Doc. XVIII-bis, n. 90
XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (COM(2025) 840 final)
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2016/2341 e (UE) 2016/97 per quanto riguarda il rafforzamento del quadro per gli schemi pensionistici aziendali e professionali (COM(2025) 842 final)
Approvato il 25 marzo 2026
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DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminate, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento che modifica il regolamento sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo – PEPP (COM(2025)840) e la proposta di direttiva che modifica la direttiva sull'attività e la vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali e la direttiva sulla distribuzione assicurativa per quanto riguarda il rafforzamento del quadro per gli schemi pensionistici aziendali e professionali – EPAP (COM(2025)842);
preso atto delle relazioni trasmesse dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulle proposte;
tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi dalle memorie trasmesse da soggetti qualificati nell'ambito dell'esame delle proposte;
considerato che il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 20 marzo 2026, ha chiesto ai colegislatori di adottare definitivamente le proposte in esame entro la fine dell'anno;
premesso che:
le proposte intendono rafforzare la domanda e l'offerta delle pensioni integrative ed aumentare la capacità di investire in modo produttivo i risparmi pensionistici all'interno dell'Unione: tali obiettivi, in linea con quanto osservato dal Governo, appaiono condivisibili;
i sistemi pensionistici, infatti, in base ai Trattati vigenti sono di competenza dei singoli Stati membri, quindi l'organizzazione di tali sistemi varia notevolmente da uno Stato membro all'altro in funzione del diritto della sicurezza sociale e del lavoro di ciascun Paese;
il pacchetto di misure è pienamente coerente con gli obiettivi della strategia «Unione dei risparmi e degli investimenti» (SIU), ritenuta dal Governo italiano essenziale per lo sviluppo e l'autonomia strategica dell'UE, come specificato nella relazione programmatica per il 2026;
la revisione della disciplina è necessaria per potenziare il mercato dei capitali e incentivare gli investitori al dettaglio a partecipare a schemi pensionistici complementari, come suggerito nelle analisi contenute nei rapporti Letta e Draghi;
considerato che:
attualmente il settore pensionistico complementare risulta scarsamente sviluppato a livello dell'UE, ove si presenta caratterizzato da rendimenti generalmente modesti, in larga misura riconducibili a strategie di investimento prevalentemente conservative;
Pag. 3risulta necessario affrontare la sostenibilità dei sistemi pensionistici europei alla luce del declino demografico e della bassa crescita economica;
osservato che il pacchetto non è accompagnato da una valutazione di impatto come accaduto per diverse proposte legislative nell'attuale ciclo istituzionale europeo; tale scelta pregiudica una ponderazione approfondita degli impatti delle misure prospettate, nonché un'adeguata valutazione di opzioni regolative alternative, oltre a rappresentare una manifesta violazione dell'articolo 5 del Protocollo n. 2;
rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che:
la base giuridica su cui si fonda la proposta di regolamento è correttamente costituita dall'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); tuttavia, in relazione alla modifica all'articolo 3 del regolamento PEPP, potrebbe essere opportuno che siano i singoli Stati membri a valutare autonomamente quali incentivi (anche di carattere fiscale) utilizzare per rendere i PEPP più attraenti e accessibili per i risparmiatori;
la base giuridica della proposta di direttiva risulta correttamente individuata negli articoli 53, 62 e 114, paragrafo 1, del TFUE;
ritenuta la proposta di regolamento conforme al principio di sussidiarietà, come sostenuto anche nella relazione del Governo, in quanto, data la natura intrinsecamente transfrontaliera dei PEPP, risulta essenziale il ricorso a una disciplina uniforme e di immediata efficacia a livello unionale;
ritenuta la proposta di direttiva complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, come osservato nella relazione del Governo, in quanto il rafforzamento di un quadro normativo comune relativo agli EPAP favorisce la libera prestazione dei servizi; tuttavia, è opportuno limitare l'intervento ad un'armonizzazione minima delle caratteristiche fondamentali degli EPAP, nel rispetto delle specificità dei sistemi pensionistici nazionali; in particolare:
a) è necessario stabilire con precisione la ripartizione delle competenze di vigilanza tra le autorità del Paese d'origine e quelle del Paese di destinazione per quanto riguarda il perimetro di applicazione della direttiva e il rischio di sovrapposizioni normative nell'offerta transfrontaliera di prodotti individuali;
b) l'introduzione di ulteriori regole può risultare controproducente per Stati con sistemi pensionistici già fortemente normati, come quello italiano, generando un aumento degli oneri amministrativi e dei costi gestionali, pertanto la revisione legislativa dovrebbe contemplare una deroga specifica che permetta agli Stati di conservare i propri modelli consolidati ed efficaci riguardo alle informazioni sulle prestazioni pensionistiche attese, per garantire coerenza con le strutture previdenziali nazionali;
c) il riconoscimento all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) di ampi poteri, tra l'altro in materia di valutazione prudenziale per l'autorizzazione degli Pag. 4EPAP, potrebbe avere ripercussioni rilevanti sulle metodologie di vigilanza nazionali;
sottolineato, sul piano del valore aggiunto, che l'intervento a livello UE consente agli aderenti e ai beneficiari di scegliere i fornitori anche in altri Stati membri, così da sfruttare al meglio le potenzialità del mercato interno;
considerata la proposta di regolamento solo parzialmente conforme al principio di proporzionalità in quanto:
è necessario preservare un equilibrio avanzato tra le caratteristiche dei PEPP, gli obblighi di informativa previsti ed i costi ad essi associati: in quest'ottica le disposizioni relative al documento sulle informazioni chiave sul PEPP (PEPP KID) e nel prospetto delle prestazioni pensionistiche del PEPP, di cui rispettivamente all'articolo 1, paragrafi 10 e 13, appaiono eccessivamente complesse, non idonee agli scopi e in contrasto con l'obiettivo generale di semplificazione della Commissione europea;
l'imposizione della strategia di investimento basata sul ciclo di vita quale unico meccanismo di mitigazione del rischio, come previsto dall'articolo 1, paragrafi 10, 17, 19 e 20, potrebbe determinare una limitazione della libertà di scelta del risparmiatore e impedire il ricorso alle gestioni assicurative a rendimento minimo garantito; inoltre, anche per favorire la mobilitazione del capitale privato verso investimenti produttivi in coerenza con gli obiettivi della SIU, si ritiene che la scelta sulle tecniche di mitigazione del rischio utilizzabili non dovrebbe essere frutto di una decisione regolativa predefinita, bensì il risultato dell'innovazione del mercato;
le disposizioni introdotte all'articolo 1, paragrafo 23, della proposta, finalizzate a rendere obbligatori e non penalizzanti i trasferimenti da altri prodotti pensionistici al PEPP, rischiano di creare un'asimmetria, poiché non è prevista una disposizione analoga per il trasferimento inverso; inoltre, esse non appaiono adeguatamente valutate in relazione ai potenziali effetti sui sistemi pensionistici nazionali, a causa della mancata elaborazione di una valutazione di impatto completa;
considerata inoltre conforme al principio di proporzionalità, come sostenuto anche dal Governo, la proposta di direttiva, in quanto contribuisce al consolidamento del mercato degli EPAP e allo sviluppo del secondo pilastro costituito dalle pensioni aziendali o professionali;
rilevata l'esigenza di approfondire, nel corso dei negoziati interistituzionali, i seguenti aspetti:
la possibilità di impiegare un PEPP di base come opzione predefinita per l'adesione automatica, come previsto dalle modifiche agli articoli 33, 39-bis, 47 e 57 del regolamento PEPP, dal momento che potrebbe compromettere modelli pensionistici già consolidati a livello nazionale ed escludere la scelta di PEPP più complessi, maggiormente in linea con le preferenze individuali dei risparmiatori;
la necessità di prevedere, in relazione all'introduzione di una metodologia di valutazione del rapporto costi-benefici (value for moneyPag. 5), di cui all'articolo 1, paragrafo 9, della proposta di regolamento, parametri di riferimento che riflettano tutte le caratteristiche qualitative dei PEPP, evitando una valutazione della sola economicità che si tradurrebbe in un sostanziale controllo sui prezzi;
la necessità di esaminare le ripercussioni a livello nazionale della proposta di modifica all'articolo 7 della direttiva EPAP II, dal momento che l'introduzione di tale norma risulterebbe priva di benefici concreti per il nostro sistema;
se non sia più opportuno, nell'ambito della modifica all'articolo 19 della direttiva EPAP II, attribuire allo Stato, piuttosto che all'Autorità competente, il potere di imporre limiti e restrizioni nei casi in cui i rischi di investimento siano assunti dagli aderenti e dai beneficiari, in considerazione dell'importanza di tali limiti e restrizioni, quale leva regolamentare per disincentivare determinati investimenti e favorirne altri;
la necessità di evitare nella proposta di direttiva l'introduzione di previsioni di eccessivo dettaglio anche nell'ambito dell'attività di vigilanza, come ad esempio quelle riguardanti la periodicità e le finalità del dialogo periodico con gli EPAP o il monitoraggio della performance degli stessi;
il fatto che andrebbe altresì valutato l'impatto degli ulteriori obblighi di natura regolatoria, organizzativa, di governance o di rendicontazione sugli EPAP di minori dimensioni e sulle piccole e medie imprese, che risulterebbero maggiormente svantaggiati da un aggravio degli oneri amministrativi e dei costi gestionali;
l'opportunità di attribuire alla Commissione europea il potere di adottare un atto delegato per modificare le cifre e i valori percentuali del margine di solvibilità richiesto dalla direttiva, invece di sottoporre tale aggiornamento alle procedure di revisione periodica della direttiva;
rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,
VALUTA CONFORMI
le proposte al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.