Doc. XVIII-bis, n. 93
XIV COMMISSIONE
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda l'estensione del suo ambito di applicazione alle merci a valle e le misure antielusione (COM(2025) 989 final)
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo temporaneo per la decarbonizzazione (COM(2025) 990 final)
Approvato il 25 marzo 2026
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DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminate, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda l'estensione del suo ambito di applicazione alle merci a valle e le misure antielusione (COM(2025)989) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il fondo temporaneo per la decarbonizzazione (COM(2025)990);
preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla prima proposta;
tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione acquisiti tramite le memorie trasmesse dai soggetti interessati nell'ambito dell'esame delle proposte;
premesso che:
gli obiettivi generali delle proposte risultano complessivamente apprezzabili anche alla luce del mutato contesto internazionale e dei rischi di delocalizzazione e di concorrenza sleale che impongono con urgenza una revisione delle norme applicabili alle importazioni di beni caratterizzati da un rilevante impatto ambientale;
in particolare, la proposta che modifica il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), come sottolineato anche nella relazione del Governo, consente una maggiore tutela degli operatori nazionali dal rischio di concorrenza sleale da parte di operatori stabiliti in Paesi extra-UE con minori ambizioni ambientali: l'ampliamento della portata del meccanismo per includere prodotti a valle ad alta intensità di acciaio e alluminio potrebbe rappresentare, inoltre, una misura di interesse per molteplici settori produttivi nazionali, anche in relazione al contrasto di fenomeni elusivi da parte di produttori basati in Paesi terzi;
le misure proposte dalla Commissione europea rispecchiano in gran parte le indicazioni del Parlamento e del Governo italiano, che avevano in più occasioni ribadito la necessità di procedere ad una profonda ricalibratura del CBAM, anche con riferimento all'estensione dello stesso ai prodotti a valle;
Pag. 3rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fondano le proposte è correttamente costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE e, per la proposta che istituisce il Fondo temporaneo per la decarbonizzazione, anche dall'articolo 322, paragrafo 1, del TFUE;
ritenute le proposte conformi al principio di sussidiarietà, in quanto, con riferimento alla proposta sul CBAM, nessuno degli obiettivi dell'iniziativa può essere raggiunto mediante azioni adottate a livello nazionale; l'azione individuale degli Stati membri rischierebbe di compromettere il funzionamento del mercato interno, creando incertezza giuridica e distorsioni di mercato, mentre un'azione a livello UE garantisce, come valore aggiunto, che un prezzo uniforme del carbonio continui ad essere applicato in tutta l'Unione, nel rispetto del principio di concorrenza leale tra Stati membri: rispetto alla proposta che istituisce il Fondo temporaneo per la decarbonizzazione l'intervento legislativo si configura come necessario, poiché consente di sostenere gli operatori coperti dal sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (UE ETS) che affrontano un rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; il valore aggiunto di quest'ultima iniziativa consiste inoltre nell'evitare distorsioni nel mercato interno dell'UE;
considerate le proposte complessivamente conformi al principio di proporzionalità, in quanto la proposta sul CBAM non va oltre quanto necessario per un suo aggiustamento mirato e la proposta sul Fondo temporaneo per la decarbonizzazione introduce un meccanismo di sostegno mirato e limitato temporalmente volto a garantire che la riduzione delle emissioni all'interno dell'UE non sia compensata da aumenti nei Paesi terzi; inoltre, il fatto che la proposta si basi su strutture amministrative e modalità di monitoraggio esistenti consente di ridurre gli oneri amministrativi;
rilevata tuttavia l'esigenza, anche al fine di assicurare la piena coerenza delle proposte con il principio di proporzionalità, di:
assicurare nei negoziati relativi alla proposta che modifica il CBAM che la declinazione normativa e tecnica dell'obiettivo strategico generale sia realmente efficace, ciò con particolare riferimento, come sottolineato dal Governo, alla completezza e coerenza interna dell'elenco dei nuovi prodotti a valle, anche in una logica di valutazione di filiera che ricomprenda anche la funzione dei rottami pre-consumo di acciaio e alluminio nel ciclo produttivo, alla verifica dei meccanismi antielusione, agli impatti sul mercato energetico e alle interazioni della proposta con la vigente normativa in materia di mercato elettrico, nonché agli eventuali oneri aggiuntivi di adempimento – in particolare, maggiori obblighi informativi – per gli operatori economici e le amministrazioni nazionali competenti;
potenziare i sistemi di monitoraggio e la tracciabilità delle merci importate, mediante un impiego più rigoroso delle classificazioni tariffarie esistenti, come i codici TARIC (Tariffa integrata comunitaria), così da identificare con maggiore accuratezza le varie categorie di prodotti soggette alla normativa CBAM: ciò in quanto l'efficacia d'azione del CBAM risiede nella rigorosità della sua attuazione, basata su Pag. 4ispezioni doganali adeguate, sul controllo accurato delle autodichiarazioni e sulla prevenzione e contrasto di pratiche elusive;
assicurare maggior chiarezza nel funzionamento del fondo temporaneo per la decarbonizzazione, nonché in merito alle modalità di realizzazione in concreto dei meccanismi antielusione, prevedendo, con riferimento a tale ultimo aspetto, disposizioni più esplicite e operative per prevenire pratiche elusive e strumenti che consentano alla Commissione europea di intervenire rapidamente qualora emergano rischi elevati di abuso;
valutare attentamente le conseguenze economiche del Meccanismo sugli importatori delle merci a valle interessate e, di conseguenza, sui consumatori, a causa dell'incidenza dei costi di importazione sui prezzi di vendita dei prodotti sul mercato;
monitorare gli impatti del CBAM sul prezzo dei fertilizzanti al fine di attivarne la sospensione, dal momento che la sua applicazione rischia di produrre effetti indiretti anche sul settore agricolo e agroalimentare, aumentando i costi lungo le filiere produttive e incidendo sulla competitività delle imprese;
ribadito che l'assenza di una valutazione di impatto sulla proposta che istituisce il Fondo temporaneo per la decarbonizzazione, come già verificatosi rispetto a molteplici proposte legislative presentate dalla Commissione europea a partire dall'inizio dell'attuale ciclo istituzionale, configura un'evidente violazione dell'articolo 5 del Protocollo n. 2;
considerato inoltre che il settore del cemento e del clinker, nonostante rientri tra le categorie soggette al meccanismo CBAM e sia interessato dalla riduzione graduale delle quote gratuite EU ETS, rimane attualmente escluso dall'elenco dei beni che possono accedere al Fondo, generando una disparità di trattamento rispetto agli altri settori regolati dal CBAM e privando il comparto – colpito da una crescente pressione competitiva derivante dalle importazioni extra-UE e dal conseguente rischio di perdita di competitività – dei necessari strumenti di accompagnamento alla transizione ecologica e che pertanto si ritiene opportuno valutare l'inserimento di questi prodotti tra i beneficiari del Fondo Temporaneo per la Decarbonizzazione e per questa ragione sarebbe utile la presentazione da parte della Commissione europea di una valutazione d'impatto specifica sulla proposta che istituisce il Fondo;
sottolineata infine la necessità di garantire una piena coerenza tra la revisione del CBAM e la revisione dell'EU ETS in programma per il III trimestre 2026, affinché tali strumenti siano pienamente allineati e funzionali alla tutela della base produttiva europea: in questo senso, l'impianto normativo complessivo, in un'ottica di bioeconomia, non dovrebbe penalizzare le nuove tecnologie bio-based, che da un lato sono sfavorite dall'EU ETS che contabilizza solo le emissioni industriali dirette e dall'altro non sono protette efficacemente dal CBAM rispetto alla concorrenza internazionale;
Pag. 5rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,
VALUTA CONFORMI
le proposte al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.