Doc. XVIII-bis, n. 89
XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
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DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al monitoraggio e al controllo dei precursori di droghe e che abroga i regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005 (COM(2025) 747 final)
Approvato il 25 marzo 2026
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DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento relativa al monitoraggio e al controllo dei precursori di droghe – COM(2025) 747;
preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;
tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi dalle memorie trasmesse da soggetti qualificati nell'ambito dell'esame della proposta;
premesso che:
la proposta esaminata si colloca nell'ambito della nuova Strategia dell'UE in materia di droghe volta, tra l'altro, ad affrontare la sfida delle droghe sintetiche e dei precursori di droghe;
la proposta ridefinisce il quadro normativo in materia, abrogando il regolamento (CE) 273/2004 e il regolamento (CE) 111/2005, che disciplinano, rispettivamente, il monitoraggio e il controllo intracomunitario dei precursori di droghe nonché il loro commercio tra l'UE e i Paesi terzi;
osservato che si riscontra un'evoluzione del fenomeno in esame caratterizzata dal rapido aumento dell'utilizzo illecito di precursori di droghe, in particolare dei cosiddetti precursori di progettazione, per i quali non si registra alcun uso legittimo noto, se non nell'ambito della ricerca;
considerato che:
l'UE ha competenza concorrente per la definizione di norme sul controllo e il monitoraggio dei precursori di droghe nel mercato interno;
appare condivisibile l'obiettivo della proposta volta a prevenire l'uso illecito di precursori di droghe per la fabbricazione di sostanze stupefacenti, nonché a semplificare le norme e le procedure per i settori in cui l'uso dei precursori è invece lecito;
la proposta non interferisce con altre normative settoriali della legislazione dell'UE in materia di sostanze chimiche;
il regolamento proposto appare coerente con il progetto di riforma doganale volto a istituire una nuova autorità doganale dell'UE e un centro doganale digitale;
Pag. 3è valutata positivamente l'introduzione di un sistema digitale a livello dell'UE per le licenze, registrazioni, notifiche e segnalazioni, che contribuisce a rafforzare i controlli mediante una modifica automatizzata;
è parimenti condivisibile l'inclusione negli allegati alla proposta dei numeri del CAS – ossia l'identificativo numerico di ciascuna sostanza chimica – ai fini di un'identificazione chiara ed inequivoca delle sostanze, nonché la previsione di soglie per le miscele da definire successivamente per ciascuna sostanza elencata;
tenuto conto che:
la valutazione di impatto svolta dalla Commissione europea prevede un calo sostanziale del traffico di precursori di progettazione e di altri precursori non classificati, il rafforzamento del sistema di controllo, nonché la riduzione dei costi per gli operatori economici e dei costi di gestione delle domande e della registrazione di licenze per le autorità pubbliche;
nel corso della consultazione dei portatori di interessi, gli operatori economici del settore hanno espresso il loro sostegno alla proposta, sottolineando la necessità di un'identificazione chiara e univoca delle sostanze vietate;
rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta, come anche osservato nella relazione tecnica del Governo, è correttamente costituita dagli articoli 33, 114 e 207 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
considerata la proposta complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, come anche ritenuto nella relazione tecnica del Governo, in quanto l'intervento dell'UE è necessario per evitare che la compresenza di normative nazionali differenziate, caratterizzate da livelli di rigore non omogenei, possa determinare diversità applicative e lacune nel quadro regolatorio, tenuto conto che il fenomeno della produzione di droghe illecite presenta una marcata dimensione transnazionale: occorre altresì garantire un agevole commercio legittimo delle sostanze chimiche nel mercato unico attraverso il mantenimento di norme armonizzate;
considerata la proposta altresì conforme al principio di proporzionalità, come anche osservato nella relazione tecnica del Governo, in quanto:
le misure previste riguardano un numero limitato di precursori e ricercano un compromesso tra la necessità di contrastare l'uso illecito di precursori di droghe e di agevolarne il commercio legittimo;
l'adozione di un regolamento consente di garantire norme uniformi e parità di condizioni tra gli operatori economici, considerato il carattere transnazionale delle catene di approvvigionamento in cui tali sostanze sono frequentemente impiegate;
ritenuto comunque opportuno valutare attentamente nel corso dei negoziati interistituzionali:
le implicazioni organizzative della proposta per le autorità di polizia e doganali, nonché per le imprese del settore, anche al fine di Pag. 4garantire tempistiche rapide per l'implementazione del sistema digitale e di evitare l'introduzione di nuovi oneri connessi ai precursori a basso rischio;
la necessità di optare per un'indicazione chiara delle sostanze vietate, evitando definizioni generiche, anche riferite a gruppi di sostanze o di famiglie chimiche di sostanze, al fine di non gravare le imprese del settore dell'onere di un'analisi costante della struttura chimica dei prodotti, con possibili effetti negativi anche sui sistemi di due diligence consolidati;
l'esigenza di consentire registrazioni con validità di lungo periodo di operatori accreditati che commercializzano periodicamente prodotti a basso rischio, con l'eventuale indicazione, in un'unica notifica di esportazione, degli intervalli di concentrazione per le miscele contenenti una specifica sostanza;
rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,
VALUTA CONFORME
la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.