Doc. XVIII-bis, n. 91

XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/2/CE per quanto riguarda la semplificazione di talune prescrizioni per l'istituzione dell'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione (COM(2025) 985 final)

Approvato il 25 marzo 2026

stabilimenti tipografici carlo colombo

Pag. 2

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/2/CE per quanto riguarda la semplificazione di talune prescrizioni per l'istituzione dell'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione, COM(2025)985;

   tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione acquisiti tramite la trasmissione di memorie da parte di soggetti interessati nell'ambito dell'esame delle proposte;

   premesso che:

    la semplificazione del complesso impianto normativo definito dall'Unione europea in materia ambientale è necessaria e non differibile: la decarbonizzazione e la lotta ai cambiamenti climatici, pur rappresentando obiettivi condivisibili, possono infatti comportare un rischio per l'industria, soprattutto se perseguiti senza tenere in debita considerazione i costi che le imprese devono sostenere e la possibilità di generare una concorrenza sleale a livello internazionale;

    la presentazione di un pacchetto omnibus in materia ambientale va dunque accolta favorevolmente, poiché si configura come una possibile risposta alle criticità riscontrate in questo senso;

    al tempo stesso la semplificazione – anche in coerenza con il principio di sussidiarietà – va operata in modo oculato, e non può compromettere la capacità di conseguire efficacemente a livello europeo obiettivi che gli Stati membri non possono realizzare in modo autonomo, con possibili effetti di frammentazione e disomogeneità nella applicazione della normativa ambientale;

    il principio di sussidiarietà ha infatti carattere dinamico e non va interpretato soltanto nel senso di limitare l'intervento legislativo europeo, ma anche di estenderlo o quanto meno mantenerne immutato l'impianto, ove esso presenti una effettiva necessità e valore aggiunto per l'attuazione delle politiche dell'UE e degli obiettivi stabiliti dai Trattati;

    in questa prospettiva, a differenza delle altre iniziative contenute nell'omnibus ambientale, la proposta in esame sembra caratterizzata da un potenziale squilibrio tra esigenze di semplificazione e necessità di garantire un livello adeguato di coordinamento sovranazionale;

    tale effetto paradossale sembra discendere anche dall'assenza di una valutazione d'impatto a sostegno della presente come delle Pag. 3altre proposte: tale omissione costituisce una palese violazione dell'articolo 5 del Protocollo n. 2, non permettendo di stimare con adeguata precisione l'impatto delle stesse in termini di costi e benefici, nonché la loro idoneità e adeguatezza rispetto ad altre opzioni regolative possibili; anche nell'ambito dei cosiddetti pacchetti omnibus, contrariamente alle prassi procedurali ormai sistematicamente seguite dalla Commissione europea, le valutazioni d'impatto e le consultazioni pubbliche rimangono strumenti essenziali per un processo legislativo ben informato, efficiente e trasparente;

   rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE);

   ritenuta la proposta non conforme al principio di sussidiarietà in quanto essa, in contrasto con la natura dinamica di tale principio, elimina disposizioni vigenti necessarie per assicurare il funzionamento della normativa ambientale e caratterizzate, come dimostrato dal quadro vigente, da un evidente valore aggiunto rispetto a quanto gli Stati membri potrebbero realizzare agendo individualmente; in particolare:

    a) la proposta, modificando la direttiva 2007/2/CE (INSPIRE) per quanto riguarda la semplificazione di talune prescrizioni per l'istituzione dell'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione, presenta profili di rischio significativi per la tenuta dell'architettura pan-europea e di quelle nazionali dei dati in questione;

    b) il passaggio prospettato dalla proposta da un modello di armonizzazione prescrittiva a uno basato sulla flessibilità operativa potrebbe esporre il sistema pan-europeo a rischi di degradazione della qualità del dato e di eterogeneità dei flussi informativi, nonché ad un'asimmetria interpretativa;

    c) in particolare, l'attenuazione delle specifiche tecniche su struttura, semantica e metadati — attualmente disciplinate dai Regolamenti (CE) n. 1205/2008 e (UE) n. 1089/2010 — potrebbe compromettere l'affidabilità dell'informazione geografica;

    d) una divergenza nell'applicazione dei principi fondamentali della politica dei dati europea potrebbe non garantire una piena armonizzazione e integrazione dei dati e favorire una frammentazione metodologica tra Stati membri e tra i diversi livelli della pubblica amministrazione, rendendo la coerenza semantica dipendente dalle singole iniziative nazionali o infranazionali piuttosto che da un obbligo normativo uniforme;

    e) in particolare, l'Italia – che ha strutturato un ecosistema normativo e tecnologico di alto profilo, attraverso il Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT) – potrebbe, a causa dell'eliminazione di alcuni dei vincoli di cui agli articoli 6 e 7 della medesima direttiva INSPIRE, subire un «effetto di regressione», con possibili riflessi sul flusso dei dati per il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA); in questo contesto il medesimo RNDT perderebbe la sua funzione di catalizzatore di dati strutturati Pag. 4e certificati e di garanzia di un corretto processo di monitoraggio e reporting dei dati disponibili, tenuto anche conto del possibile impatto del pacchetto omnibus Digitale,

  esprime

PARERE MOTIVATO

  ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea ed al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.