Doc. XVIII-bis, n. 92
XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2023/1542 e (UE) 2024/1244 per quanto riguarda la semplificazione di talune prescrizione e la riduzione degli oneri amministrativi (COM(2025) 981 final)
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che sospende l'applicazione delle norme relative alla designazione del rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore per le batterie e i rifiuti di batterie e per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2025) 982 final)
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che sospende l'applicazione delle norme relative alla designazione dei rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore per i rifiuti, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i rifiuti di plastica monouso (COM(2025) 983 final)
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per sveltire le valutazioni ambientali (COM(2025) 984 final)
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE, (UE) 2015/2193 e (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione di alcune prescrizioni e la riduzione degli oneri amministrativi (COM(2025) 986 final)
Approvato il 25 marzo 2026
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DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminate, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà:
la proposta di regolamento che modifica i regolamenti (UE) 2023/1542 e (UE) 2024/1244 per quanto riguarda la semplificazione di talune prescrizioni e la riduzione degli oneri amministrativi, COM(2025)981;
la proposta di regolamento che sospende l'applicazione delle norme relative alla designazione del rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore per le batterie e i rifiuti di batterie e per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, COM(2025)982;
la proposta di direttiva che sospende l'applicazione delle norme relative alla designazione dei rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore per i rifiuti, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i rifiuti di plastica monouso, COM(2025)983;
la proposta di regolamento per sveltire le valutazioni ambientali, COM(2025)984;
la proposta di direttiva che modifica le direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE, (UE) 2015/2193 e (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione di alcune prescrizioni e la riduzione degli oneri amministrativi, COM(2025)986;
tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione acquisiti tramite la trasmissione di memorie da parte di soggetti interessati nell'ambito dell'esame delle proposte;
premesso che:
la semplificazione del complesso impianto normativo definito dall'Unione europea in materia ambientale è necessaria e non differibile: la decarbonizzazione e la lotta ai cambiamenti climatici, pur rappresentando obiettivi condivisibili, possono infatti comportare un rischio per l'industria, soprattutto se perseguiti senza tenere in debita considerazione i costi che le imprese devono sostenere e la possibilità di generare una concorrenza sleale a livello internazionale;
l'esperienza dimostra come norme troppo ambiziose per i produttori dell'UE, alle quali si associano maggiori costi, ne pregiudicano la competitività a vantaggio di quella di Paesi con normative ambientali meno stringenti;
la presentazione di un pacchetto omnibus in materia ambientale va dunque accolta favorevolmente poiché si configura come una possibile risposta alle criticità riscontrate in questo senso;
Pag. 3 rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fondano le proposte è correttamente costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) e per le proposte di regolamento COM(2025)981 e COM(2025)982 dall'articolo 114 del TFUE;
ritenute le proposte conformi al principio di sussidiarietà, in quanto l'intervento dell'Unione, per le ragioni indicate in premessa, si configura come necessario nonché idoneo ad apportare un valore aggiunto rispetto a quanto gli Stati membri potrebbero realizzare agendo individualmente;
osservato al riguardo che:
la proposta di regolamento COM(2025)981 esenta i gestori di installazioni di produzione animale e acquacoltura da alcuni obblighi di dubbia fattibilità, previsti dal regolamento relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e al portale sulle emissioni industriali, e allo stesso tempo stabilisce norme comuni in materia di sicurezza delle batterie, attraverso un approccio coerente in tutti gli Stati membri, e fornendo altresì una definizione chiara di produttore che vende batterie in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito;
la proposta di regolamento COM(2025)982 e la proposta di direttiva COM(2025)983 promuovono il funzionamento efficiente del mercato interno dei prodotti prevenendo l'incertezza e i costi aggiuntivi che potrebbero gravare sugli operatori qualora fossero adottate norme frammentarie e requisiti vaghi: l'adempimento degli obblighi connessi alla designazione del rappresentante autorizzato, in assenza di armonizzazione, può comportare infatti oneri amministrativi superflui per i produttori che operano in più Stati membri in cui non sono stabiliti;
la proposta di regolamento COM(2025)984 intende limitare, se non evitare, la frammentazione degli sforzi, e le inefficienze associate, in settori in cui l'azione a livello dell'Unione apporta un valore aggiunto a motivo dell'entità, della velocità e della portata degli sforzi necessari: rientrano tra queste le azioni volte a stabilire tempistiche efficaci e uniformi con procedure coordinate o comuni in tutti gli Stati membri e le azioni quali la digitalizzazione, la formazione e lo sviluppo delle capacità affinché gli Stati membri abbiano e usino al meglio gli strumenti e le risorse necessari a conseguire gli obiettivi di razionalizzazione delle procedure di valutazione d'impatto;
la proposta di direttiva COM(2025)986 apporta modifiche a diverse norme vigenti contribuendo a garantire condizioni di parità nell'UE;
considerate le proposte altresì conformi al principio di proporzionalità, in quanto le misure prospettate non vanno al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti e appaiono idonee a generare alcuni risparmi sui costi per le imprese, pur mantenendo ambizioni elevate di protezione dell'ambiente; in particolare:
le proposte di regolamento COM(2025)981 e 982 e la proposta di direttiva COM(2025)983 introducono mezzi alternativi per conseguire l'obiettivo strategico di garantire che i rifiuti di prodotti siano Pag. 4gestiti in modo adeguato al termine della loro vita utile: le ultime due proposte citate, in linea con il principio di proporzionalità, mantengono le disposizioni vigenti sulla designazione di un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore per i produttori stabiliti in Paesi terzi, in quanto in questo caso sarebbe difficile garantire la tracciabilità e l'applicazione delle norme, ma allo stesso tempo rendono la designazione facoltativa per quelli stabiliti in uno Stato membro, riducendo i costi non trascurabili che attraverso le previsioni vigenti finirebbero per colpire in modo significativo soprattutto le piccole e medie imprese;
la proposta di regolamento COM(2025)984 introduce misure mirate per razionalizzare e velocizzare le valutazioni ambientali e fornisce un contesto normativo armonizzato e prevedibile di cui i committenti potranno disporre anche quando dovranno affrontare una valutazione d'impatto di piani, programmi e progetti che interessano diversi Stati membri o l'UE nel suo insieme;
le modifiche contenute nella proposta di direttiva COM(2025)986 sono limitate ed hanno un ambito di applicazione mirato;
ribadito tuttavia che l'assenza di una valutazione d'impatto a sostegno delle proposte costituisce una palese violazione dell'articolo 5 del Protocollo n. 2, non permettendo di stimare con adeguata precisione l'impatto delle stesse in termini di costi e benefici nonché la loro idoneità e adeguatezza rispetto ad altre opzioni regolative possibili: anche nell'ambito dei cosiddetti pacchetti omnibus; contrariamente alle prassi procedurali ormai sistematicamente seguite dalla Commissione europea, le valutazioni d'impatto e le consultazioni pubbliche rimangono strumenti essenziali per un processo legislativo ben informato, efficiente e trasparente;
ritenuto comunque opportuno considerare, nel corso dei negoziati interistituzionali, la possibilità di rafforzare la portata semplificativa dell'intervento complessivo apportando ulteriori modifiche mirate nell'ambito del regolamento (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile per i prodotti sostenibili (ESPR), della direttiva 2008/98/CE quadro sui rifiuti, del regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi, della direttiva (UE) 2024/1785 sulle emissioni industriali e della direttiva (UE) 2019/904 relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente: quest'ultima in particolare dovrebbe essere rivista in modo più incisivo rispetto a quanto proposto dalla Commissione europea, con il fine di escludere dall'ambito di applicazione i prodotti in plastica biodegradabile e compostabile, in un'ottica di semplificazione e altresì per garantirne la coerenza con il regolamento sugli imballaggi, dal momento che tali prodotti possono rappresentare una valida alternativa a quelli monouso in plastica, specie in contesti dove non è possibile ricorrere ai prodotti riutilizzabili;
sottolineata altresì l'opportunità, in occasione della revisione della normativa SUP, di valutare un'omogeneizzazione della disciplina dei beni in polietilene e plastiche in generale, al fine di ridurre o eliminare aggravi gestionali;
Pag. 5rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,
VALUTA CONFORMI
le proposte al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.