Doc. XVIII-bis, n. 83

XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 per quanto riguarda la proroga del suo periodo di applicazione (COM(2025) 797 final)

Approvato il 24 febbraio 2026

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DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 per quanto riguarda la proroga del suo periodo di applicazione, (COM(2025)797);

   preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

   tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

   premesso che:

    la proposta è volta a consentire ai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di continuare a utilizzare specifiche tecnologie per il trattamento di dati personali e di altro tipo, al fine di individuare, segnalare e rimuovere dai propri servizi gli abusi sessuali online sui minori e il relativo materiale pedopornografico;

    è condivisibile l'obiettivo generale della proposta di prorogare temporaneamente il regime derogatorio vigente, nelle more dell'adozione della proposta di regolamento (COM(2022)209) che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori, destinata a definire un quadro giuridico completo e di lungo periodo in materia ed ancora oggetto di complessi negoziati interistituzionali;

   considerato che:

    in merito a tale ultima proposta di regolamento non è stata ancora individuata una soluzione condivisa in merito all'introduzione di obblighi di rilevazione e segnalazione e all'impiego di meccanismi efficaci e sicuri che, nel rispetto del principio di proporzionalità, assicurino un adeguato bilanciamento tra lo scopo di prevenzione e contrasto agli abusi sessuali e la compressione di diritti fondamentali quali la riservatezza e la segretezza delle comunicazioni;

    in assenza di un quadro regolatorio ad hoc, si determinerebbe un vuoto normativo e verrebbe pregiudicata la capacità dei fornitori di servizi online di segnalare, in deroga alla direttiva e-privacy, gli abusi sessuali online commessi nelle more dell'adozione del regolamento a lungo termine;

    la proroga del regime derogatorio risulta di conseguenza necessaria per consentire la prosecuzione dei negoziati a livello europeo, Pag. 3evitando lacune normative e battute d'arresto sul fronte della prevenzione e lotta all'abuso sessuale sui minori;

    l'arco temporale della proroga proposto appare congruo ai fini del perseguimento degli obiettivi fissati e adeguato considerato il carattere temporaneo della misura;

   osservato che la proposta non è accompagnata né da una consultazione dei portatori di interessi né da una valutazione di impatto, attività che la Commissione europea dovrebbe, in coerenza con l'articolo 5 del Protocollo n. 2, svolgere sistematicamente, ai fini della ponderazione approfondita delle proposte e di eventuali opzioni regolative alternative;

   rilevato che, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, come osservato nella relazione del Governo, la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dagli articoli 16 e 114 del TFUE;

   ritenuta la proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto, come osservato anche nella relazione tecnica del Governo:

    l'intervento legislativo proposto è necessario per garantire un quadro giuridico coerente ed uniforme nell'Unione europea per le attività di prevenzione e contrasto agli abusi sessuali sui minori, mantenendo senza soluzione di continuità la capacità dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di continuare a segnalare su base volontaria gli episodi di abusi sessuali di minori online e rimuoverne il relativo materiale;

    sul piano del valore aggiunto, solo un'iniziativa a livello dell'UE può garantire l'uniforme applicazione delle misure di segnalazione volontaria e la loro ammissibilità nelle more dell'adozione del regolamento di lungo periodo;

   considerata la proposta altresì conforme al principio di proporzionalità, in quanto, come osservato anche nella relazione tecnica del Governo, dispone una proroga limitata al tempo presumibilmente necessario alla definizione dei negoziati relativi alla proposta di regolamento per la prevenzione e la lotta contro gli abusi sessuali sui minori;

   rilevato, tuttavia, che:

    il ricorso al regime derogatorio può ritenersi giustificato solo in quanto connotato da carattere eccezionale e temporaneo e, pertanto, non suscettibile di reiterazione mediante proroghe successive che non assicurano una base giuridica stabile per l'esercizio dell'attività di rilevazione volontaria da parte dei gestori dei servizi;

    la mancanza di una normativa quadro aggiornata in materia non consente di tenere adeguatamente conto dell'evoluzione degli strumenti tecnologici, i quali rivestono un ruolo centrale nella commissione delle tipologie di reato considerate dalla proposta;

    è opportuno garantire l'uniformità del quadro regolatorio, in ragione della dimensione transnazionale del fenomeno;

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    per tale ragione, nel corso dei negoziati a livello europeo sulla proposta di regolamento a lungo termine sarà necessario garantire un effettivo contemperamento tra due interessi pubblici di primario rilievo, quali la tutela dell'infanzia contro ogni forma di abuso e la salvaguardia della riservatezza delle comunicazioni: in particolare, andranno evitate soluzioni che possano di fatto consentire, per effetto degli obblighi imposti ai fornitori di servizi digitali, un monitoraggio automatico e generalizzato delle comunicazioni private;

    a questo scopo è necessario assicurare la massima accuratezza degli strumenti di rilevazione, al fine di ridurre al minimo il rischio di falsi positivi o addirittura di abusi, nonché garantire in generale la proporzionalità, rispetto allo scopo perseguito, delle attività di raccolta e analisi di dati;

   rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORME

  la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.