Doc. XVIII-bis, n. 85
XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda determinate norme di produzione, etichettatura e certificazione e determinate norme relative agli scambi con i paesi terzi (COM(2025) 780 final)
Approvato il 4 marzo 2026
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DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda determinate norme di produzione, etichettatura e certificazione e determinate norme relative agli scambi con i Paesi terzi (COM(2025) 780 final);
premesso che:
il settore dell'agricoltura biologica nell'Unione europea è in costante crescita e rappresenta una componente strategica della Politica agricola comune, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo e della Strategia dal produttore al consumatore;
le misure proposte risultano in linea generale condivisibili, in quanto volte ad evitare perturbazioni negli scambi di prodotti biologici, prorogando fino al 31 dicembre 2036 il riconoscimento dei Paesi terzi equivalenti, che altrimenti scadrebbe alla fine del corrente anno: tale proroga, proposta per un congruo arco di tempo, è quanto mai urgente per evitare incertezze giuridiche dannose per consumatori e operatori del settore;
anche l'aggiornamento delle norme relative all'etichettatura e all'impiego del logo UE dei prodotti biologici va considerato necessario e urgente per evitare gravi ripercussioni sulle catene di approvvigionamento di molti prodotti biologici d'importazione e difficoltà per produttori e importatori dell'UE;
la proposta elimina alcune barriere allo sviluppo della produzione biologica e riduce oneri burocratici non necessari;
rilevato, con riguardo al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativo alla politica agricola comune;
ritenuta la proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto le disposizioni oggetto di modifica incidono su ambiti – etichettatura, certificazione e scambi commerciali con Paesi terzi – intrinsecamente operanti nel contesto del mercato interno e degli scambi transfrontalieri, ambiti in cui interventi nazionali degli Stati membri non potrebbero garantire la necessaria armonizzazione normativa, rischiando al contrario di compromettere la fiducia dei consumatori e la parità di condizioni tra operatori: pertanto un'iniziativa Pag. 3a livello dell'Unione risulta necessaria e più efficace rispetto a interventi autonomi degli Stati membri;
considerato tuttavia che la Commissione europea non ha effettuato una valutazione di impatto della proposta, richiamando l'urgenza dell'intervento: tale motivazione, già utilizzata in relazione a numerose altre proposte presentate nella legislatura europea in corso, appare tautologica e in evidente contrasto con l'articolo 5 del Protocollo n. 2; la mancanza della valutazione di impatto costituisce infatti un elemento gravissimo, in quanto non consente di ponderare gli indicatori qualitativi e quantitativi alla base delle scelte della Commissione, nonché gli effetti delle misure proposte, in particolare con riferimento agli oneri per gli operatori e all'impatto sul sistema dei controlli;
considerata la proposta parzialmente conforme al principio di proporzionalità, giacché, in particolare, al fine di allineare interamente la proposta a tale principio, sarebbe opportuno modificare la norma che consente, nei prodotti biologici importati in regime di equivalenza, una soglia del 5 per cento di ingredienti non conformi agli standard biologici dell'UE ed introdurre norme che consentano agli Stati membri di introdurre deroghe volte a consentire l'utilizzo nell'acquacoltura biologica di avannotti non biologici, alla luce dell'accertata carenza di novellame biologico;
rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,
VALUTA CONFORME
la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.