Doc. XVIII-bis, n. 86
XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure volte ad agevolare il trasporto di materiali, merci e personale militari in tutta l'Unione (COM(2025) 847 final)
Approvato il 4 marzo 2026
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DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure volte ad agevolare il trasporto di materiali, merci e personale militari in tutta l'Unione (COM(2025) 847 final);
tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;
premesso che:
la proposta si colloca nel quadro delle iniziative volte al rafforzamento della capacità europea di risposta in materia di sicurezza e difesa, in un contesto internazionale caratterizzato da crescente instabilità e da un accresciuto fabbisogno di prontezza operativa;
il Libro bianco sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 comprende la mobilità militare tra i settori strategici prioritari per il rafforzamento della cooperazione europea nel settore della difesa;
le norme degli Stati membri relative al trasporto militare mancano, a livello giuridico ed amministrativo, delle necessarie misure di coordinamento transfrontaliero, strutturale e organico, rendendo inefficienti, malgrado il buon livello di preparazione materiale, sistemi e operazioni di trasporto tra uno Stato e l'altro;
iniziative unilaterali o accordi bilaterali tra Stati membri non sarebbero idonei a garantire livelli adeguati di interoperabilità, prevedibilità e rapidità delle procedure autorizzative, fondamentali per una risposta europea coerente e rapida alle crisi;
per l'uso prevalente di infrastrutture civili, appare necessario assicurare procedure uniformi e tempi certi, al fine di garantire il minor detrimento possibile alla popolazione e agli operatori economici;
la proposta introduce un sistema europeo di risposta rafforzata per la mobilità militare, cosiddetto EMERS, che richiede, per sua natura, un coordinamento sovranazionale, per evitare interruzioni nelle catene di trasporto;
la proposta è volta ad introdurre norme idonee a dare attuazione al coordinamento tra gli Stati membri dell'UE senza pregiudizio della loro sovranità in materia di difesa, in particolare quanto alla facoltà di concedere o negare l'autorizzazione al transito sul proprio territorio a truppe straniere, ancorché di Stati membri dell'Unione;
Pag. 3l'entrata in vigore del regolamento proposto dovrà essere seguita da un opportuno coordinamento con la normativa nazionale, nonché dall'integrazione della piattaforma digitale europea per le autorizzazioni dei movimenti con punti di contatto nazionali, e il rilascio di autorizzazioni permanenti o ad hoc non potrà essere interpretato come attestazione di adeguatezza dell'infrastruttura al trasporto militare;
considerato che:
non è stata effettuata una valutazione di impatto della proposta scelta, motivata dalla Commissione europea con l'urgenza dell'intervento;
pur comprendendo le esigenze di rapidità connesse al contesto geopolitico, tale scelta costituisce un elemento critico, in quanto non consente di valutare appieno gli effetti delle misure proposte sotto il profilo economico, amministrativo e infrastrutturale;
rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica della proposta è correttamente individuata negli articoli 91 e 100, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativi alla politica comune dei trasporti;
ritenuta la proposta in esame conforme al principio di sussidiarietà, in quanto gli obiettivi perseguiti – consistenti nel garantire interoperabilità normativa, standardizzazione procedurale e rapidità dei movimenti militari tra Stati membri – presentano natura intrinsecamente transnazionale e non potrebbero essere conseguiti in misura sufficiente mediante interventi autonomi degli Stati membri;
tenuto conto che:
l'azione a livello dell'Unione risulta, come recentemente sottolineato anche dalla Corte dei conti europea nelle proprie analisi, necessaria e più efficace rispetto ad interventi autonomi degli Stati membri al fine di rimuovere gli ostacoli alla mobilità militare;
il valore aggiunto dell'iniziativa legislativa dell'Unione risiede nella sua idoneità a garantire, tramite misure di coordinamento, l'integrazione amministrativa e operativa indispensabile per una migliore attuazione di decisioni sovrane degli Stati membri, nonché nell'introduzione di nuovi strumenti comuni a livello dell'Unione, quali il Sistema europeo di risposta rafforzata alla mobilità militare (EMERS) e la previsione della riserva di capacità di mobilità militare, non realizzabili efficacemente su base esclusivamente nazionale;
considerata la proposta conforme al principio di proporzionalità, in quanto le misure proposte rappresentano un punto di equilibrio tra l'esigenza di introdurre norme e procedure comuni e la primaria responsabilità degli Stati membri in materia di mobilità militare, nel pieno rispetto della sovranità di questi ultimi: le nuove norme mirano ad assicurare un ottimale coordinamento delle decisioni autonomamente assunte a livello nazionale rispetto all'impiego e al dispiegamento delle proprie forze armate e dei loro mezzi militari; esse contemperano inoltre la duplice esigenza di agevolare le operazioni di Pag. 4trasporto militare e di attenuare al massimo il loro impatto sui trasporti civili;
rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,
VALUTA CONFORME
la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.