Doc. XVIII-bis, n. 87
XIV COMMISSIONE
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
_____________
DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e il regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati e che abroga il regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione (COM(2025) 841 final)
Approvato l'11 marzo 2026
stabilimenti tipografici carlo colombo
DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e il regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati e che abroga il regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione (COM(2025) 841 final);
preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante una valutazione complessivamente positiva della proposta;
considerato che la Presidenza cipriota ha comunicato la volontà di raggiungere un orientamento generale sulla proposta nel mese di giugno;
premesso che:
appaiono condivisibili, in linea con quanto sostenuto dal Governo, gli obiettivi della proposta, che intende semplificare e ridurre gli obblighi in materia di sostenibilità e promuovere una maggiore comprensione dei prodotti finanziari sostenibili da parte degli investitori;
è stata adottata, nell'ambito del pacchetto di semplificazione Omnibus I, la direttiva che riduce l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione della direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (cosiddetta direttiva CSRD), sui quali si basano gli obblighi di comunicazione imposti dal regolamento sull'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (cosiddetto regolamento SFDR);
va valutata in senso positivo l'introduzione di un sistema di classificazione tripartito, in base ai livelli di ambizione, per i prodotti finanziari che dichiarano di rispettare i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG);
rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relativo al funzionamento del mercato interno;
ritenuta la proposta complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, considerato che, come sostenuto anche nella relazione del Governo, i problemi riscontrati dopo l'entrata in vigore del regolamento SFDR non potrebbero essere affrontati in maniera adeguata dai singoli Pag. 3Stati membri: inoltre, un intervento a livello UE consente di favorire la crescita della finanza sostenibile privata nell'Unione, raggiungendo un maggior livello di armonizzazione e migliorando la trasparenza nei confronti degli investitori;
considerata la proposta complessivamente coerente con il principio di proporzionalità, in quanto le modifiche prospettate non vanno oltre quanto necessario per conseguire gli obiettivi di semplificazione, trasparenza e tutela degli investitori;
rilevata la necessità di approfondire con maggiore attenzione nel corso del negoziato interistituzionale, in linea con quanto sostenuto nella relazione del Governo, le seguenti questioni:
il trattamento delle emissioni di debito sovrano, descritto dal considerando 22 della proposta, nel calcolo del contributo della quota di investimenti che deve essere raggiunta dai prodotti finanziari per rientrare nelle categorie previste dal nuovo sistema di classificazione;
l'esclusione dalla categoria «Transizione» degli investimenti in società che sviluppano nuovi progetti legati agli oli, ai gas combustibili, al carbon fossile o alla lignite a fini di generazione di energia, prevista dalla nuova formulazione dell'articolo 7 del regolamento SFDR;
l'eliminazione del riferimento alla gestione del portafoglio dalla definizione di prodotto finanziario prevista dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della proposta in esame;
rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico,
VALUTA CONFORME
la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.