Doc. XVIII-bis, n. 84
XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2024/1252 (COM(2025) 946 final)
Approvato il 24 febbraio 2026
stabilimenti tipografici carlo colombo
DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento recante modifica al regolamento (UE) 2024/1252 sulle materie prime critiche (COM(2025)946);
preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;
premesso che:
la proposta è parte integrante del piano d'azione RESourceEU, che contiene iniziative mirate a ridurre più rapidamente le dipendenze strategiche dell'UE, nonché della comunicazione sul rafforzamento della sicurezza economica dell'Europa;
la proposta intende rafforzare il quadro normativo disegnato dal regolamento (UE) 2024/1252, che ha impegnato gli Stati membri a dotarsi di piani nazionali di esplorazione delle materie prime critiche, al fine di migliorare la conoscenza del potenziale minerario interno e contribuire agli obiettivi di sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione;
in Italia tale regolamento è stato tempestivamente ed efficacemente attuato con l'emanazione di apposite disposizioni nell'ambito del decreto-legge n. 84 del 2024: in particolare, è stato approvato ed è in piena esecuzione il programma nazionale di esplorazione mineraria, accuratamente predisposto dall'Istituto per la ricerca e protezione ambientale e circolare, che cura anche il database GeMMA (Georisorse minerarie d'Italia), fornendo un quadro aggiornato delle potenzialità minerarie nazionali e indicazioni preliminari agli investitori;
ritenute condivisibili le finalità generali della proposta di rafforzare ulteriormente la capacità dell'Unione europea di garantire un approvvigionamento sicuro, sostenibile e diversificato delle materie prime critiche, in considerazione del fatto che:
queste ultime rappresentano risorse fondamentali per numerosi settori strategici dell'industria europea e rivestono, pertanto, un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi della transizione verde e digitale dell'Unione;
l'Unione è eccessivamente esposta a rischi elevati di perturbazione dell'approvvigionamento, essendo dipendente dalle importazioni, spesso altamente concentrate in un numero ristretto di Paesi terzi, e trovandosi da ultimo anche a fronteggiare restrizioni alle esportazioni Pag. 3da parte della Cina su elementi delle terre rare e su altre materie prime strategiche;
l'accesso alle materie prime critiche è un asse fondamentale per il perseguimento dell'autonomia strategica ed è pertanto il presupposto necessario affinché l'Unione europea possa agire, in coerenza con i suoi principi e valori, come attore globale autorevole sulla scena geopolitica, contribuendo a garantire stabilità, sicurezza e sviluppo;
osservato che nella fase preparatoria della proposta la Commissione europea:
non ha effettuato una valutazione d'impatto, giustificando tale scelta con l'esigenza di presentare un'iniziativa urgente per affrontare i problemi individuati; tale scelta non appare tuttavia condivisibile, in quanto sarebbe stato opportuno condurre un'analisi accurata delle opzioni regolative e dei possibili impatti delle misure proposte;
non ha condotto una consultazione formale dei portatori di interessi, osservando però di aver svolto seminari tecnici con i rappresentanti dell'intera catena del valore dei magneti permanenti e scambi nel quadro del comitato per le materie prime critiche, nonché di aver tenuto conto, nella predisposizione dell'iniziativa, del lavoro tecnico del Centro comune di ricerca;
queste omissioni, come rilevato in precedenti documenti approvati dalla XIV Commissione della Camera, configurano una violazione evidente dell'articolo 5 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona;
rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 114 del TFUE, inteso ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;
ritenuta la proposta – ferma restando la richiamata violazione dell'articolo 5 del Protocollo n. 2 – complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto, come osservato anche nella relazione tecnica del Governo, l'obiettivo di garantire l'uniformità di determinate procedure a livello dell'Unione e razionalizzarle, affinché le imprese di grandi dimensioni operative in uno o più Stati membri siano preparate ad affrontare le perturbazioni delle catene di approvvigionamento e dispongano di misure di attenuazione, non può essere conseguito mediante l'azione dei singoli Stati membri;
considerata altresì la proposta complessivamente conforme al principio di proporzionalità, come osservato anche nella relazione tecnica del Governo;
rilevata tuttavia la necessità di valutare con attenzione – tenendo più accuratamente conto delle positive esperienze sinora maturate nell'attuazione del regolamento (UE) 2024/1252 da Stati membri come l'Italia – la diversa distribuzione delle competenze tra livello nazionale e livello unionale che verrebbe a determinarsi in ragione del trasferimento, dagli Stati membri alla Commissione europea, del compito di individuare le imprese di grandi dimensioni operative nell'Unione che utilizzano materie prime strategiche: tale trasferimento potrebbe essere Pag. 4suscettibile di limitare la capacità delle autorità nazionali di monitorare tempestivamente le vulnerabilità del sistema produttivo e quindi di ridurre il presidio nazionale sulle filiere strategiche;
va altresì stimato accuratamente il possibile incremento degli oneri amministrativi e organizzativi che si determinerebbero per le imprese di grandi dimensioni, in quanto sarebbero chiamate a effettuare valutazioni periodiche dei rischi di approvvigionamento, a mappare le catene del valore e ad adottare misure di mitigazione, con coinvolgimento diretto degli organi di amministrazione;
ravvisata pertanto, pur riconoscendo la particolare urgenza della proposta, l'esigenza che, nel corso del negoziato, come già promosso dal Governo italiano in sede di Consiglio dell'UE:
si definiscano forme adeguate di coordinamento tra Commissione europea e autorità nazionali, così da valorizzare il contributo di queste ultime nel monitoraggio delle filiere produttive e nell'attuazione delle politiche industriali;
si assicurino inoltre modalità efficaci di condivisione delle informazioni relative ai rischi e alle misure di mitigazione delle catene di approvvigionamento, allo scopo di garantire un quadro informativo completo anche a livello nazionale;
si garantisca, all'articolo 28 del regolamento, come modificato, un adeguato grado di flessibilità all'elenco dei prodotti contenenti magneti permanenti che la Commissione deve considerare ai fini dell'etichettatura, stabilendo, in particolare, la possibilità di aggiornare periodicamente l'elenco dei prodotti senza la necessità di modificare il testo regolamentare;
al medesimo articolo 28, come modificato, si valuti la fattibilità pratica della disposizione sulla tracciabilità della quota di materiali recuperati dai rifiuti prodotti nell'Unione presenti nei magneti permanenti incorporati nel prodotto rispetto a quelli recuperati extra UE;
si assicuri un pieno coordinamento tra gli obblighi informativi di cui all'articolo 29 del regolamento, come modificato, e gli obblighi informativi previsti dal regolamento (UE) 2024/1781 sull'ecodesign, in particolare per quanto riguarda il passaporto digitale dei prodotti;
rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico,
VALUTA CONFORME
la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.