delle procedure autorizzative per le energie rinnovabili, la necessità di garantire certezza amministrativa;
considerata la proposta solo parzialmente conforme al principio di proporzionalità, in quanto:
la previsione del meccanismo di approvazione tacita anche per il rilascio delle autorizzazioni per la connessione alla rete, di cui all'articolo 17 modificato della direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili, comporta possibili impatti negativi in termini di sicurezza e stabilità della rete non sufficientemente giustificati dagli obiettivi perseguiti;
l'impossibilità, trascorsi tre mesi dalla domanda, di richiedere ulteriori informazioni ai promotori di progetti, così come previsto nell'ambito della modifica dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2024/1788 Pag. 3sul mercato del gas, potrebbe costituire un vincolo sproporzionato per le autorità nazionali competenti;
rilevata l'esigenza di valutare, nel corso dei negoziati interistituzionali, la necessità di chiarire, all'articolo 16-septies della direttiva sulle energie rinnovabili, che il principio di interesse pubblico prevalente si applica sia all'interno che all'esterno delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili;
rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,
VALUTA CONFORME
la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.