Doc. XVIII-bis, n. 95
XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
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DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (UE) 2019/942, (UE) 2019/943 e (UE) 2024/1789 e abroga il regolamento (UE) 2022/869 (COM(2025) 1006 final)
Approvato il 25 marzo 2026
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DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (UE) 2019/942, (UE) 2019/943 e (UE) 2024/1789 e abroga il regolamento (UE) 2022/869 (COM(2025) 1006 final);
tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione acquisiti tramite le memorie trasmesse dai soggetti interessati nell'ambito dell'esame delle proposte;
preso atto del parere motivato espresso dal Parlamento svedese il 4 marzo 2026 e dell'incontro in videoconferenza con il medesimo Parlamento tenuto il 19 marzo 2026;
premesso che è condivisibile l'obiettivo principale della proposta di contribuire, in tutta l'UE, allo sviluppo tempestivo ed efficiente di infrastrutture energetiche resilienti, dato il ruolo cruciale che queste svolgono nel rafforzare la competitività e la sicurezza degli Stati membri nonché nel processo di transizione energetica e di decarbonizzazione;
tale obiettivo assume particolare rilevanza e urgenza alla luce del complesso e difficile contesto geopolitico in cui l'Unione e i suoi Stati membri devono perseguire la sicurezza degli approvvigionamenti e l'autonomia strategica;
rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta risulta correttamente costituita dall'articolo 172 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); tuttavia, occorre valutare con attenzione se gli effetti della proposta incidano anche sulla competenza dei singoli Stati membri nella scelta tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale di approvvigionamento energetico: ciò renderebbe necessario ricorrere all'articolo 192, paragrafo 2, lettera c), del TFUE e quindi ad una procedura legislativa speciale con voto all'unanimità in seno al Consiglio, in luogo di quella ordinaria individuata dalla Commissione europea;
considerato che la proposta non risulta conforme al principio di sussidiarietà in quanto, nella relazione illustrativa e nella valutazione di impatto della Commissione europea, non risultano adeguatamente dimostrate né la necessità né il valore aggiunto dell'intervento a livello europeo; si osserva al riguardo che:
il rafforzamento di competenze in capo alla Commissione europea nella definizione degli scenari principali per i settori dell'energiaPag. 3 elettrica, dell'idrogeno e del gas e le ulteriori modifiche all'attuale processo di governance non tengono in debita considerazione le specifiche esigenze nazionali, determinando il rischio che la pianificazione non sia efficace e coerente con i rispettivi sistemi energetici;
il modello proposto non tiene in debita considerazione la competenza degli Stati membri sulle condizioni di utilizzo delle proprie fonti energetiche;
la definizione degli scenari del piano decennale di sviluppo della rete dovrebbe pertanto permanere in capo ai soggetti preposti, ovvero i gestori dei sistemi di trasmissione, con un coinvolgimento della Commissione europea e dell'Agenzia europea dei regolatori energetici (ACER) che non comporti tuttavia un'eccessiva lesione delle competenze dei primi;
rilevato che la proposta non risulta coerente neanche con il principio di proporzionalità in quanto i costi della stessa non sono giustificati dagli obiettivi perseguiti e dai benefici attesi; in particolare:
i principi che le autorità nazionali di regolazione devono applicare nella ripartizione transfrontaliera dei costi, definiti all'articolo 17, rischiano di irrigidire eccessivamente il processo di ripartizione degli stessi, riducendo i margini di flessibilità attualmente nella disponibilità dei regolatori nazionali: la ripartizione dei costi dovrebbe infatti assicurare che vengano tenute in debita considerazione le caratteristiche dei vettori e i benefici effettivi che il singolo Stato membro otterrebbe dagli interventi; in questo modo si garantirebbe un'equa distribuzione degli oneri e si incentiverebbe lo sviluppo efficiente delle infrastrutture;
la possibile sottrazione a uno Stato membro di parte delle rendite di congestione, così come previsto dall'articolo 19, per finanziare progetti potenzialmente collocati in altri Paesi, rischia di indebolire il legame tra l'origine della rendita e gli investimenti necessari per ciascuna rete nazionale;
anche qualora venissero gestite le problematiche di redistribuzione delle rendite di congestione lasciando la quota di rendita a beneficio di progetti di interesse comune del sistema nazionale in cui le medesime rendite sono raccolte, le nuove misure potrebbero comunque generare effetti negativi riconducibili all'immobilizzazione di fondi in assenza di progetti di interesse comune pronti per la costruzione, anziché l'utilizzo immediato per il potenziamento della rete al di fuori di tali progetti; in questo caso, inoltre, si ridurrebbe comunque la possibilità di utilizzo dei fondi vincolati per la riduzione delle tariffe di rete;
l'approccio semplificato per i progetti PCI e PMI avanzati, già figuranti nell'elenco dell'Unione, andrebbe esteso anche a quei progetti già selezionati come PCI e PMI che abbiano dimostrato sufficienti progressi, pur non avendo ancora ottenuto approvazione regolatoria o decisione finale di investimento; inoltre, al fine di rendere più efficiente l'intero processo ed evitare oneri amministrativi superflui, in questi casi sarebbe opportuno circoscrivere la documentazione richiesta ai soli aggiornamenti essenziali: una simile impostazione consentirebbe di Pag. 4rendere più snello il processo di valutazione, evitando duplicazioni non necessarie;
sarebbe necessaria un'ulteriore semplificazione di alcuni aspetti connessi alla cattura e allo stoccaggio del carbonio (CSS): in particolare è auspicabile, con specifico riferimento a tale tecnologia, una razionalizzazione delle fasi consultive previste dall'articolo 9, una riduzione della durata delle fasi di pre-applicazione di cui all'articolo 10 e l'esclusione delle reti CSS con configurazioni modulari e flessibili dall'ambito di applicazione del meccanismo del punto di contatto unico di cui all'articolo 8;
nel prosieguo dei negoziati sulla proposta, affinché la stessa possa essere valutata, almeno in parte, favorevolmente sotto i profili di sussidiarietà e proporzionalità sarebbe altresì necessario che:
gli scenari europei riflettessero coerentemente le traiettorie pianificate a livello nazionale e fosse garantito un processo di definizione degli scenari realmente partecipativo e trasparente;
la verifica dei dati di scenario da parte di ACER e delle autorità di regolazione nazionali diventasse un passaggio obbligatorio affinché le specifiche esigenze nazionali siano tenute in debita considerazione nella definizione degli scenari europei;
l'aggiornamento degli scenari energetici avesse una frequenza biennale per consentire di cogliere tempestivamente l'evoluzione dei mercati e delle politiche energetiche,
esprime
PARERE MOTIVATO
ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea ed al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.